lunedì maggio 31st, 2010 01:10 Centro studi ANCL SU RegioneCampania “On.le V. Mancini”

Annamaria Granata Presidente regionale ANCL

Il Tar della Campania ha stabilito , con sentenza 7155 del 19 maggio 2010,che non possono essere escluse dalla partecipazione alla gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico le imprese che, non in regola con i pagamenti delle imposte, hanno presentato alla data d’iscrizione del bando domanda di rateizzazione del debito.
Il Tar ha accolto il ricorso di un’impresa che era stata esclusa dall’aggiudicazione del servizio di accoglienza, assistenza e reperimento dell’alloggio per studenti e ospiti stranieri dell’Università di Napoli, perché non in regola con il pagamento delle imposte, La società si è rivolta al tribunale, sostenendo l’illegittimità dell’esclusione, poiché, alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione, aveva provveduto a presentare domanda di rateizzazione del debito tributario, che, a causa di inerzia amministrativa, era stata accolta in ritardo dall’Ufficio tributario.
Così il giudice, ha stabilito potersi applicare il principio di diritto per cui:
“ in caso di partecipazione ad una gara di appalto da parte di un’impresa che abbia presentato domanda di rateizzazione del debito tributario, deve escludersi la sussistenza del requisito inerente alla dichiarazione non veritiera in merito alla regolarità fiscale e, in particolare, alla commissione di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, poiché, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in assenza di procedura esecutiva, pende un’istanza di regolarizzazione, mediante rateizzazione, delle pendenze tributariedell’interessata”.

Centro studi ANCL(Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) SU RegioneCampania “On.le V. Mancini”

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