Edicola a cura ANCL Caserta

 

Edicola del 13/06/2013

Lavoro, dopo due anni contributi 5 per mille “dormienti”

Sul sito del ministero del Lavoro è disponibile una sezione dedicata alle Faq sul cinque per mille. Le risposte alle domande più frequenti sono divise

in due gruppi: erogazione del beneficio e rendicontazione del beneficio.

Tra i chiarimenti offerti si rileva quanto detto sui problemi relativi al mancato accredito delle somme. Si spiega che i contributi sono disponibili per il

pagamento nella gestione ordinaria per due anni, dopodiché cadono in perenzione (non possono essere liquidati perché sono stati accantonati e

sono come i “ depositi dormienti”). Nel 2013 ricadono, dunque, nella gestione ordinaria gli anni finanziari 2010 e 2011 (relativi agli esercizi 2009 e

2010), mentre il 2009 e precedenti sono già perenti.

Il ministero del Lavoro effettua i pagamenti indicati dall’agenzia delle Entrate tramite appositi elenchi, che individuano i destinatari del pagamento

per i due anni di gestione ordinaria.

L’assenza di un ente può derivare principalmente da due cause:

– coordinate IBAN mancanti o errate (a causa di cambiamenti sociali della banca);

– l’ente è sottoposto a controllo da parte delle Dre.

Se l’IBAN indicato all’Agenzia non risulta corretto, si dovranno comunicare le nuove coordinate bancarie alla sola sede territoriale dell’Agenzia; in

caso contrario si dovrà contattare la Dre più vicina per individuare dove si trova il problema. Una volta che questo sarà risolto, la Dre comunicherà

le coordinate per il pagamento, quando avrà raccolto un adeguato numero di rettifiche.

Notizia utile per gli interessati è quella sui contatti per informazioni relative alla mancata o erronea erogazione (Quesiti5perMille@lavoro.gov.it) e

sulla rendicontazione delle spese (Rendicontazione5perMille@lavoro.gov.it). In ogni caso rimane il Centro di Contatto del Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali con il numero verde 800 196 196 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

Gioia Lupoi

13/06/2013

Anche in:

lavoro.it – Cinque per mille

lavoro.gov.it – FAQ cinque per mille alle FAQ

Parole chiave:

contributi dormienti,Faq,5 per mille,perenzione,Iban

Cartelle Archiviazione:

Enti non commerciali

Lavoro

Deducibili i costi da fatture inesistenti. Ma il reato penale resta

Il Dl Semplificazioni fiscali ha introdotto l’importante novità circa la possibilità di dedurre i costi da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

E’ da escludere, comunque, che “la nuova disciplina abbia eliminato i presupposti di antigiuridicità delle condotte contestate”.

La precisazione giunge, per la prima volta, dalla Terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25792 del 12 giugno 2013.

Intervenendo in merito ad un’ipotesi di frode carosello, la Suprema Corte riconosce che da febbraio di quest’anno opera, per effetto del Dl n.

16/2012 convertito in Legge n. 44/2012, una distinzione tra le regole che presidiano l’applicazione del regime Iva e quelle che riguardano le imposte

dirette: solo per quest’ultime – specifica la Corte – la fittizietà soggettiva delle fatture non costituisce più ostacolo al riconoscimento dei costi.

Ciò vuol dire che l’imprenditore può – sul fronte delle imposte dirette – ottenere un risparmio d’imposta grazie alla deducibilità dei costi anche in

consapevolezza della frode, ma non per questo è salvo dalla responsabilità penale. Dunque, sì al risparmio fiscale anche se resta il rischio del

carcere.

Roberta Moscioni

13/06/2013

Anche in:

Diritto Commerciale | Lavoro

Diritto Penale

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 21 – Deducibilità dei costi senza effetti sul reato – Negri

ItaliaOggi, p. 30 – Risparmio fiscale ma il carcere resta – Alberici

Parole chiave:

Frodi carosello,Iva,imposte dirette,

Cartelle Archiviazione:

Diritto penale tributario

Tares, per il primo versamento barrare “Acc” nella sezione Imu dell’F24

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – Tares – si può pagare con l’F24 presso gli sportelli degli intermediari (banche, Poste e agenti della

riscossione), avvalendosi dei servizi di home-banking e remote-banking o attraverso i servizi online sul sito internet dell’agenzia delle Entrate

(Entratel e Fisconline).

In attesa che gli intermediari completino l’adeguamento dei propri sistemi informativi, per evitare criticità legate ai differenti tempi di allineamento

tecnico, l’agenzia delle Entrate chiede, per il versamento fino al 30 giugno 2013, di barrare la casella “Acc.”, presente nella sezione “IMU e altri

tributi locali” dell’F24.

APPROFONDIMENTO

Gioia Lupoi

13/06/2013

Anche in:

ItaliaOggi, p. 24 – Pagamento Tares anche online – Trovato

fiscooggi.it – Pagamento Tares con il modello F24: dalle Entrate, istruzioni per l’uso – Liprandi

Parole chiave:

Tares,F24,Entratel,Fisconline

Cartelle Archiviazione:

TARSU (Tia)

Recupero del patrimonio e riqualificazione energetica, 2013/2014 con bonus in edilizia

I contribuenti che effettuano lavori di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici o ristrutturazioni edilizie faranno i conti, per tutto il 2013 e

per metà del 2014, con quattro diverse percentuali di detrazione dall’imposta lorda sul reddito, variabili a seconda di quali lavori sono eseguiti e di

quando questi sono pagati.

Con il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 – Decreto energia – viene recepita la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del

19 maggio 2010: proroghe e aumenti di aliquote sono stabilite per ecobonus e agevolazioni per ristrutturazioni che recuperano il patrimonio edilizio.

Tra le motivazioni anche quella di rimediare alla procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia sulla prestazione

energetica nell’edilizia.

Le disposizioni recate decorrono dal 6 giugno 2013.

Gioia Lupoi

13/06/2013

Anche in:

Approfondimento Fisco n. 23 del 13 giugno 2013 – Recupero del patrimonio e riqualificazione energetica, 2013/2014 con bonus in edilizia –

Redazione edotto.com

Parole chiave:

riqualificazione energetica,ristrutturazione edilizia,ecobonus

Cartelle Archiviazione:

Oneri detraibili

Immobili

Fisco

Fisco | Immobili

Il coefficiente Tfr di maggio 2013

Nel mese di maggio 2013, il coefficiente utile per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accontonate al 31 dicembre 2012 del Tfr è pari a

0,906690.

Per lo stesso mese, l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con esclusione del prezzo dei tabacchi lavorati, necessario

per la determinazione del suddetto coefficiente di rivalutazione, è stato fissato dall’Istat a quota 106,9.

Cristina Ricciolini

13/06/2013

Anche in:

ItaliaOggi, p. 36 – Il tfr di maggio a quota 0,90% – Toniolatti – www.anclsu.com

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 20 – Fissato l’indice del Tfr per il mese di maggio – Bianchi, Perrone – www.anclsu.com

Parole chiave:

Coefficiente rivalutazione,tfr maggio 2013, Istat,indice prezzi al consumo

Cartelle Archiviazione:

Indici e dati fiscali

Trattamento di fine rapporto

La presunzione sui prelevamenti non giustificati al vaglio della Corte costituzionale

La Commissione tributaria regionale del Lazio, con ordinanza n. 27/29/2013 depositata il 10 giugno 2013, ha rimesso alla Consulta la questione di

legittimità relativa all’articolo 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, nella parte in cui

prevede che iprelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei rapporti od operazioni bancarie, debbano essere posti come ricavi o compensi a

base delle rettifiche ed accertamenti, se il contribuente – titolare di redditi d’impresa o professionista – non ne indica il soggetto beneficiario e

sempreché non risultino dalle scritture contabili.

Secondo i giudici regionali, la presunzione contenuta nella disposizione censurata sarebbe di per sé “irrazionale” e contrasterebbe con l’articolo 24

della Costituzione sul diritto di difesa comportando che, da un lato, per giustificare il prelievo in contante dai conti correnti sarebbe sufficiente la

semplice indicazione del nome del beneficiario, dall’altra, verrebbe imposto un obbligo probatorio aggiuntivo a carico del contribuente il quale

dovrebbe precostituire la giustificazione dell’operazione bancaria da porre in essere.

Eleonora Pergolari

13/06/2013

Anche in:

Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 15 – Prelievi dei professionisti alla Consulta – Mobili, Parente – www.anclsu.com

Parole chiave:

prelievi bancari, assenza di giustificazione, presunzione, Consulta

Cartelle Archiviazione:

Accertamento e controlli

Contenzioso tributario

Professionisti

Appuntamento con i contributi eccedenti il minimale per professionisti, commercianti ed

artigiani

17 giugno 2013: per professionisti iscritti alla gestione separata, artigiani e commercianti scade il termine per eseguire il versamento dei contributi

dovuti all’Inps, sulla quota di reddito eccedente il minimale. E’ dovuto sia il saldo del 2012 che il primo acconto 2013. Sul punto l’Inps, con circolare

n. 88 del 7 giugno 2013, illustra le modalità di versamento ed offre specificazioni sul reddito imponibile per gli aderenti all’imprenditoria giovanile.

Cinzia Pichirallo

13/06/2013

Anche in:

Approfondimento Lavoro n. 23 del 13 giugno 2013 – Appuntamento con i contributi eccedenti il minimale per professionisti, commercianti ed

artigiani – Redazione edotto.com

Parole chiave:

Fisco | Lavoro

Fisco | Professionisti

Lavoro | Professionisti | Settori particolari

versamento,contributi,reddito superiore a minimale,gestione separata,saldo,acconto

Cartelle Archiviazione:

Previdenza

Professionisti

Artigianato

Commercio

Gli ammortizzatori sociali non possono finanziare le attività formative obbligatorie

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la lettera circolare n. 10356 del 10 giugno 2013, offre ulteriori chiarimenti in merito agli obblighi di

formazione in materia di salute e sicurezza e ai lavoratori sospesi dall’attività lavorativa, già oggetto di interpello n. 16/2013.

In quella sede, il Ministero aveva precisato che la Legge di Riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012) ha previsto l’obbligo per i lavoratori sospesi

dall’attività lavorativa di partecipare ad un corso di formazione o di riqualificazione pena la decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito

concessa in costanza di rapporto di lavoro.

Rientrano in tale formazione sia i corsi finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o di introduzione di nuove tecnologie sia i corsi di

aggiornamento quinquennale, mentre ne resta esclusa la formazione specifica effettuata in occasione “della costituzione di rapporto di lavoro o

dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione lavoro”.

L’ulteriore precisazione resa ora dal Ministero è che la possibilità di svolgere formazione in materia di salute e sicurezza nelle ipotesi indicate non

mette in discussione la necessaria preesistenza di tutti i presupposti perché sia legittimamente operata la sospensione dell’attività lavorativa. Ne

deriva che rischia la denuncia colui che mette in atto condotte finalizzate alla richiesta dell’intervento di ammortizzatori sociali per effettuare le

attività formative obbligatorie e con tali risorse pubbliche retribuisce i lavoratori.

Roberta Moscioni

13/06/2013

Anche in:

ItaliaOggi, p. 35 – Formazione senza scorciatoie – De Lellis

Parole chiave:

Somministrazione lavoro,obblighi formativi,sospensione attività lavorativa

Cartelle Archiviazione:

Lavoro subordinato

Misure per l’occupazione

Dlgs n. 81/2008

Il Ministero fissa l’addizionale per il danno biologico in agricoltura

Il decreto del 10 aprile 2013 del Ministero del lavoro, nell’approvare la determina Inail n. 71 del 20 marzo 2013, stabilisce che, per l’anno 2012, è

pari allo 0,16% del contributo assicurativo agricolo l’addizionale sui contributi agricoli per la copertura del danno biologico.

Il versamento dell’addizionale, utile alla tutela del danno biologico introdotta dal D.Lgs n. 38/2000, dovrà avvenire con il modello F24 unitamente al

caricamento dei contributi. La gestione dell’onere è affidata all’Inps, Istituto deputato alla riscossione unificata di premi e contributi dovuti nel settore

agricolo.

Cristina Ricciolini

13/06/2013

Anche in:

ItaliaOggi, p. 35 – Agricoltura, Inail più cara – Cirioli – www.anclsu.com

Parole chiave:

danno biologico, addizionale 2012, settore agricolo

Cartelle Archiviazione:

Agricoltura

Inail

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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