mercoledì luglio 14th, 2010 00:48 Caserta-Convenzione Fiap-Codacons

a cura di Mattia Branco Agente Eurocasa Caserta

E’ stato siglato nei giorni scorsi l’Accordo di Convenzione tra la FIAIP Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali di Caserta rappresentata dal Presidente Pino Contestabile e il CODACONS nella persona del presidente Maurizio Gallicola.

Il tutto è avvenuto alla presenza degli associati intervenuti per prendere parte anche all’interessante Seminario di Studio “Nuove Regole per Rogiti e Locazioni” tra i cui relatori ci sono stati il Notaio Alessandro De Donato Presidente della Cassa Nazionale del Notariato e l’avv. Massimo Chimienti esperto di diritto immobiliare e successorio.

La FIAIP da sempre attenta al rapporto e alla tutela dei consumatori, ha siglato per la prima volta a Caserta l’importante Accordo di Convenzione con una associazione di Consumatori finalizzato sia alla tutela degli stessi che ad offrire vantaggi e benefici agli associati del collegio provinciale.

Sul piatto dell’accordo vi è inoltre la partita sulla conciliazione, sui modulari, sulle clausole contrattuali ma anche la tutela verso le grandi aziende delle telecomunicazioni e dei media e dei grandi Enti. 

Per ultimo, ma non per ordine d’importanza l’accordo prevede la condivisione di azioni comuni a tutela del consumatore e degli agenti immobiliari.

Fonte: Ufficio Comunicazione Fiaip Caserta

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giovedì luglio 8th, 2010 23:55 NUOVE REGOLE PER ROGITI NOTARILI E LOCAZIONI

a cura di Mattia Branco titolare Eurocasa

La FIAIP Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali di Caserta Lunedì 12 Luglio terrà a Caserta con inizio alle ore 16:00 presso il Forum Meeting & Office di Caserta alla via Santa Chiara un Seminario   sui temi:

“Decreto Legge 78/10 e Legge 69/09”

 Gli effetti sugli atti di compravendita nelle more della conversione del DL 78/10. Orientamento del Notariato.

Riflessi sulle scritture preliminari. Responsabilità del mediatore

Cosa cambia dal mese di luglio per i contratti di locazione.

Riflessi per i Consumatori 

Relatori del Seminario:         

-         Dott. Alessandro De Donato(Notaio in S. Maria Capua Vetere – Presidente della Cassa Nazionale del Notariato nonché Presidente del Comitato Unitario delle Professioni):

Decreto Legge 78/10 – Gli effetti sugli atti di compravendita. Orientamento del Notariato.

-         Avv. Massimo Chimienti (Esperto di diritto immobiliare e Successorio ): Riflessi sulle scritture preliminari. Responsabilità del mediatore.

-         Avv. Maurizio Gallicola (Presidente Provinciale CODACONS): Riflessi sui Consumatori

 

L’invito è rivolto alla categoria degli Agenti immobiliari, ma anche a tutti i professionisti e semplici cittadini che volessero informarsi sulle novità introdotte dal decreto.

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martedì luglio 6th, 2010 00:35 Nuove regole per rogiti e locazioni

 

 

Il 30 luglio il Decreto Legge 78/2010, che individua la manovra economica del Governo, deve essere convertito in Legge. Infatti il decreto è entrato in vigore il 31 maggio scorso portando con sè “misure volte ad aumentare il contrasto all’evasione fiscale, rafforzando gli strumenti di controllo”.

Per quanto riguarda il settore immobiliare e “la casa” la manovra istituisce l’Anagrafe Immobiliare Integrata, che raccoglierà i dati del catasto e dei comuni oltre all’accatastamento dei due milioni di fabbricati “fantasma” e nuove norme sui contratti di affitto e di locazione.

Dirompente è la previsione per la quale gli atti notarili dovranno contenere, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale completa delle unità immobiliari urbane, anche il riferimento alla planimetria depositata in catasto e la dichiarazione, resa dagli intestatari (venditori), della loro conformità con lo stato di fatto. Per i contratti di locazione, dal 1° luglio è previsto che nella domanda di registrazione debbano essere citati i dati catastali, pena la sanzione variabile tra il 120% al 240% dell’imposta di registro. Questa norma determina di fatto l’impossibilità di registrare contratti di locazione, relativi ad immobili non censiti ed inoltre non consentirà di locare “come uffici” unità immobiliari accatastate come “abitazioni” e viceversa. Forte risulta anche la responsabilità del Notaio, in sede di stipula dei rogito, in materia di controllo. Infatti la legge gli impone un duplice adempimento: quello di individuare gli intestatari catastali e di verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari, pena la nullità dell’atto e le logiche conseguenze penali e civili per la responsabilità professionale.

In questa ottica la Fiaip Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali della provincia di Caserta presieduta da Pino Contestabile, ha convocato l’intera categoria per il prossimo Lunedì 12 Luglio presso il Forum Meeting & Office di Caserta in via S. Chiara con inizio alle ore 16:00 un interessante Convegno sul tema. Autorevoli saranno i relatori dal notaio Alessandro De Donato (Presidente della cassa Nazionale del Notariato) all’avv. Massimo Chimienti esperto di diritto immobiliare e successorio.

L’invito è rivolto alla categoria degli Agenti immobiliari ma anche a tutti i cittadini che volessero informarsi sulle novità introdotte dal decreto.

Ufficio comunicazione

FIAIP CASERTA

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mercoledì giugno 30th, 2010 00:11 Caserta-Da luglio impossibile registrare contratti di locazione, incluse risoluzioni o proroghe, di case fantasma.

 

I dati catastali entrano nel modello 69 e trovano la giusta collocazione nel nuovo “Quadro D”. Questo quando si vogliono registrare contratti d’affitto, locazione o comodato di beni immobili. In caso, invece, di cessioni, risoluzioni o proroghe degli stessi contratti, per identificare gli immobili, entra in scena il nuovissimo “CDC”. I due modelli e le relative istruzioni sono stati approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia del 25 giugno.

Le modifiche al mod. 69 e il debutto del modello “CDC” si sono resi necessari in seguito all’entrata in vigore del Dl 78/2010 che, all’articolo 19 (commi 15 e 16), ha previsto l’obbligo, dal prossimo 1° luglio, di indicare i riferimenti catastali dei beni immobili “nazionali”, contestualmente alla richiesta di registrazione dei contratti, e chi non si attiene alla nuova disposizione “è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento” dell’imposta di registro dovuta.

Detto ciò, va ricordato che per quanto riguarda cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti in questione, la relativa registrazione, a oggi, non prevede la presentazione di alcun modello, ma si ritiene effettuata regolarmente nel momento del versamento dell’imposta dovuta.

Dal 1° luglio, per effetto delle nuove disposizioni normative, questa modalità non sarà più adeguata. Nasce così il modello ad hoc che il contribuente dovrà presentare, in forma cartacea, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, presso il quale è stato registrato il contratto, entro 20 giorni dal versamento attestante l’operazione.

 
Per i contratti già registrati al 1° luglio, il provvedimento stabilisce che è sufficiente presentare il modello “CDC” una sola volta, a prescindere dal tipo di adempimento effettuato.

Entrambi i modelli, disponibili sul sito dell’Agenzia nella sezione modulistica, sono strutturati per la trasmissione telematica ma, mentre per il “69” la modalità è già in linea, per il neonato “CDC” è previsto un po’ di tempo in più, necessario alla messa a punto della procedura informatica.

 

Mattia Branco  Ag. Eurocasa Immobiliare in Caserta      www.eurocasa.org

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sabato giugno 12th, 2010 00:51 RIVALUTAZIONE TERRENI EDIFICABILI E CON DESTINAZIONE AGRICOLA

 A cura di Branco Mattia  Ag. Eurocasa Immobiliare in Caserta Ass.to FIAIP

E’ quanto previsto dalla Finanziaria 2010 art. 2 commi 229-230 della Legge 191 del 23 Dicembre 2009.

La Finanziaria 2010 ha riaperto i termini per la rivalutazione di Terreni Edificabili e con destinazione Agricola. Oggetto di rivalutazione possono essere i beni posseduti alla data del 1° Gennaio 2010.

Il provvedimento interessa chi vuole vendere un terreno edificabile o possiede un terreno edificabile che prevede, in futuro, di vendere, soprattutto se è stato acquistato molto tempo prima come terreno agricolo. In caso di vendita, infatti, la plusvalenza risultante dalla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto è tassata, a seconda dei casi, con le aliquote ordinarie previste per le imposte sue redditi o a tassazione separata.

Ciò comporta un onere fiscale più gravoso rispetto all’imposta sostitutiva, pari al 4% del valore del terreno al primo Gennaio 2010 (valore periziato), dovuta per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni. Considerato il rinvio alla disciplina dell’art. 7 della Legge n.448 del 2001 contenuta nel Decreto Legge n.282 del 2002, restano fermi i requisiti e le condizioni previsti da tale norma.

Di seguito sono ripresi, nel dettaglio, alcuni aspetti di questa normativa. Ambito soggettivo in base alle disposizioni di cui all’art. 7 citato, sono interessati alla rivalutazione i soggetti che possiedono terreni al di fuori del regime di impresa.

Si tratta di:

- persone fisiche, per le operazioni estranee all’esercizio di attività d’impresa;

- società semplici  e associazioni a esse equiparate ai sensi del Tuir (ad esempio:società di fatto che  non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali;

- enti non commerciali, per le operazioni realizzate al di fuori dell’attività commerciale eventualmente esercitata.

I soggetti interessati dalla normativa secondo le precisazioni contenute nella circolare n.15/E del 1° Febbraio 2002 al paragrafo 3, i terreni suscettibili di rivalutazione, qualora non siano posseduti da imprese commerciali sono :

 - Terreni lottizzati o sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili;

Terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria;

-  Terreni agricoli.

La perizia giurata di stima i soggetti interessati, in possesso di terreni edificabili e con destinazione agricola alla data del 1° Gennaio 2010, possono tener conto, agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67 comma 1, lettere a) e b)  del TUIR, del valore di acquisto rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima.

Si precisa  che la perizia deve essere necessariamente predisposta e asseverata prima della cessione del terreno e comunque entro e non oltre il 31 Ottobre 2010

Deve essere redatta, con le responsabilità sancite dall’art. 64 del codice di procedura civile, esclusivamente da soggetti iscritti all’albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi,degli agrotecnici, dei periti agrari, dei periti industriali.

Quantificazione e versamento dell’imposta sostitutiva i contribuenti che intendono avvalersi della rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni, alla data del 1° Gennaio 2010, devono corrispondere un’imposta sostitutiva nella misura del 4% del valore della perizia.

L’imposta può essere versata entro il 31 Ottobre 2010 in un’unica soluzione ovvero essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata (31 Ottobre 2011 e 31 Ottobre 2012).

Va evidenziato che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.11.2002, n. 81/E:  in caso di comproprietà il versamento deve essere effettuato da ciascun comproprietario con riferimento alla propria quota. 

La circolare n.35/E del 2004 precisa che il versamento dell’intera imposta sostitutiva (ovvero della prima rata) oltre il termine previsto dalla norma non consente l’utilizzo del valore rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata. In tal caso rimane fermo il diritto al rimborso dell’imposta sostitutiva versata.

Poiché la nuova disposizione costituisce una riapertura dei termini e non una semplice proroga, i contribuenti che hanno già effettuato la rivalutazione in base alla vecchia disciplina e intendono procedere a una nuova rideterminazione del costo d’acquisto, potranno comunque usufruire delle nuove disposizioni agevolative, ma dovranno procedere, come precisato dalla circolare 35/E del 2004, al versamento dell’imposta sostitutiva sull’intero nuovo valore, richiedendo il rimborso, ex art. 38 del DPR 602 del 1973, di quanto versato in precedenza.

Non è, infatti, possibile effettuare compensazione tra l’imposta già versata e quella da versare.

 

www.eurocasa.org

 

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mercoledì giugno 9th, 2010 00:16 NOTIZIE IMMOBILIARI

OGGETTO: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

 Il recente Decreto Legge recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” introduce,  all’art.19, n. 14, nuove ipotesi di nullità degli atti notarili riguardanti la materia dei trasferimenti immobiliari.  Il provvedimento in oggetto interviene sull’art. 29 della Legge 27 febbraio 1985 n.52 avente ad oggetto “Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle Conservatorie dei registri immobiliari” e sancisce l’obbligo in relazione ai trasferimenti, alla costituzione o allo scioglimento di comunione di diritti reali, delle unità immobiliari urbane, di indicare, negli atti notarili, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione (resa dagli intestatari) della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.

 

La novità costituisce un significativo passo avanti verso un’organica riforma del catasto i cui dati censuari, sino al recente innesto normativo, non possedevano, i predetti effetti giuridici. Inoltre, si richiama particolare attenzione alla sanzione di nullità prevista dal legislatore che potrebbe comportare un effetto a cascata su tutta la “gestazione” contrattuale inficiando ab origine le trattative e gli accordi con l’agente immobiliare.

 

Si precisa, al riguardo che la nullità oltre a costituire la più grave delle sanzioni ordinamentali, può essere fatta valere in ogni momento da chiunque ne abbia interesse.

           

Anche i contratti di locazione e tutto ciò che riguarda le vicende modificative dello stesso negozio giuridico, non sono rimasti indenni dalla normativa sui conti pubblici. L’art. 19, n.15, infatti, interviene sulla procedura di registrazione di tali atti chiedendo specificamente, nella redazione del documento, l’indicazione dei dati catastali degli immobili.

 

La mancata o errata indicazione dei predetti dati oltre a comportare una sanzione amministrativa può costituire prova (rectius: fatto rilevante) per la determinazione effettiva dell’imposta di registro.

           

Le novità previste dal provvedimento legislativo in commento saranno operative dal prossimo 1 luglio.

A cura di Mattia Branco           Ag. Eurocasa  Immobiliare in Caserta      www.eurocasa.org

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mercoledì giugno 9th, 2010 00:13 Caserta/Acquisto in Costruzione

di Mattia Branco Junior Eurocasa Immomiliare

La tutela nella compravendita

di un immobile da costruire

 

L’ Acquisto in Costruzione mira a orientare l’acquirente di un immobile da costruire in favore del quale il Legislatore, di recente, ha previsto un sistema di tutele per rimediare alle conseguenze negative cui sono state esposte, in passato, migliaia di famiglie. È bene ricordare che in caso di acquisto di un immobile in costruzione, generalmente, se il costruttore (impresa o cooperativa) dovesse fallire prima della stipula dell’atto di trasferimento della proprietà (che di solito avviene dopo il completamento della costruzione), solo i creditori dotati di garanzie reali sul fabbricato in costruzione (ad esempio la banca che ha finanziato l’acquisto del terreno e/o la costruzione del fabbricato iscrivendo ipoteca sull’immobile) vedranno soddisfatte le proprie ragioni di credito, dovendo essere loro riconosciuto, con precedenza su tutti gli altri creditori, il ricavato della vendita forzata del fabbricato in costruzione.

L’acquirente, invece, privo di specifiche garanzie sugli immobili, difficilmente potrà recuperare anche solo parte degli importi versati a titolo di caparra e/o di acconto di prezzo, col rischio concreto, qualora, intendesse comunque acquistare la proprietà dell’immobile, di dover versare ulteriori somme, quindi pagare la casa due volte.

 

I presupposti di applicazione della disciplina di tutela:

 

Il decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122 (di seguito denominato anche “d.lgs”) prevede una specifica forma di tutela per l’acquirente di immobili da costruire che consiste nell’obbligo posto a carico del costruttore di consegnare all’acquirente una fideiussione a garanzia di tutte le somme, o comunque dei corrispettivi incassati sino al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Lo scopo della nuova normativa è, evidentemente, quello di tutelare l’acquirente di immobile da costruire in quanto contraente più debole, al quale deve essere garantita la possibilità di recuperare tutte le somme versate al costruttore nel caso in cui quest’ultimo incorra in una situazione di crisi (quando cioè il costruttore venga assoggettato a esecuzione immobiliare, a fallimento, a concordato preventivo, ad amministrazione controllata, a liquidazione coatta amministrativa). In sostanza, se si verifica una delle situazioni di crisi del costruttore sopra indicate, l’acquirente, anziché essere costretto ad avviare lunghe e costose azioni giudiziarie, che spesso si rivelano inutili, si rivolgerà direttamente alla banca o all’impresa di assicurazione o all’altro intermediario finanziario abilitato che ha concesso la fideiussione a suo favore, per vedersi restituire le somme fino a quel momento versate. In realtà il decreto legislativo 122/2005 non si limita a disciplinare la sola garanzia fideiussoria ma introduce nel nostro ordinamento un “pacchetto articolato di tutele” a favore dell’acquirente di immobile da costruire.

Tale pacchetto, oltre all’obbligo posto a carico del costruttore di consegnare all’acquirente una garanzia fideiussoria, comprende:

- l’obbligo posto a carico del costruttore di consegnare all’acquirente una polizza assicurativa indennitaria di durata decennale a garanzia del risarcimento degli eventuali danni materiali e diretti dell’immobile derivanti da rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi;

- il divieto per il notaio di procedere alla stipula di atti di compravendita, se prima o contestualmente alla stipula non si sia proceduto al frazionamento del mutuo e al perfezionamento di un atto idoneo alla cancellazione dell’ipoteca per i lotti senza accollo di mutuo , o al frazionamento della stessa per i lotti con accollo;

- il diritto di prelazione a favore dell’acquirente nel caso di vendita all’asta dell’immobile, già adibito dall’acquirente ad abitazione principale, nell’ambito di una procedura esecutiva anche nel caso in cui egli abbia ottenuto dal fideiussore il rimborso delle somme anticipate;

- l’esclusione dalla revocatoria fallimentare per immobili che l’acquirente (o suoi parenti e affini entro il terzo grado) si sia impegnato ad abitare entro dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione, purché trasferiti a “giusto prezzo” da valutarsi alla data della stipula del preliminare;

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martedì giugno 1st, 2010 01:04 INFORMAZIONI IMMOBILIARI

di Mattia Branco Junior

 Per acquistare un immobile i primi passaggi da fare sono nell’individuare in modo chiaro le proprie esigenze e stabilire le caratteristiche dell’immobile che si intende acquistare.  Ognuno si deve fare delle domande molto precise e stabilire:  - Che disponibilità economiche ho? -  Sono sufficienti o devo ricorrere ad un mutuo ? ( e quindi stabilire con precisione la parte di reddito da destinare per la rata di mutuo ) -  Deve essere un appartamento o una villa Quali sono le esigenze della mia famiglia?Meglio una casa nuova o da ristrutturare? – Box a. è importante o no?  

Una volta che si ha una visione chiara dell’immobile da acquistare  si va in una Agenzia Immobiliare e l’Agente vi farà visionare Immobili adatti alle vostre esigenze senza ulteriori perdite di tempo. La scelta di comprare casa non è mai una scelta azzardata, perché chi resta in affitto certamente non sarà mai proprietario e l’acquisto anche con un mutuo alla fine si rivelerà vincente, perché il mattone nel medio lungo periodo ha dimostrato una valutazione superiore a qualsiasi investimento, e poi ricordarsi che è possibile detrarre dall’irpef gli interessi passivi del mutuo. In Italia quasi l’80% delle famiglie vive in una casa di proprietà e questo vuol dire come gli Italiani amano il mattone. E’ fondamentale che il Venditore o Acquirente facciano una scelta chiara e precisa e affidarsi ad una Agenzia seria e competente per semplificare e ottimizzare i tempi che occorrono per la compravendita.

Contratto Preliminare e Rogito  Notarile

Un buon contratto preliminare è alla base di tutta la compravendita. Nelle pattuizioni occorre evidenziare che l’immobile verrà consegnato libero da persone e cose, salvo che non si acquisti per investimento e  si accetti un immobile locato con subentro nel contratto. L’immobile deve essere libero da ipoteche, e se gravato deve essere cancellata prima del rogito. Verificare scrupolosamente la situazione urbanistica e verificare che alla firma ci siano tutti i soggetti titolari del potere di vendita.

Il rogito è il contratto che perfeziona la compravendita e con esso il venditore trasferisce la proprietà giuridica dell’immobile e il Notaio deve obbligatoriamente registrare il contratto entro venti giorni all’Agenzia dell’Entrate e effettuare la trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari. Con l’avvento della Legge Bersani è obbligatorio la tracciabilità dei pagamenti che vanno analiticamente descritti sia nel contratto preliminare, sia nell’atto notarile, e devono essere fatti con assegno circolare o bancario non trasferibile intestato al venditore, oppure con bonifico bancario e beneficiario il venditore.

 E’ obbligatorio  dichiarare tutta la somma, ma le imposte da pagare si applicano sulla rendita catastale rivalutata.

 Ecco alcuni dati: 3% prima casa,  10% seconda casa, oltre le tasse fisse, e vengono applicate sul valore catastale dell’immobile rivalutato. Questo nel caso di acquisto da un privato.

Mentre per l’acquisto da un costruttore  si paga l’IVA se la vendita si conclude entro 4 anni dall’ultimazione lavori al 4% sul totale dell’importo nel caso di prima casa oltre le tasse fisse, o il 10%  se seconda casa oltre le tasse fisse.

 Invece si paga l’imposta di registro con aliquota del 3% sempre nel caso di prima casa oltre le tasse fisse se la cessione è effettuata da impresa “non costruttrice”, oppure quando il venditore è un’impresa costruttrice (o che ha ristrutturato l’immobile) e la vendita avviene dopo 4 anni dall’ultimazione dei lavori. Si arriva al 10% nel caso di seconda casa.

 

Notizie a cura di Branco Mattia Ag. Eurocasa Immobiliare Caserta  Associato FIAIP    www.eurocasa.org

 

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giovedì maggio 20th, 2010 00:02 Eurocasa consiglia

A pochi metri uscita autostrada Capua sulla Naz. appia Capannone Industriale recente costruzione di 3150 mq con uffici esterni di 450 mq su tre livelli su area di circa 12.000.Adatto anche per attività commerciali.  Info in sede. Ag. EUROCASA IMMOBILIARE Via Patturelli 23 Caserta. Tel. 0823320062 – 3389541381
  
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mercoledì maggio 19th, 2010 23:55 PERCHE’ AFFIDARSI AD UNA AGENZIA IMMOBILIARE?

Eurocasa-esterno

 

Può sembrare uno slogan, ed, invece è una esigenza. Comprare una casa quasi sempre vuol dire effettuare una scelta destinata a segnare una svolta nella propria vita. Il fai da te, o rivolgersi alla mediazione di persone non qualificate o professionisti in altri settori ci si espone spesso ad una molteplicità di rischi che mettono in pericolo le proprie risorse finanziarie.   L’agente immobiliare, infatti, è per te un prezioso collaboratore nell’acquisto o vendita di un immobile, che coinvolge oltre i tuoi soldi spesso anche il tuo cuore. Non dimentichiamo mai, che proprio la casa, oltre ad essere la tua possibile abitazione, è anche un luogo destinato ad avere un ruolo importante nei tuoi affetti. Bisogna ricordare che il mediatore per essere considerato Agente Immobiliare deve essere iscritto  al Ruolo di Agenti immobiliari (oggi al Rea) presso la Camera di Commercio, e come citato dall’art.1755 C.C.  “ l’agente imm.re ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l’affare è concluso per effetto del suo intervento. Chi non è iscritto alla Camera di Commercio come Agente Immobiliare non ha diritto alla provvigione ed è punito con una ammenda amministrativa se la riceve, ed è obbligato alla restituzione.

E’ chiaro che un serio Agente Immobiliare deve essere professionalmente corretto e preparato, scrupoloso e riservato, e se appartiene ad una Associazione di categoria è ancora meglio. Tra le più importanti c’è la FIAIP (federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali),  con oltre 12.000 iscritti, la quale obbliga i suoi associati ad un continuo aggiornamento per essere sempre preparati nel settore visti i numerosi obblighi e leggi vari che vengono emanate per il settore Immobiliare.

Un vero Agente immobiliare non deve mai illudere un venditore con super valutazioni del suo immobile, solo ed esclusivamente per avere un incarico di vendita. La valutazione di un immobile è una cosa seria, e deve essere fatta nel modo più preciso possibile, e considerato il momento di crisi anche un immobile valutato correttamente non ha una facile collocazione (oggi i tempi di vendita sono in media 4/6 mesi). Deve anche dimostrare il tipo di pubblicità che farà per aumentare le probabilità di vendita. Altra cosa importante è l’assistenza Tecnico/legale. Ogni Agente immobiliare deve fare un accurato controllo per verificare la regolarità della situazione urbanistica dell’immobile, con verifiche anche catastali, e fare una scrupolosa verifica ipotecaria, e se è il caso rivolgersi ad un esperto di visure ipotecarie. Controllare scrupolosamente la solidità finanziaria del venditore per non danneggiare successivamente l’acquirente. Inoltre deve assistere il cliente alla ricerca del mutuo  più vantaggioso, e gli Agenti associati FIAIP possono sfruttare le convenzioni stipulate con primari istituti di Credito.  Queste regole da seguire per un buon Agente immobiliare sono importanti, perché il consumatore deve essere servito e garantito a 360 gradi.

La vendita, l’acquisto e la locazione si deve trasformare sempre in un esperienza amichevole, serena e senza inconvenienti.

A cura di Branco Mattia  Eurocasa Immobiliare in Caserta  Associato FIAIP  www.eurocasa.org

 

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