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Diritto Penale

Falsificazione della contabilità. Ok al sequestro dei beni

Con la sentenza n. 35824 depositata il 19 settembre 2012, la Corte di
cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal presidente del
Consiglio di amministrazione di una Società per azioni i cui beni
erano stati oggetto di un provvedimento di sequestro per equivalente,
in funzione della successiva confisca, nellÂ’ambito di unÂ’indagine in
cui lo stesso era accusato di dichiarazione fraudolenta mediante altri
artifici, ai sensi dellÂ’articolo 3 del Decreto legislativo n. 74/2000.
Ciò che era stato contestato al ricorrente, in particolare, era che lo
stesso avesse falsificato la contabilità della Spa, facendo risultare
un incasso inferiore rispetto a quello reale.

Il presidente del Cda, nel suo ricorso per Cassazione, aveva asserito
che la sentenza di merito fosse viziata da carenza di motivazione in
quanto il tribunale aveva fatto corrispondere il profitto del reato
con lÂ’intero importo delle somme ottenute a seguito delle operazioni
economiche in nero; operazioni che, per contro, avrebbero dovuto
considerarsi come un valore neutro sotto il profilo dell’Iva, posto

che quest’ultima non era stata in concreto mai incassata.

La Suprema corte, in tale contesto, ha confermato la misura cautelare
disposta dai giudici di merito sottolineando come, a ben vedere, nella
sentenza impugnata il profitto del reato era stato individuato
nell’ammontare dell’Iva che avrebbe dovuto essere versata per
le
operazioni effettuate in nero e la somma per la quale il sequestro per
equivalente era stato disposto corrispondeva proprio a tale ammontare
e non, come prospettato dal ricorrente, allÂ’intero ammontare delle
operazioni in nero.

ItaliaOggi, p. 25 – Presidente falsifica-bilanci ci rimette i propri
beni – Alberici

Diritto Societario | Diritto Amministrativo

Il rapporto sulle Start up innovative. Un passo verso la crescita

Primi spunti dal Rapporto della Task force sulle start up
commissionato ad aprile dal Ministro dello Sviluppo Economico. E’
stato presentato il 9 luglio al Ministro Passera e divulgato
pubblicamente il 13 settembre 2012. Il Ministro inserirà le start up
nel decreto Crescita n. 2. Studi, indicazioni, proposte per generare
l’avvento di società snelle, slegate da vincoli burocratici. Prima
fra
tutte la iSrl, a statuto zero.

Approfondimento Fisco n. 34 del 20 settembre 2012 – Il rapporto sulle
Start up innovative. Un passo verso la crescita – Redazione edotto.com

Fisco

Fisco esonerato dal dimostrare lÂ’esistenza della frode carosello

Non spetta allÂ’agenzia delle Entrate fornire la prova dellÂ’avvenuto
accordo simulatorio tra i tre soggetti dellÂ’interposizione fittizia
eventualmente ipotizzata: effettivo fornitore della merce, cartiera
che ha emesso la fattura e contribuente. LÂ’onere della prova grava
proprio sul contribuente, acquirente, che se vuole detrarre lÂ’Iva deve
dimostrare la presenza di fatture soggettivamente inesistenti.

La precisazione giunge dalla Sezione tributaria della Suprema Corte di
Cassazione, con sentenza n. 15741 del 19 settembre 2012.

Con tale pronuncia, i giudici di ultimo grado ribaltano la tesi
sposata dalle commissioni tributarie provinciale e regionale, che
avevano sostenuto la difesa del contribuente che si dichiarava
sostanzialmente estraneo alla presunta frode.

Accogliendo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, che
aveva
negato all’acquirente italiano la detrazione ad opera di un
fornitore
sospettato di essere una cartiera, i giudici ribadiscono il principio
secondo cui grava “su chi intenda provare la verità
dell’inverosimile”
– in questo caso il contribuente – fornire la prova della pratica
fraudolenta attuata.

Dunque, l’Iva che il cessionario dichiara di aver pagato al cedente

per l’operazione soggettivamente inesistente non è detraibile, dal
momento che è pagata ad un soggetto che non era legittimato alla
rivalsa né era assoggettato all’obbligo di pagamento
dell’imposta. Si
legge in sentenza che: “unica eccezione alla non detraibilità in
questi casi potrebbe essere che l’acquirente non sapesse che il
fornitore effettivo non era il fatturante ma un altro. Ipotesi non
impossibile ma meramente di scuola e l’onere di provarla grava
ovviamente sul contribuente che fa valere la detrazione. Al di fuori
di tale caso, nell’ipotesi di fatturazione per operazioni
soggettivamente inesistenti il fisco, per escludere la detraibilità,
ha solo l’onere di provare, e può farlo anche mediante presunzioni
essendo principio di carattere generale che la prova dei fatti può
essere data anche mediante presunzioni, che la cessione non è stata
effettivamente operata dal fatturante”.

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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