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Società non operative, istanza di disapplicazione valida se presentata
fino al 3 luglio

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 81 del 27 luglio 2012,
chiamata a intervenire in merito alla validità delle istanze di
disapplicazione della normativa antielusiva presentate il 3 luglio
2012 dalle società in perdita sistematica – soggette alla nuova
disciplina contenuta nel Dl 138/2011, convertito, con modificazioni,
nella legge 14 settembre 2011, n. 148 – risponde quanto segue.

Il termine per le istanze in oggetto, in origine il 2 luglio 2012,
deve considerarsi posticipato di un giorno, in quanto i 90 giorni
prima della presentazione della dichiarazione (requisito della
preventività), devono contarsi a ritroso a partire dalla data di
presentazione di Unico, che questÂ’anno, relativamente ai redditi 2011,
essendo il 30 settembre una domenica, slitta al 1° ottobre 2012.

A calcoli fatti, i 90 giorni prima della dichiarazione, a disposizione
per le risposte dellÂ’Agenzia alle istanze, portano al 3 luglio:
dunque, sono valide le istanze presentate fino al 3 luglio 2012. Si
dispone, inoltre, che gli Uffici revochino il respingimento per
intempestività delle istanze presentate entro il 3 luglio 2012.

Nel documento è precisato che il criterio è valido per tutte le
istanze di disapplicazione per le quali il comportamento rilevante,
oggetto dellÂ’istanza stessa, trova attuazione nella dichiarazione dei
redditi (esempio per i 120 giorni delle CfC).

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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