sabato novembre 27th, 2010 01:16 Capua, Vendesi attività commerciale

Comune Capua

 

LOCALE  CAPUA

CENTRO STORICO TRAVERSA VICINO PIAZZA GIUDICE,VICINO SCUOLA ED UFFICI

 LICENZA SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

 ATTREZZATO LABORATORIO PER GASTRONOMIA CALDA

 PIZZERIA AL TRANCIO

 PRIMO PIANO MQ.50

 PUNTO VENDITA PIANO TERRA MQ 20

 AFFITTO MENSILE  EURO 180

 PREZZO EURO 35.000 TRATTABILE

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sabato novembre 27th, 2010 00:59 Eurocasa vende

 Pastorano a due km uscita capua Villa bifamiliare su 500 mq di terreno, recente costruizione 3 ampi livelli di 90 mq ognuno € 260.000

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mercoledì novembre 24th, 2010 00:57 ROCCARASO – ALEXANDER RESIDENCE : TUTTI I PERCHE’ DI UNA COSTRUZIONE CON STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO

 
E’ stato avviato un ambizioso progetto di recupero dell’ex albergo Miramonti, un fabbricato ormai dismesso nel centro di Roccaraso in Via Vallone San Rocco a pochi passi dal primo impianto sciistico di risalita dell’Aremogna.
I lavori di demolizione sono stati ultimati e il nuovo fabbricato sarà ultimato entro Dicembre 2011. L’immobile si svilupperà su 5 piani con appartamenti ripartiti tra bilocali e trilocali di superficie commerciale da 52,30 mq a 88 mq oltre a posti auto e cantinole.
Al 5° piano, di proprietà del condominio, un wellness center con sauna finlandese, bagno turco, area attrezzi, 2 vasche idromassaggi, tisaneria, trattamento corpo e viso, spogliatoi donne e uomini.
Sul tetto sarà installato un impianto fotovoltaico di 10 Kw che alimenterà il centro benessere condominiale e tutte le parti comuni, abbattendo così le emissioni di CO2 oltre alle spese di gestione .
Le parti esterne saranno rivestite in rame ossidato e pietra, balconi in acciaio cromato e legno. Gli interni comodi e spaziosi hanno rifiniture in gres e parquet, ogni appartamento è dotato di un sistema di riscaldamento a pavimento comandato anche a distanza, e di un camino.
Nella progettazione e realizzazione dell’iniziativa una particolare attenzione è stata rivolta all’ambiente e alla sicurezza con l’utilizzo di fonti energetiche alternative e di recenti ed innovative tecniche strutturali in legno: “XLAM”.
Le pareti a struttura in legno massiccio sono composte da strati di tavole incrociate cui viene associato esternamente un cappotto di spessore e materiale a scelta del cliente, sul quale verrà poi posto uno strato di intonaco resistente alle intemperie, mentre internamente sono rifinite da pannelli di cartongesso.
La tecnologia costruttiva in legno portante garantisce notevoli vantaggi rispetto alla struttura tradizionale, in termini di resistenza agli sbalzi termici, risparmio energetico, resistenza antisismica, sostenibilità ambientale, isolamento acustico, elevata resistenza al fuoco, isolamento alle onde elettromagnetiche ecc…
Il legno è il miglior materiale edili in zona sismica, in quanto:
- è molto più leggero degli altri materiali da costruzione; le forze agenti su una costruzione in caso di sisma sono proporzionali alla massa della costruzione stessa.
- la massa del legno è circa un quarto di quella del calcestruzzo: questo significa che le costruzioni in legno sono sottoposte ad un impeto distruttivo del terremoto decisamente più ridotto.
- per le sue caratteristiche meccaniche, il legno è abbastanza elastico e sopporta facilmente lievi deformazioni locali. Questa caratteristica lo rende efficiente in particolar modo durante l’azione del sisma, in quanto la minor rigidezza (cioè la maggiore deformabilità) della costruzione permette di assorbire l‘energia indotta dal sisma.
- l’edificio in legno non è mai un corpo monolitico, ma è formato da diversi elementi (di regola parete e solaio) uniti tra loro attraverso connessioni meccaniche. Queste, se ben progettate e realizzate, fungono da ulteriore elemento a favore della deformabilità della costruzione e contribuiscono a dissipare l’energia sprigionata dal sisma, evitando così il crollo della struttura. Di fatto, la sicurezza sismica di un edificio in legno dipende anche dalle connessioni e dalla loro corretta progettazione.
Il legno è un cattivo conduttore di calore, in quanto brucia molto lentamente dall’esterno all’interno dell’elemento, con modalità note e prevedibili. Gli strati interni vengono “protetti” dall’azione distruttiva del fuoco grazie alle caratteristiche intrinseche del materiale. Grazie al contenuto d’acqua naturale presente nel legno e alla carbonizzazione della superficie esterna esposta, in caso di incendio la sezione resistente centrale può resistere molto a lungo grazie a questo strato protettivo naturale. La velocità di carbonizzazione del legno è pari a solo 0,7 mm al minuto e lo strato di carbone funge da protezione al fuoco per lo stato esterno, garantendo la portata dell’edificio per alcune ore, un tempo senz’altro sufficiente ad allontanarsi in sicurezza dall’abitazione e, in alcuni casi, per permettere lo spegnimento dell’incendio, limitando i danni all’edificio. Nel caso di incendi parziali la struttura in legno delle risulta più facilmente riparabile rispetto a strutture in acciaio o calcestruzzo.
Infatti, nelle strutture in cemento armato, l’acciaio sottoposto ad alte temperature perde repentinamente le proprie capacità portanti in poco tempo, anche solo dopo 15 minuti.
L’acciaio peggiora le proprie caratteristiche meccaniche di resistenza e di resilienza all’aumentare della temperatura, al punto da avere, attorno agli 800°C, una resistenza residua ridotta a circa il 10-20% di quella a temperatura ambiente, cioè le caratteristiche meccaniche peggiorano dell’80-90%.
Molti edifici tradizionali possono collassare improvvisamente, con grave rischio di crollo per gli occupanti.
Il legno è il miglior materiale edile per l’umidità ed i ponti termici. Un problematica irrisolta delle strutture in c.a. è quella dei ponti termici nei punti nevralgici:
• Attacco trave colonna
• Trave corpo scala
• Blocchi ascensori
• Travi-solaio
Nei punti critici il calcestruzzo si comporta come ottimo conduttore di calore e favorisce le condizioni per la precipitazione del vapore acqueo sotto forma di goccioline d’acqua.
In particolari condizioni di temperatura interna (20-22°) e di umidità relativa (50%) si sviluppano muffe aggressive che possono invadere tutto l’appartamento e attaccare anche mobili e suppellettili.
Le strutture in legno hanno il pregio di risolvere quasi completamente i ponti termici.
 
 AG. Eurocasa Immobiliare di Branco Mattia Via Patturelli n.23 Caserta  tel. 0823320062 – 3389541381  www.eurocasa.org

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mercoledì novembre 24th, 2010 00:54 Eurocasa Immobiliare

A Cancello ed Arnone Via Colombo
VILLA A SCHIERA CON OTTIME RIFINITURE 4 LIVELLI DI 65 MQ OGNUNO. PIANO TERRA – PER POSTI AUTO. PIANO RIALZATO – SALONE CUCINA SERVIZIO. PRIMO PIANO – 2 AMPIE CAMERE LAVANDERIA SERVIZIO CON VASCA IDROMASSAGGIO. PIANO MANSARDA UNICO AMBIENTE CON WC.
Ag. Eurocasa Immobiliare di Branco Mattia Via Patturelli n.23 Caserta  tel. 0823320062 – 3389541381  www.eurocasa.org

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mercoledì luglio 14th, 2010 00:48 Caserta-Convenzione Fiap-Codacons

a cura di Mattia Branco Agente Eurocasa Caserta

E’ stato siglato nei giorni scorsi l’Accordo di Convenzione tra la FIAIP Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali di Caserta rappresentata dal Presidente Pino Contestabile e il CODACONS nella persona del presidente Maurizio Gallicola.

Il tutto è avvenuto alla presenza degli associati intervenuti per prendere parte anche all’interessante Seminario di Studio “Nuove Regole per Rogiti e Locazioni” tra i cui relatori ci sono stati il Notaio Alessandro De Donato Presidente della Cassa Nazionale del Notariato e l’avv. Massimo Chimienti esperto di diritto immobiliare e successorio.

La FIAIP da sempre attenta al rapporto e alla tutela dei consumatori, ha siglato per la prima volta a Caserta l’importante Accordo di Convenzione con una associazione di Consumatori finalizzato sia alla tutela degli stessi che ad offrire vantaggi e benefici agli associati del collegio provinciale.

Sul piatto dell’accordo vi è inoltre la partita sulla conciliazione, sui modulari, sulle clausole contrattuali ma anche la tutela verso le grandi aziende delle telecomunicazioni e dei media e dei grandi Enti. 

Per ultimo, ma non per ordine d’importanza l’accordo prevede la condivisione di azioni comuni a tutela del consumatore e degli agenti immobiliari.

Fonte: Ufficio Comunicazione Fiaip Caserta

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giovedì luglio 8th, 2010 23:55 NUOVE REGOLE PER ROGITI NOTARILI E LOCAZIONI

a cura di Mattia Branco titolare Eurocasa

La FIAIP Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali di Caserta Lunedì 12 Luglio terrà a Caserta con inizio alle ore 16:00 presso il Forum Meeting & Office di Caserta alla via Santa Chiara un Seminario   sui temi:

“Decreto Legge 78/10 e Legge 69/09”

 Gli effetti sugli atti di compravendita nelle more della conversione del DL 78/10. Orientamento del Notariato.

Riflessi sulle scritture preliminari. Responsabilità del mediatore

Cosa cambia dal mese di luglio per i contratti di locazione.

Riflessi per i Consumatori 

Relatori del Seminario:         

-         Dott. Alessandro De Donato(Notaio in S. Maria Capua Vetere – Presidente della Cassa Nazionale del Notariato nonché Presidente del Comitato Unitario delle Professioni):

Decreto Legge 78/10 – Gli effetti sugli atti di compravendita. Orientamento del Notariato.

-         Avv. Massimo Chimienti (Esperto di diritto immobiliare e Successorio ): Riflessi sulle scritture preliminari. Responsabilità del mediatore.

-         Avv. Maurizio Gallicola (Presidente Provinciale CODACONS): Riflessi sui Consumatori

 

L’invito è rivolto alla categoria degli Agenti immobiliari, ma anche a tutti i professionisti e semplici cittadini che volessero informarsi sulle novità introdotte dal decreto.

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martedì luglio 6th, 2010 00:35 Nuove regole per rogiti e locazioni

 

 

Il 30 luglio il Decreto Legge 78/2010, che individua la manovra economica del Governo, deve essere convertito in Legge. Infatti il decreto è entrato in vigore il 31 maggio scorso portando con sè “misure volte ad aumentare il contrasto all’evasione fiscale, rafforzando gli strumenti di controllo”.

Per quanto riguarda il settore immobiliare e “la casa” la manovra istituisce l’Anagrafe Immobiliare Integrata, che raccoglierà i dati del catasto e dei comuni oltre all’accatastamento dei due milioni di fabbricati “fantasma” e nuove norme sui contratti di affitto e di locazione.

Dirompente è la previsione per la quale gli atti notarili dovranno contenere, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale completa delle unità immobiliari urbane, anche il riferimento alla planimetria depositata in catasto e la dichiarazione, resa dagli intestatari (venditori), della loro conformità con lo stato di fatto. Per i contratti di locazione, dal 1° luglio è previsto che nella domanda di registrazione debbano essere citati i dati catastali, pena la sanzione variabile tra il 120% al 240% dell’imposta di registro. Questa norma determina di fatto l’impossibilità di registrare contratti di locazione, relativi ad immobili non censiti ed inoltre non consentirà di locare “come uffici” unità immobiliari accatastate come “abitazioni” e viceversa. Forte risulta anche la responsabilità del Notaio, in sede di stipula dei rogito, in materia di controllo. Infatti la legge gli impone un duplice adempimento: quello di individuare gli intestatari catastali e di verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari, pena la nullità dell’atto e le logiche conseguenze penali e civili per la responsabilità professionale.

In questa ottica la Fiaip Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali della provincia di Caserta presieduta da Pino Contestabile, ha convocato l’intera categoria per il prossimo Lunedì 12 Luglio presso il Forum Meeting & Office di Caserta in via S. Chiara con inizio alle ore 16:00 un interessante Convegno sul tema. Autorevoli saranno i relatori dal notaio Alessandro De Donato (Presidente della cassa Nazionale del Notariato) all’avv. Massimo Chimienti esperto di diritto immobiliare e successorio.

L’invito è rivolto alla categoria degli Agenti immobiliari ma anche a tutti i cittadini che volessero informarsi sulle novità introdotte dal decreto.

Ufficio comunicazione

FIAIP CASERTA

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mercoledì giugno 30th, 2010 00:11 Caserta-Da luglio impossibile registrare contratti di locazione, incluse risoluzioni o proroghe, di case fantasma.

 

I dati catastali entrano nel modello 69 e trovano la giusta collocazione nel nuovo “Quadro D”. Questo quando si vogliono registrare contratti d’affitto, locazione o comodato di beni immobili. In caso, invece, di cessioni, risoluzioni o proroghe degli stessi contratti, per identificare gli immobili, entra in scena il nuovissimo “CDC”. I due modelli e le relative istruzioni sono stati approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia del 25 giugno.

Le modifiche al mod. 69 e il debutto del modello “CDC” si sono resi necessari in seguito all’entrata in vigore del Dl 78/2010 che, all’articolo 19 (commi 15 e 16), ha previsto l’obbligo, dal prossimo 1° luglio, di indicare i riferimenti catastali dei beni immobili “nazionali”, contestualmente alla richiesta di registrazione dei contratti, e chi non si attiene alla nuova disposizione “è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento” dell’imposta di registro dovuta.

Detto ciò, va ricordato che per quanto riguarda cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti in questione, la relativa registrazione, a oggi, non prevede la presentazione di alcun modello, ma si ritiene effettuata regolarmente nel momento del versamento dell’imposta dovuta.

Dal 1° luglio, per effetto delle nuove disposizioni normative, questa modalità non sarà più adeguata. Nasce così il modello ad hoc che il contribuente dovrà presentare, in forma cartacea, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, presso il quale è stato registrato il contratto, entro 20 giorni dal versamento attestante l’operazione.

 
Per i contratti già registrati al 1° luglio, il provvedimento stabilisce che è sufficiente presentare il modello “CDC” una sola volta, a prescindere dal tipo di adempimento effettuato.

Entrambi i modelli, disponibili sul sito dell’Agenzia nella sezione modulistica, sono strutturati per la trasmissione telematica ma, mentre per il “69” la modalità è già in linea, per il neonato “CDC” è previsto un po’ di tempo in più, necessario alla messa a punto della procedura informatica.

 

Mattia Branco  Ag. Eurocasa Immobiliare in Caserta      www.eurocasa.org

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sabato giugno 12th, 2010 00:51 RIVALUTAZIONE TERRENI EDIFICABILI E CON DESTINAZIONE AGRICOLA

 A cura di Branco Mattia  Ag. Eurocasa Immobiliare in Caserta Ass.to FIAIP

E’ quanto previsto dalla Finanziaria 2010 art. 2 commi 229-230 della Legge 191 del 23 Dicembre 2009.

La Finanziaria 2010 ha riaperto i termini per la rivalutazione di Terreni Edificabili e con destinazione Agricola. Oggetto di rivalutazione possono essere i beni posseduti alla data del 1° Gennaio 2010.

Il provvedimento interessa chi vuole vendere un terreno edificabile o possiede un terreno edificabile che prevede, in futuro, di vendere, soprattutto se è stato acquistato molto tempo prima come terreno agricolo. In caso di vendita, infatti, la plusvalenza risultante dalla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto è tassata, a seconda dei casi, con le aliquote ordinarie previste per le imposte sue redditi o a tassazione separata.

Ciò comporta un onere fiscale più gravoso rispetto all’imposta sostitutiva, pari al 4% del valore del terreno al primo Gennaio 2010 (valore periziato), dovuta per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni. Considerato il rinvio alla disciplina dell’art. 7 della Legge n.448 del 2001 contenuta nel Decreto Legge n.282 del 2002, restano fermi i requisiti e le condizioni previsti da tale norma.

Di seguito sono ripresi, nel dettaglio, alcuni aspetti di questa normativa. Ambito soggettivo in base alle disposizioni di cui all’art. 7 citato, sono interessati alla rivalutazione i soggetti che possiedono terreni al di fuori del regime di impresa.

Si tratta di:

- persone fisiche, per le operazioni estranee all’esercizio di attività d’impresa;

- società semplici  e associazioni a esse equiparate ai sensi del Tuir (ad esempio:società di fatto che  non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali;

- enti non commerciali, per le operazioni realizzate al di fuori dell’attività commerciale eventualmente esercitata.

I soggetti interessati dalla normativa secondo le precisazioni contenute nella circolare n.15/E del 1° Febbraio 2002 al paragrafo 3, i terreni suscettibili di rivalutazione, qualora non siano posseduti da imprese commerciali sono :

 - Terreni lottizzati o sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili;

Terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria;

-  Terreni agricoli.

La perizia giurata di stima i soggetti interessati, in possesso di terreni edificabili e con destinazione agricola alla data del 1° Gennaio 2010, possono tener conto, agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67 comma 1, lettere a) e b)  del TUIR, del valore di acquisto rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima.

Si precisa  che la perizia deve essere necessariamente predisposta e asseverata prima della cessione del terreno e comunque entro e non oltre il 31 Ottobre 2010

Deve essere redatta, con le responsabilità sancite dall’art. 64 del codice di procedura civile, esclusivamente da soggetti iscritti all’albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi,degli agrotecnici, dei periti agrari, dei periti industriali.

Quantificazione e versamento dell’imposta sostitutiva i contribuenti che intendono avvalersi della rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni, alla data del 1° Gennaio 2010, devono corrispondere un’imposta sostitutiva nella misura del 4% del valore della perizia.

L’imposta può essere versata entro il 31 Ottobre 2010 in un’unica soluzione ovvero essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata (31 Ottobre 2011 e 31 Ottobre 2012).

Va evidenziato che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.11.2002, n. 81/E:  in caso di comproprietà il versamento deve essere effettuato da ciascun comproprietario con riferimento alla propria quota. 

La circolare n.35/E del 2004 precisa che il versamento dell’intera imposta sostitutiva (ovvero della prima rata) oltre il termine previsto dalla norma non consente l’utilizzo del valore rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata. In tal caso rimane fermo il diritto al rimborso dell’imposta sostitutiva versata.

Poiché la nuova disposizione costituisce una riapertura dei termini e non una semplice proroga, i contribuenti che hanno già effettuato la rivalutazione in base alla vecchia disciplina e intendono procedere a una nuova rideterminazione del costo d’acquisto, potranno comunque usufruire delle nuove disposizioni agevolative, ma dovranno procedere, come precisato dalla circolare 35/E del 2004, al versamento dell’imposta sostitutiva sull’intero nuovo valore, richiedendo il rimborso, ex art. 38 del DPR 602 del 1973, di quanto versato in precedenza.

Non è, infatti, possibile effettuare compensazione tra l’imposta già versata e quella da versare.

 

www.eurocasa.org

 

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mercoledì giugno 9th, 2010 00:16 NOTIZIE IMMOBILIARI

OGGETTO: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

 Il recente Decreto Legge recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” introduce,  all’art.19, n. 14, nuove ipotesi di nullità degli atti notarili riguardanti la materia dei trasferimenti immobiliari.  Il provvedimento in oggetto interviene sull’art. 29 della Legge 27 febbraio 1985 n.52 avente ad oggetto “Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle Conservatorie dei registri immobiliari” e sancisce l’obbligo in relazione ai trasferimenti, alla costituzione o allo scioglimento di comunione di diritti reali, delle unità immobiliari urbane, di indicare, negli atti notarili, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione (resa dagli intestatari) della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.

 

La novità costituisce un significativo passo avanti verso un’organica riforma del catasto i cui dati censuari, sino al recente innesto normativo, non possedevano, i predetti effetti giuridici. Inoltre, si richiama particolare attenzione alla sanzione di nullità prevista dal legislatore che potrebbe comportare un effetto a cascata su tutta la “gestazione” contrattuale inficiando ab origine le trattative e gli accordi con l’agente immobiliare.

 

Si precisa, al riguardo che la nullità oltre a costituire la più grave delle sanzioni ordinamentali, può essere fatta valere in ogni momento da chiunque ne abbia interesse.

           

Anche i contratti di locazione e tutto ciò che riguarda le vicende modificative dello stesso negozio giuridico, non sono rimasti indenni dalla normativa sui conti pubblici. L’art. 19, n.15, infatti, interviene sulla procedura di registrazione di tali atti chiedendo specificamente, nella redazione del documento, l’indicazione dei dati catastali degli immobili.

 

La mancata o errata indicazione dei predetti dati oltre a comportare una sanzione amministrativa può costituire prova (rectius: fatto rilevante) per la determinazione effettiva dell’imposta di registro.

           

Le novità previste dal provvedimento legislativo in commento saranno operative dal prossimo 1 luglio.

A cura di Mattia Branco           Ag. Eurocasa  Immobiliare in Caserta      www.eurocasa.org

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