DUBBI SULLA REGOLARIZZAZIONE CON CONTRATTO A TERMINE

Unione Provinciale di Caserta
Edicola del 15.10.2015
I racconti dell’Ispettore
Dubbi sulla regolarizzazione con contratto a termine
Non è un bel momento per il farmacista che ha impiegato in nero il giovane Elio Manganesi: un
conto è sapersi destreggiare con la tavola periodica di Mendeleev, un altro con l’apparato
burocratico. Dopo che gli ispettori hanno adottato il provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale, per ottenere la revoca di tale atto il titolare della farmacia ha pagato € 500,00,
ha deciso di versare i restanti € 1.500,00 maggiorati del 5% entro i prossimi sei mesi (art. 22
comma 4 del D.lgs. n. 151/2015) e ha regolarizzato il neo-laureato Elio Manganesi con contratto
a termine della durata di tre mesi (art. 22 comma 1 del D.lgs. n. 151/2015). Dove sarebbe il
problema? Gli ispettori spiegano al farmacista che la nuova normativa presenta “un difetto di
coerenza sistematica”. “Cosa?!? Coerenza …di che?!?”, sbotta il medico titolare del negozio
farmaceutico. I funzionari sono perentori: “La legge deve essere interpretata in modo
sistematico, facendo dialogare tra loro le diverse norme: il rapporto in nero di regola è a tempo
indeterminato. Ci perdoni se invadiamo il suo campo, in chimica è possibile la trasformazione
inversa, ma nel diritto del lavoro no! Non è ammesso il passaggio da tempo indeterminato a
tempo determinato!”. “Boh, dicono che la mia materia sia indecifrabile, ma per me siete
incomprensibili – commenta sbigottito il farmacista. Insomma, questa sospensione me la
revocate o no?”. “La stipula di un contratto a tempo determinato – proseguono con british
aplomb i funzionari ministeriali – è possibile solo mediante atto scritto firmato nel momento in
cui si conclude l’accordo: nessuno può derogare a questa regola (art. 19, comma 4 del D.lgs. n.
81/2015), nemmeno la P.A.. Di conseguenza, in attesa che il Ministero prenda un’autorevole e
dirimente posizione in materia, dovrà assumere il sig. Manganesi a tempo indeterminato, in
caso contrario niente revoca!”. Il sociologo francese Michel Crozier, nella sua opera più
importante “Il fenomeno burocratico”, non a caso definiva la burocrazia come un sistema
organizzativo incapace di correggere i propri errori.
Lavoro
Infortunio: non basta il concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso di causalità
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20533 del 13 ottobre 2015, si è occupata di una
situazione in cui un lavoratore, nello svolgimento delle sue normali mansioni di addetto alla
macchina bobinatrice, si era introdotto nella zona pericolosa, per riparare i rotoli di carta
danneggiati, senza fermare la macchina, verosimilmente per non perdere tempo ed aveva quindi
subito un infortunio mortale. Tale operazione era stata ritenuta dalla Corte territoriale abnorme
in quanto il lavoratore aveva superato un cancelletto che impediva l’accesso alla macchina
bobinatrice, la cui apertura avrebbe, tra l’altro, determinato il fermo della macchina.
Unione Provinciale di Caserta
Per gli Ermellini, tuttavia, nel caso di specie non è adeguatamente accertato che la condotta del
lavoratore sia stata abnorme, imprevedibile e assolutamente inopinabile, oppure come rischio
elettivo, generato da attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante
dai limiti dello stesso, poiché il lavoratore stava eseguendo le ordinarie mansioni assegnategli, e
la necessità di intervento sulla macchina per effettuare riparazione era una evenienza non solo
possibile, ma anzi probabile. Il datore di lavoro è esonerato da responsabilità non solo quando la
condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell’abnormità, dell’imprevedibilità e
dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e cioè quando l’attività non sia in rapporto
con Io svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso, ma anche quando non accerti e
vigili che le misure di protezione siano effettivamente rispettate da parte del dipendente posto
che il datore di lavoro è tenuto a proteggere l’incolumità del lavoratore nonostante
l’imprudenza e negligenza dello stesso. E’ palese, inoltre, che quando sia occorso l’infortunio
mortale, l’accesso alla macchina in movimento non era del tutto impedito, tanto è vero che
alcuni testi avevano confermato la possibilità di scavalcare o passare sotto il cancelletto
esistente. Quindi, ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro occorre
tener presente la sussistenza l’obbligo del datore di lavoro di controllare e vigilare che il divieto
di accesso alla macchina in movimento venisse rispettato in concreto nonché il fatto che lo
stesso debba mettere in atto tutte le cautele possibili per evitare il danno, non essendo
sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso di causalità.
Omissione contributiva, il lavoratore può testimoniare contro il datore
Il lavoratore dipendente della parte in causa, può testimoniare contro il suo datore di lavoro per
l’omissione contributiva. Questo è quanto ha sostenuto la Corte di Cassazione, con sentenza n.
20711 del 14 ottobre 2015, aggiungendo che l’interesse che dà luogo ad incapacità a
testimoniare, a norma dell’art. 246 c.p.c., è l’interesse giuridico, personale, concreto, che
legittima l’azione o l’intervento in giudizio, sicché il lavoratore dipendente di una parte in causa
non è, per ciò, solo incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione,
scarsamente attendibile. In un caso analogo (Cass., sent.n. 3051 dell’8.2.2011) gli Ermellini
hanno sancito che “nel giudizio tra l’ente previdenziale ed il datore di lavoro, avente ad oggetto
il pagamento di contributi previdenziali che si assumono evasi, non è incapace a testimoniare il
lavoratore i cui contributi non siano stati versati, in assenza di un interesse giuridico attuale e
concreto che legittimi il lavoratore-teste ad intervenire in giudizio, non essendo configurabile
l’incapacità a testimoniare che l’art. 246 c.p.c. (come affermato dalla Corte Cost. nelle sentenze
n. 248 del 1974, n. 62 del 1995 e nell’ordinanza n. 143 del 2009) ricollega non solo alla posizione
di parte formale o sostanziale del giudizio, ma anche alla titolarità di situazione giuridica.
Unione Provinciale di Caserta
Approfondimenti
CIGS e consultazione sindacale
Alla luce del D.Lgs. n. 148/2015, al fine di richiedere la CIGS, per le causali di riorganizzazione
aziendale e di crisi aziendale, è necessario avviare la procedura di consultazione sindacale.
Oggetto dell’esame congiunto, deve essere il programma che l’impresa intende attuare,
comprensivo:
•della durata e del numero dei lavoratori interessati alle sospensioni;
•delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzione di orario nonché delle
misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale;
•dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per
cui è richiesto l’intervento e le modalità della rotazione tra lavoratori o le ragioni tecnicoorganizzative
della mancata adozione di meccanismi di rotazione.
Inoltre, eccetto che per le richieste di trattamento presentate da imprese edili e affini, le parti
devono espressamente dichiarare, nell’esame congiunto, la non percorribilità della causale di
contratti di solidarietà. L’intera procedura di consultazione deve esaurirsi entro 25 giorni che
sono ridotti a 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti. Successivamente le Regioni
dovranno esprimere, entro 20 venti giorni dalla conclusione della procedura di consultazione,
parere motivato in merito alle richieste di intervento, decorsi i quali, l’Amministrazione potrà
procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere
Modifiche al regime del raddoppio dei termini per l’accertamento
Sono entrate in vigore lo scorso due settembre le modifiche al regime del raddoppio dei termini
relativo all’esercizio delle azioni di accertamento effettuate dall’Amministrazione Finanziaria per
le fattispecie tributarie rilevanti dal punto di vista penale. Il decreto legislativo di revisione del
regime è il n. 128 del 5 agosto 2015 (pubblicato nella G.U. del 18 agosto 2015) e introduce
interessanti modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento ai fini Iva e
delle imposte sui redditi contenuta rispettivamente negli articoli 57 comma 3 del DPR 633/72, e
43 comma 3 del DPR 600/73. Viene previsto in particolare, che il raddoppio non opera se la
denuncia da parte dell’Amministrazione Finanziaria in ordine ad una condotta tributaria
penalmente rilevante, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di
accertamento.
Fisco \ Diritto
Accertamento sintetico. Fisco dispensato da ulteriori prove
La Sezione tributaria civile della Cassazione, con la sentenza n. 20649 depositata il 14 ottobre
2015, ha respinto il ricorso presentato da un contribuente avverso la statuizione di conferma di
Unione Provinciale di Caserta
un avviso di accertamento ai fini Irpef emesso sulla base di una determinazione sintetica del
reddito complessivo ex articolo 38, comma 4 del Dpr n. 600/73. Il ricorrente, in particolare,
lamentava che la Ctr avesse omesso di affermare l’illegittimità dell’accertamento non avendo
considerato l’intero reddito dichiarato da tutti i componenti del nucleo familiare, omettendo,
ossia, di valutare la vendita della precedente abitazione e l’atto di concessione di un mutuo,
nonché la capacità reddituale riferibile al coniuge, quale componente del nucleo familiare
medesimo.
Non è necessario un riscontro analitico
Di diverso avviso i giudici di legittimità i quali, rilevando come la Commissione regionale avesse
ritenuto l’accertamento adeguatamente motivato in quanto indicava, in modo chiaro e
dettagliato, gli elementi posti a fondamento dell’accertamento induttivo, quando, per contro, il
contribuente non aveva assolto all’onere probatorio sullo stesso gravante, hanno considerato
detta valutazione – che peraltro non risultava nemmeno specificamente censurata sotto il
profilo della congruità ed adeguatezza della motivazione – come conforme al consolidato
orientamento secondo cui l’accertamento sintetico non deve essere preceduto dal riscontro
analitico della congruenza e della verosimiglianza dei singoli cespiti di reddito dichiarati dal
contribuente. Nel testo della decisione, la Suprema corte ha, quindi, precisato come, in presenza
di dati certi ed incontestati, considerati indici di capacità contributiva, non è consentito
pretendere una motivazione specifica dei criteri in concreto adottati per prevenire alle poste di
reddito fissate in via sintetica nel cosiddetto redditometro, in quanto esse, proprio per fondarsi
su parametri fissati in via generale, si sottraggono all’obbligo di motivazione.
Anche in : ItaliaOggi, p. 35 – Più facile tassare con il redditometro – Alberici
Riqualificazione aree di crisi industriali, è la volta di Rieti
Ancora uno sblocco per gli incentivi sulla riqualificazione di aree di crisi industriali complesse,
anche tramite l’attrazione di nuovi investimenti, nonché alla ricollocazione dei lavoratori
disoccupati. È la volta del Sistema locale del lavoro di Rieti, attivata con l’avviso pubblico della
circolare Mise n. 76444 del 13 ottobre 2015, per la realizzazione di una o più iniziative
imprenditoriali finalizzate al rafforzamento e alla riqualificazione del tessuto produttivo locale.
Le domande
Devono essere presentate, a partire dalle ore 12.00 del 13 gennaio 2016 fino alle ore 12.00 del
12 febbraio 2016, all’Agenzia Invitalia (Soggetto gestore), secondo le modalità e i modelli
indicati nell’apposita sezione del sito internet dedicata alla legge n. 181/1989. Entro 30 giorni
dal termine finale è predisposta la graduatoria di ordine di ammissione alla fase di valutazione.
L’agevolazione è concessa secondo la stessa e fino all’esaurimento dei fondi disponibili.
Interessa le imprese già costituite in forma di società di capitali, comprese le società consortili di
cui all’art. 2615-ter c.c. e le società cooperative di cui all’art. 2511 e ss. del codice civile.
Unione Provinciale di Caserta
Gli interventi devono essere realizzati nel territorio dei 44 Comuni ricadenti nell’area di crisi
industriale complessa del Sistema locale del lavoro di Rieti, indicati nell’Allegato n. 1 della
circolare in oggetto.
Fmi ed Ocse “partners” per buone pratiche in ambito fiscale
Il ministro dell’Economia, Padoan, ha tirato in ballo due istituzioni internazionali di tutto
rispetto – Fondo monetario internazionale (Fmi) e Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (Ocse) – per affidare loro l’incarico di individuare, tra le varie esperienze
internazionali, buone pratiche che potrebbero essere adottate anche dalla nostra
amministrazione finanziaria.
Lo annuncia un comunicato stampa del 14 ottobre 2015.
Il ministro dell’Economia e delle Finanze, ad avvenuta attuazione della legge delega con
l’emanazione tra il 2014 ed il 2015 di 11 decreti legislativi, intende proseguire un cammino che
porti alla massima operatività dei principi ispiratori della delega fiscale: un nuovo rapporto tra
contribuente e amministrazione “basato sulla fiducia e la collaborazione, orientato a
incrementare il livello di adempimento spontaneo e a prevenire il contenzioso”. Fmi ed Ocse
dovranno comparare gli istituti di compliance tra fisco e contribuente adottati dalle autorità
fiscali internazionali e valutare la loro idoneità ad apportare miglioramenti nel nostro paese.
Saranno coinvolti anche le agenzie delle Entrate e delle Dogane, la Guardia di Finanza, Equitalia,
Sogei. L’Fmi ha già iniziato i lavori il 14 ottobre, mentre l’OCSE inizierà ad operare tra qualche
settimana: è prevista anche la partecipazione di esperti internazionali in materia di
amministrazione fiscale. Il Mef ricorda che indagini simili sono state richieste al FMI anche nel
1999, quando furono istituite le agenzie fiscali; oggi l’intento è di riuscire a contrastare nel
migliore dei modi l’evasione, operando sulla prevenzione dei comportamenti illeciti e sulla
promozione degli adempimenti spontanei.
Anche in : Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 41 – Fmi e Ocse «advisor» sull’attuazione della
delega fiscale – N.T. – ItaliaOggi, p. 31 – Fisco, l’Italia chiede una mano – Stroppa
Legge di Stabilità 2016, part time incentivato per gli over 63 nel privato
Legge di Stabilità 2016 approda, con novità dell’ultim’ora, sul tavolo del Consiglio dei ministri.
Sul filo di lana del termine per l’invio alla Commissione europea e all’Eurogruppo. Il rinvio della
questione flessibilità in uscita per le pensioni potrebbe essere parzialmente tamponata con un
finanziamento del part time (almeno del 50% dell’orario) volontario per chi si trova vicino all’età
della pensione. Il part time incentivato riguarderà tutti i dipendenti over 63 del settore privato,
dunque con soli tre anni di distanza dai requisiti di pensionamento di vecchiaia (66 anni e 7
mesi), e per l’azienda non ci sarebbero vincoli per nuove assunzioni. Nel caso di scelta, l’accordo
tra datore e dipendente che opta per il part-time prevederebbe la garanzia del versamento da
parte dell’azienda in busta paga della quota di contributi che avrebbe versato all’Inps in caso di
contratto a tempo pieno, mentre la contribuzione figurativa verrebbe fiscalizzata.
Unione Provinciale di Caserta
Chi è già in pensione vedrà aumentare la no-tax area, cioè la quota di reddito non soggetta
all’Irpef. Sul fronte imprese, il taglio Ires dovrà trovare il via libera dell’Unione europea all’intera
flessibilità richiesta dall’Italia, compreso lo 0,2% di deficit in più legato all’emergenza migranti.
Anche in : Il Sole 24 Ore, p. 2 – Niente fusione per Imu e Tasi – Trovati – Il Sole 24 Ore, p. 3 – Part
time agevolato per gli over 63 – Colombo, Mobili, Rogari – ItaliaOggi, p. 33 – Canone Rai (soft) in
bolletta – Grigolon – Il Sole 24 Ore, p. 2 – Taglio Ires legato alla clausola migranti – Fotina, Mobili –
Il Sole 24 Ore, p. 3 – Lavoro a metà per tre anni, poi la pensione – D.Col. – Il Sole 24 Ore, p. 5 –
Sconti sul salario di produttività – Pogliotti
Tax credit turismo digitale. Presentazione F24 online
Gli operatori del turismo, le agenzie di viaggio, gli esercizi ricettivi e i tour operator, che
investono nel digitale, e vogliono usufruire del credito d’imposta di cui al Dl n. 83/2014, devono
presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle
Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Lo stabilisce il provvedimento agenziale n.
130200 del 14 ottobre 2015, che definisce le modalità e i termini di fruizione dell’agevolazione
fiscale per la riqualificazione del cosiddetto “turismo digitale”, anche allo scopo di garantire che
ciò avvenga nei limiti dell’importo complessivamente concesso dal Ministero dei Beni e delle
attività culturali e del turismo. Dal momento che, l’agevolazione è utilizzabile esclusivamente in
compensazione, il credito d’imposta deve necessariamente confluire nella delega di pagamento
modello F24.
Misura del credito d’imposta e verifiche dell’Agenzia
La misura del Tax credit riconosciuto, per i periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016, è pari al 30% dei
costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo e promozione della digitalizzazione dei
servizi turistici, fino ad un importo massimo di 12.500 euro. Al fine di garantire che il credito
d’imposta venga accordato nei limiti dell’importo complessivamente concesso dal Mibact,
l’Agenzia delle Entrate effettuerà – per ciascun modello F24 ricevuto – dei controlli
automatizzati per accertare, appunto, che l’importo del credito d’imposta utilizzato non risulti
superiore all’ammontare del credito complessivamente concesso all’impresa (al netto
dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati). Nel caso in cui l’importo del
credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 verrà scartato e i
pagamenti saranno considerati non effettuati
Pronto anche il codice tributo
Sempre il 14 ottobre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha poi emanato la risoluzione n. 85/E/2015
con la quale viene istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del suddetto credito
d’imposta, tramite il modello F24. Si tratta del codice “6855” denominato “Tax credit
digitalizzazione esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operator – art. 9 del D.L. n.
83/2014”
Unione Provinciale di Caserta
Contributo straordinario Naspi, il parere legale Ancl e l’ipotesi di risoluzione
Un breve parere a cura dell’Avvocato Francesco Stolfa dell’Ufficio legale Ancl, Allegato alla
Presente, circa il contributo straordinario Naspi in caso di subentro d’appalto. Scrive il
Presidente Longobardi: nell’ambito del quotidiano confronto con i Colleghi sulle materie proprie
della nostra professione, sono state sollevate fondate perplessità sulla questione inerente il
contributo Aspi da pagarsi a decorrere dall’1.1.2016 nei casi di licenziamento per cambio del
datore di lavoro nella gestione dell’appalto. Contributo che specie nei casi di continuità
dell’appalto stesso, non apporta alcun vantaggio per i lavoratori interessati. L’Inps con la
circolare n.44 del 2013 ha precisato che i datori di lavoro saranno tenuti all’assolvimento della
contribuzione in tutti i casi in cui >>> la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il
teorico diritto >>> alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
Stante l’attualità e l’interesse evidente della questione, si rendono disponibili il parere legale
dell’Ancl e la ipotesi di risoluzione con istituto diverso dal licenziamento.
Una Produzione a Cura del
Consiglio U.P. ANCL SU di Caserta

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *