DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ

A causa di numerosi quesiti provenienti alla nostra Sede dai Consulenti del Lavoro dei nostri Associati in
merito alla detassazione dei premi di produttività, esponiamo di seguito, in sintesi, gli aspetti più significativi
ed il nostro parere in merito.
Invitiamo pertanto i nostri associati ad inoltrare la presente circolare ai loro Consulenti.
La normativa
La Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ai commi da 182 a 189 dell’art. 1 ripropone, a decorrere dal
2016 e pertanto non più in via sperimentale, la c.d. detassazione dei premi di risultato nel settore privato,
demandando ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (DM 25/03/2016 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14.5.2016) la disciplina dell’erogazione dei premi di risultato.
A commento delle disposizioni contenute nella norma, è intervenuta, inoltre, l’Agenzia delle Entrate con la
circolare n. 25/e del 15/06/2016 (che alleghiamo).
Aspetti oggettivi dell’agevolazione: le somme detassabili
Sotto l’aspetto oggettivo, l’art. 1, co. 182 considera agevolabili “i premi di risultato di ammontare variabile
la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione,
misurabili e verificabili”. Il medesimo regime di favore viene previsto anche per le somme erogate a titolo di
partecipazione agli utili dell’impresa e per le misure di welfare aziendale erogati con tali finalità.
I predetti premi dovranno essere previsti da accordi collettivi di secondo livello (territoriali e/o aziendali) ex
art. 51 d.lgs. 81/2015 e la defiscalizzazione è consentita per un importo massimo lordo di euro 2.000;
innalzabile a euro 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del
lavoro.
Sotto l’aspetto sindacale sono rilevanti due aspetti:
1) i predetti premi devono essere previsti in accordi di secondo livello ai sensi dell’art.51 d.lgs.
81/2015
2) gli accordi sindacali devono essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 del D.Lgs. 150/2015 e del DM 25/03/2016 entro 30 giorni
dalla loro sottoscrizione unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto ai principi fissati
dal decreto ministeriale sopraccitato. Per gli accordi relativi al 2015 questo dovrà avvenire entro il
15 luglio 2016. L’obiettivo del deposito del contratto è quello di effettuare un monitoraggio delle
prassi attuate nelle singole imprese o a livello locale, verificandone la conformità alle norme di
legge. Dal 16 maggio 2016 il deposito dei contratti di secondo livello dovrà avvenire esclusivamente
in modalità telematica.
Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione
Aderente alB.I.P.A.R.
20123 Milano-Via Lanzone, 2 -Tel. 02.80.66.131 –Fax 02.86.78.78
Codice Fiscale 80053030153- www.snaservice.it- sna@snaservice.it
Pertanto ribadiamo che la norma non consente agevolabili i premi previsti da:
– contratti collettivi nazionali;
– contratti o accordi individuali plurimi;
– contratti o accordi individuali.
Il beneficio è invece consentito in presenza di premi previsti SOLO da:
– contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative;
– contratti collettivi aziendali stipulati “dalle” loro RSA o “dalla” RSU.
Contenuto degli accordi collettivi
In merito ai contenuti dell’accordo l’art. 2 del DM 25/03/2016 afferma:
a) sono i premi di risultato da intendersi quali “somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia
legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione” (comma 1);
b) “I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), devono prevedere criteri di misurazione e
verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono
consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della
qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non
straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro
subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in
modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati” (co.
2).
Conseguentemente daranno diritto al beneficio i premi di risultato intesi quali “somme di ammontare
variabile” e pertanto incerti nel quantum ma non nell’an.
In merito al contenuto dei contratti collettivi di secondo livello, si rileva che essi dovranno prevedere criteri
di misurazione e verifica degli incrementi di “produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione”.
I predetti incrementi potranno consistere alternativamente:
– nell’aumento della produzione;
– in risparmio dei fattori produttivi;
– nel miglioramento della qualità dei prodotti “e” dei processi.
I criteri di misurazione dovranno essere verificabili in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori
numerici “o di altro genere appositamente individuati”.
In sostanza, si segnala che le somma NON sono erogabili “ad libitum” dal datore di lavoro ma debbono
essere previste da una contrattazione collettiva e gli accordi collettivi dovranno esprimere la redditività, la
produttività, la qualità, l’efficienza e l’innovazione con indici misurabili e verificabili.
Aspetti soggettivi e misura del beneficio
Sotto l’aspetto soggettivo ad essere agevolati saranno i soli dipendenti del settore privato con un reddito di
lavoro dipendente, nell’anno precedente, non superiore a euro 50.000 al lordo delle somme assoggettate nel
medesimo anno all’imposta del 10% (v. DM 25.3.2016, art.1, co. 3).
Il beneficio, di natura fiscale, consiste nell’applicazione alle predette somme di un’aliquota fiscale stabilita a
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titolo d’imposta del 10%.
Il lavoratore potrà rinunziare all’agevolazione; situazione quest’ultima che potrebbe essere opportuna almeno
in due casi: 1) quando il lavoratore ha altri redditi di lavoro dipendente non comunicati al datore di lavoro; 2)
ove la tassazione ordinaria fosse favorevole (es. per la presenza di detrazioni che azzerassero l’imposta).
Decontribuzione premi.
Segnaliamo che dal 2016 non è più prevista la decontribuzione previdenziale per i premi di produttività.
Il disegno di legge di stabilità 2016, al comma 95, confermando quanto già contenuto nell’originario art. 12,
prevede l’azzeramento delle disponibilità di tale Fondo, con la conseguenza che i premi di produttività non
usufruiranno più della decontribuzione previdenziale.
Conclusioni
In merito a quanto sopra esposto evidenziamo che il premio di produttività disciplinato dall’art. 34 del CCNL
sottoscritto in data 10 novembre 2014 dal Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (S.N.A.), CPMI
Italia – Confederazione Piccola Media Industria e Impresa Italiana e dalle oo.ss. FESICA CONFSAL e
CONFSAL FISALS non può essere soggetto a detassazione trattandosi di somme erogabili in attuazione del
contratto collettivo nazionale.
Tale premio non potrà, altresì, essere decontribuito, per le ragioni sopra esposte.
Gli Agenti che volessero erogare premi ulteriori e distinti da quelli previsti dal contratto collettivo nazionale,
assoggettandoli alla detassazione, dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative illustrate
nella presente circolare: stipulazione di un contratto collettivo di secondo livello, individuazione degli
indicatori di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività ecc.., risultante da
documentazione probatoria (es documenti contabili), deposito del contratto collettivo di secondo livello.
Per quanto riguarda i riferimenti delle organizzazioni sindacali con le quali stipulare il contratto aziendale
vogliate rivolgervi a: info@ebisep.it.
Rimaniamo a Vostra disposizione e con l’occasione porgiamo distinti saluti.
Il Direttore
dott. Andrea Bonfanti

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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