ARRIVA L’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

Carmine Esposito

ANCL Unione Provinciale di Caserta(Presidente Carmine Esposito nella foto)
Edicola del 17.09.2015
Approfondimenti
Arriva l’assegno di ricollocazione
Il Decreto Legislativo recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive” ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183” – approvato in via definitiva il 4 settembre 2015 ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale – abroga il contratto di ricollocazione previsto nel D.Lgs. n. 22/2015 ed introduce nel
nostro ordinamento l’assegno di ricollocazione in favore dei disoccupati percettori della NASpI,
la cui durata di disoccupazione eccederà i quattro mesi.
L’assegno individuale:
sarà graduato in funzione del profilo personale di occupabilità;
non concorrerà alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche;
non sarà assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale;
dovrà essere richiesto al Centro per l’Impiego presso il quale è stato stipulato il patto di servizio
personalizzato;
sarà spendibile presso i Centri per l’Impiego o presso i Servizi Accreditati al fine di ottenere un
servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro.
Patent Box. Tassazione agevolata su redditi per opere di ingegno
La Legge di Stabilità 2015 (articolo 1, commi da 37 a 45, legge 190/2014, modificati dall’articolo 5
del decreto legge 3/2015) ha introdotto un nuovo regime fiscale opzionale che riguarda la
tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo, diretto e indiretto, dei beni immateriali
(intangibles), denominato Patent box, con l’obiettivo di:
incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da
imprese italiane o estere;
incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia evitando la ricollocazione all’estero;
favorire l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.
Le norme sul Patent box prevedono una tassazione agevolata sui redditi derivanti da opere di
ingegno, e rientrano nella strategia messa a punto dal Tavolo ‘Finanza per la Crescita’ a cui
partecipano le strutture dei due ministeri (Mef e Mise). Lo sgravio fiscale riguarda brevetti,
marchi, software protetto da copyright, disegni e modelli giuridicamente tutelati.
Unione Provinciale di Caserta
Il decreto legge n. 3/2015 (c.d. Investment Compact), convertito con la legge 24 marzo 2015 n.
33, ha modificato la disciplina del Patent box, prevedendone l’estensione anche ai marchi
commerciali, ai disegni e ai modelli e includendo, tra le condizioni per la fruizione
dell’agevolazione, lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo anche in outsourcing.
Fisco
Stabilità 2016, niente Tasi per gli affittuari. Ipotesi voluntary fino a dicembre
Le misure della legge di Stabilità 2016 si vanno delineando. Durante il question time alla
Camera, il ministro dell’Economia Padoan, ha chiarito alcuni punti:
la Tasi sull’abitazione principale verrà cancellata sia per i proprietari sia per gli affittuari, per
evitare un’evidente disparità di trattamento tra contribuenti;
nel contrasto all’evasione fiscale verrà utilizzato ancora lo strumento degli studi di settore
nell’attuale impianto;
il fondo per gli esodati, di cui chiedono il riconoscimento sia il presidente della Commissione
lavoro, Damiano, sia il ministro del Lavoro, Poletti, secondo Padoan “non è un fondo su cui
accumulare risorse…il trascinamento di risorse da un anno all’altro corrisponde a una deroga
non espressamente prevista”. Sull’ultimo punto, il ministro dell’Economia spiega che ancora non
si ha la certezza dei risparmi per gli anni 2012-13, in quanto non è ancora conclusa la procedura
certificazione delle salvaguardie precedenti. E sugli ipotetici ritocchi della riforma delle pensioni
chiude la porta a modifiche strutturali: scollegare l’età pensionabile dalla speranza di vita
“andrebbe contro i principi di sostenibilità del sistema”. Intanto, sulla voluntary il Governo sta
pensando di allungarne l’accesso fino al 31 dicembre 2015, a sanzioni immutate. A fine
settembre un decreto legge omnibus sulle scadenze fiscali potrebbe già contenere la proroga
caldeggiata da tutte le categorie interessate ed, in particolare dal Cndcec con una missiva al
ministro dell’Economia.
Anche in: Il Sole 24 Ore, p. 5 – «Abolizione Tasi anche per gli inquilini» – Colombo – Il Sole 24 Ore,
p. 8 – La voluntary punta a fine dicembre – Galimberti – Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 49 –
Studi di settore, in aumento i soggetti congrui – G. Par. – ItaliaOggi, p. 26 – I locatari non pagano
la Tasi – D’Alessio – ItaliaOggi, p. 29 – Voluntary al 31 dicembre 2015 – Bartelli
Professionisti
Direttiva Antiriciclaggio, i chiarimenti della FNC per i professionisti
In data 15 settembre 2015, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un
documento di approfondimento avente ad oggetto le nuove disposizioni contenute nella
Direttiva 2015/849/UE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo, oltre che le modifiche più significative per i
commercialisti che, con il recepimento della normativa comunitaria, saranno chiamati a rivedere
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le misure già predisposte in relazione a quanto previsto dal Dlgs 231/2007. Si ricorda che la
nuova Direttiva, più nota con il nome di IV Direttiva Antiriciclaggio, è stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Ue il 5 giugno 2015 ed, entro il 26 giugno 2017, dovrà essere recepita da
tutti gli Stati membri. L’impatto che il provvedimento comunitario avrà all’interno
dell’Ordinamento italiano sarà significativo, se si tiene conto che esso ha modificato
sensibilmente il Dlgs n. 231/2007, tanto da includere i reati fiscali tra i reati presupposto del
riciclaggio. Al momento però, la Ue non ha predisposto una definizione condivisa di “reato
fiscale” comune a tutti gli Stati membri, lasciando a ciascuno di essi la facoltà di tale
qualificazione in base alle proprie normative nazionali. Il tutto con possibili ripercussioni per i
professionisti tenuti agli obblighi di comunicazione ai fini antiriciclaggio. La normativa, infatti,
prevede la segnalazione di operazioni sospette sempre e comunque in caso di reato fiscale,
anche ai fini dell’autoriciclaggio, con l’obbligo per i professionisti di trasmettere alla Uif non solo
i comportamenti artificiosi e fraudolenti, “ma anche quelli non connotati da un intento
frodatorio”. La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, evidenziando la suddetta lacuna, ha
avvertito la necessità di intervenire in sostegno della categoria professionale. Infatti, ai sensi di
quanto disposto dalla IV Direttiva Antiriciclaggio, il corretto adempimento degli obblighi
antiriciclaggio non può ormai prescindere dall’adozione di vere e proprie procedure nell’ambito
degli studi professionali. Tra questi si individuano, in prima linea, proprio i dottori
commercialisti e gli esperti contabili, da qui la necessità di un documento in cui vengano
analizzate le nuove disposizioni, ponendo comunque attenzione alle novità e alle differenze più
significative rispetto a quanto previsto nella precedente Direttiva 2005/60/Ce.
Anche in: ItaliaOggi, p. 31 – Segnalazioni? Sempre – Stroppa
Pro rata, la rigidità è solo ante 2007
La Corte di cassazione, a Sezioni unite, torna sull’argomento dei tagli alle prestazioni operate
dalle Casse di previdenza private in virtù della legge di interpretazione autentica 147/2013. Lo fa
con la sentenza 18136 del 16 settembre 2015, che conferma di fatto il principio chiarito dalla
sentenza n. 17742 dell’8 settembre 2015, con cui le stesse Sezioni Unite della Cassazione hanno
chiarito la perentorietà del pro rata solo per l’ante 2007 (fino al 2006). Rispetto alla citata
pregressa, la sentenza in argomento tratta il caso di un pensionato dal 2008. Dunque il principio
è lo stesso, ma l’esito cambia, stavolta, in favore della Cassa. Si ribadisce che si deve applicare
rigidamente il principio del pro rata solo per chi è andato in pensione entro il 2006. Mentre, solo
per i trattamenti pensionistici maturati o maturandi dal 1° gennaio 2007 si applicano le
modifiche della legge 296/2006 e gli enti previdenziali adottano i provvedimenti necessari alla
salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine avendo presente, dunque non
rispettando in modo rigido, il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate. Non
rileva, dunque, la differenza di maturato e non maturato: la differenza di trattamento tra
pensionati è ante e post 2007 e non configura discriminazione, che sussiste solo se manca uno
scopo e una ragionevole giustificazione. Così, anche sui segmenti contributivi passati sono
ammesse le modifiche peggiorative se hanno ragionevole giustificazione.
Unione Provinciale di Caserta
Anche in: Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 52 – Cassa ragionieri, salvi i tagli per i pensionati dal
2007 – De Cesari
Diritto
Preliminare di vendita. Il recesso del fallito non pregiudica l’acquirente tempestivo
In tema di contratto preliminare il curatore, in ipotesi di domanda di esecuzione in forma
specifica proposta dal promissario acquirente – e poi riassunta nei confronti del curatore
medesimo – anteriormente alla dichiarazione di fallimento della società venditrice, mantiene
senza dubbio la titolarità del potere di scioglimento dal contratto in base all’art. 72 Legge fall.
Ma – ed è ciò che rileva nella fattispecie trattata – se la domanda sia stata trascritta prima del
fallimento, l’esercizio del diritto di scioglimento da parte del curatore, non è opponibile nei
confronti del promissario acquirente. Ciò significa, in altre parole, che la domanda ex art. 2932
c.c. trascritta prima della iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento del venditore nel
registro delle imprese, non impedisce al curatore di recedere dal contratto preliminare, purché
non lo faccia con effetti pregiudizievoli nei confronti del promissario acquirente che tale
domanda abbia proposto. Ciò si coniuga con l’effetto prenotativo che attua la trascrizione della
domanda giudiziale ai sensi dell’art. 2652 comma 2 c.c.. Sicché il giudice ben può accogliere
siffatta domanda, con sentenza che, se trascritta, retroagisce alla trascrizione della domanda
stessa e sottrae, in modo opponibile al curatore, il bene promesso in vendita alla massa attiva
del fallimento. A tali conclusioni è giunta la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza
n. 18131 depositata il 16 settembre 2015, con cui ha respinto il ricorso di una s.n.c in persona del
curatore del fallimento (quale promissaria venditrice), avverso il provvedimento con cui era
stato trasferito ex art. 2932 c.c. ad altra s.n.c. (promissaria acquirente), l’immobile oggetto di un
contratto preliminare stipulato tra le società, pur avendo il curatore, a seguito del fallimento,
optato per lo scioglimento da tale contratto.
Anche in: Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 47 – Causa al curatore con il preliminare – Maciocchi
False comunicazioni sociali, continuità tra nuova e vecchia fattispecie
Le modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2015 rispetto alla fattispecie di false comunicazioni
sociali hanno ampliato, innanzitutto, l’ambito di operatività dell’incriminazione di specie,
avendo comportato l’eliminazione dell’evento e delle soglie previste dal precedente testo
dell’articolo 2622 del Codice civile, mantenendo, per contro, identico nella sostanza il profilo
della condotta tipica. La riforma da ultimo approvata, infatti, assume caratteristiche opposte a
quelle generate dal Decreto legislativo n. 61/2002, che aveva, invece, ristretto gli orizzonti
applicativi del reato tracciati nell’originario testo della disposizione del Codice civile. In ogni
caso, non vi è dubbio che tra la fattispecie previgente e quella di nuova configurazione sussiste
un evidente rapporto di continuità normativa.
Unione Provinciale di Caserta
E’ quanto evidenziato dai giudici della Cassazione – sentenza n. 37570 depositata il 16 settembre
2015 – nell’ambito di una controversia in cui la Corte d’appello aveva assolto dal reato di falso in
bilancio un amministratore di Srl che, nel bilancio infrannuale riepilogativo della situazione
aziendale, aveva omesso di indicare i ricavi maturati dalla società nel corso dell’esercizio. A
detta decisione, in particolare, si era opposto in sede di legittimità l’altro socio e amministratore
della società, nella sua qualità di parte civile.
Perplessità della Cassazione
Nell’ambito della pronuncia la Suprema corte ha, altresì, precisato come la nuova formulazione
del falso in bilancio possa tuttavia suscitare qualche perplessità in considerazione
dell’epurazione dello specifico riferimento alle valutazioni, contenuto nel testo previgente,
nonchè alla sostituzione, con riguardo all’ipotesi omissiva, del termine “informazioni” con la
locuzione “fatti materiali”. Scelte che – si legge nella sentenza – se dovessero essere
interpretate nel senso di escludere la rilevanza del falso cosiddetto “qualitativo”
determinerebbero, indubbiamente, un “ridimensionamento dell’elemento oggettivo delle false
comunicazioni sociali”.
Elemento soggettivo
Per quanto riguarda le modifiche apportate alla struttura della norma rispetto all’elemento
soggettivo di entrambe le figure di reato, i giudici di legittimità hanno evidenziato come il
legislatore, da un lato, abbia voluto confermare la necessità del dolo specifico e, dall’altro,
introducendo l’avverbio “consapevolmente” in sostituzione di ogni riferimento all’intenzione,
abbia voluto escludere la rilevanza del dolo eventuale.
Anche in: Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 47 – Falso in bilancio, test di rilevanza – Negri –
ItaliaOggi, p. 28 – False comunicazioni doc – Alberici
Sì al fallimento anche se l’attivo supera il passivo
Con ordinanza n. 18192 depositata il 16 settembre, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile,
ha respinto il ricorso dell’amministratore di una società fallita, avverso la conferma della
dichiarazione di fallimento. In particolar modo, il ricorrente denunciava la violazione della legge
fallimentare sotto il profilo della sussistenza dei requisiti prescritti per la pronuncia di
fallimento, evidenziando che nel caso de quo, l’attivo patrimoniale era nettamente superiore al
passivo, se si escludevano i debiti non scaduti. Nel respingere la censura, la Cassazione ha
chiarito che il significato oggettivo dell’insolvenza – ai fini della dichiarazione di fallimento ex
art. 5 Legge fall. – deriva da una valutazione complessiva circa le condizioni economiche
necessarie (secondo un criterio di normalità) allo svolgimento dell’attività economica. Si
identifica, in altre parole, con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le
obbligazioni inerenti all’impresa e si esprime con l’incapacità di produrre beni con margine di
redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutti, quella di
Unione Provinciale di Caserta
estinzione dei debiti), oltre alla impossibilità di ricorrere al credito in condizioni normali, senza
cioè subire rovinose decurtazioni del patrimonio. Se sussistono siffatte condizioni – prosegue
ancora la Corte – la declaratoria di fallimento non è esclusa dalla circostanza che, come nel caso
di specie, l’attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti.
Lavoro
Lavoratori agricoli: 2° elenco di variazione 2015
Si informa che sul portale INPS è data notizia della pubblicazione, ai sensi dell’art. 38, comma 6,
Legge 6 luglio 2011, n. 111, del secondo elenco di variazione 2015 dei lavoratori agricoli. L’elenco
sarà visualizzabile fino al 30 settembre 2015 al seguente indirizzo:
https://servizi2.inps.it/servizi/ElenchiAnnualiOTD/Default.aspx
Confindustria. Flessibilità in uscita fino a 70 anni e applicazione dell’art. 18
Confindustria, con circolare del 10 settembre 2015, ha ricordato che la Riforma Fornero (art. 24,
D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011) ha aumentato l’età
pensionabile ed incentivato il proseguimento dell’attività lavorativa fino al limite massimo della
flessibilità (70 anni ed oltre), fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita e fermi restando i
limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza. La stessa norma ha disposto, inoltre,
che nei confronti dei lavoratori, l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 18 L. n. 300/1970 e
successive modificazioni, operi fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.
La formulazione ha prodotto incertezze interpretative ed un notevole contenzioso sull’ambito di
applicazione dell’art.18 dello Statuto dei Lavoratori e, quindi, in relazione alla legittimità del
licenziamento intimato al lavoratore che abbia raggiunto i requisiti pensionistici e intenda
proseguire a lavorare. Dopo aver illustrato i diversi orientamenti giurisprudenziali, la circolare
evidenzia che la Cassazione a Sezz. Unite, con sentenza n. 17589 del 4 settembre 2015, ha
affermato che non sussiste un diritto potestativo del lavoratore di proseguire nel rapporto di
lavoro fino al raggiungimento del limite massimo di flessibilità. In pratica la norma non
attribuisce al lavoratore un diritto di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, né
consente allo stesso di scegliere tra la quiescenza o la continuazione del rapporto, per cui
l’incentivo alla prosecuzione del rapporto di lavoro scatta se consensualmente stabilito dalle
parti. Quindi, in conclusione, l’estensione della tutela dell’art. 18 L. n. 300/1970 opera pertanto
solo nel caso in cui le parti abbiano consensualmente ritenuto di procrastinare la durata del
rapporto.
Fondo di garanzia previdenza complementare per i dipendenti iscritti all’INPGI
L’INPS, con messaggio n. 5737 del 16 settembre 2015, ha risposto a richieste di chiarimenti
pervenute in merito alla possibilità di accogliere domande di prestazione riguardanti il Fondo di
garanzia della posizione previdenziale complementare da parte di lavoratori subordinati iscritti
all’INPGI.
Unione Provinciale di Caserta
A tal proposito, ricorda l’Istituto che l’art. 5 del D.Lgs. n. 80/1992 ha previsto l’istituzione di tale
Fondo esclusivamente presso l’INPS; gli altri Enti previdenziali, infatti, partecipano al
finanziamento del Fondo versando all’INPS la quota dell’1% del contributo di solidarietà di cui
all’art. 9-bis della Legge n. 166/1991 (vedi circolare INPS n. 98/2007). Ne consegue che, in
presenza dei requisiti di accesso di cui alla circolare INPS n. 23/2008, anche i lavoratori
subordinati iscritti all’INPGI possono chiedere l’intervento del Fondo in questione.
Esonero contributivo per i lavoratori distaccati in Turchia
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 16 settembre 2015, ha reso noto un
documento relativo alla nuova procedura in materia di esonero contributivo per i lavoratori
distaccati dall’Italia in Turchia a seguito dell’entrata in vigore, in data 1 agosto 2015,
dell’accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza
sociale firmato a Roma l’8 maggio 2012, ratificato con Legge n. 35 dell’11 marzo 2015 e
pubblicato sulla G. U. n. 74 del 30.3.2015. Chiarisce il Ministero che il formulario CE1 potrà avere
la durata di 24 mesi in quanto le nuove disposizioni hanno esteso la durata del primo distacco da
12 a 24 mesi. La competenza ad emettere i formulari CE1 rimane attribuita alle sedi INPS per i
primi 24 mesi, mentre, nel caso in cui la durata del distacco debba essere prorogata oltre i 24
mesi, la richiesta di proroga, accompagnate dal formulario CE2, dovrà sempre essere inviata al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale delle Politiche Previdenziali e
Assicurative – Div.VI – Via Flavia 6 – 00187 Roma, che provvederà a chiedere l’autorizzazione
all’Autorità turca. Occorre tuttavia tener presente che, mentre la Convenzione europea di
sicurezza sociale del 1972 si applicava soltanto ai cittadini italiani e turchi, il nuovo Accordo
bilaterale si applica ai lavoratori, a prescindere dalla nazionalità.
I Racconti Dell’Ispettore
Part-time, elastici …ma non troppo!
Diana ha sempre amato gli animali. A casa ha un pappagallino con sfumature azzurre, per
l’esattezza un parrocchetto ondulato, e il cosiddetto tabby, un gatto soriano svogliato e
indolente. Dopo aver terminato gli studi all’istituto alberghiero del suo comprensorio, ha
trovato particolarmente appagante lavorare come inserviente al “Bar Boncino”, un vero e
proprio caffè dove i clienti con gli animali al seguito sono i benvenuti. Quando gli ispettori
irrompono nel pubblico esercizio, all’interno della veranda rialzata si odono voci umane miste a
latrati e un gran viavai di museruole, guinzagli e quattro zampe. Diana risponde con precisione
alle domande dei funzionari ispettivi, dotati di fiuto venatorio almeno quanto il bracco rosa
carnicino che un orgoglioso cacciatore accarezza lentamente. Gli ispettori scoprono che Diana ha
sottoscritto un contratto part-time e che la prestazione oraria non segue il calendario
prestabilito, ma viene variata di continuo anche dal punto di vista del numero di ore lavorate e,
molto spesso, la telefonata del datore di lavoro avviene appena la sera prima di prendere
servizio. L’affabile Diana viene così a sapere che è certamente possibile variare, anche su un
piano quantitativo, la collocazione temporale della prestazione lavorativa (cioè la variazione in
Unione Provinciale di Caserta
aumento della sua durata) e che tale eventualità viene contemplata dalle cosiddette “clausole
elastiche”: queste devono però essere necessariamente pattuite per iscritto (art. 6, comma 4,
D.lgs. 81/2015) e il lavoratore ha diritto a un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve
diverse intese tra le parti, nonché a specifiche compensazioni (art. 6, comma 5, D.lgs. 81/2015).
Dietro al bancone del bar c’è un poster con una scritta a caratteri cubitali: “La grandezza di una
nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui essa tratta gli animali”
(Mahatma Gandhi). Sotto, da qualche giorno, è stato appeso un foglio molto più piccolo e scritto
a mano: “… e anche da come tratta i lavoratori!”, firmato “Diana, la barista amante degli
animali”.
Una Produzione a Cura del
Consiglio U.P. ANCL SU di Caserta

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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