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Antiriciclaggio
Entro ottobre il pagamento del nuovo contributo destinato allÂ’Antitrust
Il Decreto legge n. 1/2012, convertito con legge n. 27/2012,
apportando modifiche alla legge istitutiva dellÂ’Antitrust (L.
287/1990), ha previsto un nuovo contributo annuale destinato a
finanziare l’onere derivante dal funzionamento della stessa Autorità .
Nello specifico, è previsto che si provveda al suddetto finanziamento
mediante un contributo da parte delle società di capitale con ricavi
totali superiori a 50 milioni di euro. A partire dal 1° gennaio 2013 è
poi prevista lÂ’abrogazione di ogni altra forma di finanziamento
dell’Autorità . Verrà meno, quindi, l’obbligo di contribuzione
richiesto alle imprese in sede di notifica delle operazioni di
concentrazione. Inoltre, solo le operazioni di concentrazione che
comportino il superamento di entrambe le soglie previste dallÂ’articolo
16, comma 1, della Legge n. 287/90 saranno soggette allÂ’obbligo di
notifica preventiva.
Il contributo deve essere versato dalle società di capitale (Srl,
Spa e Sapa) con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro e, in
sede di prima applicazione, per l’anno 2013 esso è pari allo 0,08 per
mille del fatturato.
Circa 5.500 grandi imprese, dunque, stanno per essere raggiunte dalle
lettere inviate dall’Antitrust che ricordano come il pagamento del
nuovo contributo, anche se di competenza dellÂ’anno 2013, debba essere
effettuato tra il 1° e il 30 ottobre 2012. Solo in sede di prima
applicazione però il versamento viene anticipato. A partire dal 2014,
il contributo sarà versato entro il 31 luglio di ogni anno di
riferimento. Non è, quindi, previsto alcun versamento per il 2013.
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 18 – L’Antitrust presenta il
conto alle imprese con ricavi da 50 milioni – Melchiori
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Il professionista va compensato anche per le attività ulteriori e
successive alla parcella convenuta
Nel caso in cui il professionista, successivamente al pagamento della
parcella convenuta, svolga attività connesse ma ulteriori rispetto a
quelle originariamente pattuite con il cliente, lo stesso ha diritto
ad essere compensato anche per dette attività . Ed infatti, a seguito
dell’emissione del documento contabile da parte del professionista,
il
cliente viene liberato solo dagli obblighi di pagamento relativi alle
attività concordate e svolte prima dell’emissione della parcella
medesima.
EÂ’ quanto sancito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza
n. 16285 del 25 settembre 2012 e con cui è stato accolto il ricorso
presentato da un commercialista al fine di vedersi corrispondere la
remunerazione anche per le prestazioni dallo stesso svolte
successivamente al pagamento della fattura inizialmente convenuta.