Gestione linee casertane ex ACMS. Vetrella e CLP

Avv. Raffello Bianco

raccomandata anticipata

via mail

All’Autorità Nazionale Anticorruzione

piazza Augusto Imperatore, 32

00186 ROMA

Segnalazioni@anticorruzione.it

Segretario.generale@anticamorra.it

Protocollo@pec.anticorruzione.it

epc

Presidente Regione Campania

Sede

Assessore ai trasporti Regione Campania

Sede

Direttore Generale alla mobilità R.C.

Sede

Direttore Generale ACAM

Sede

Ente Autonomo Volturno srl

Sede

A.IR. spa

Sede

Commissario ad acta

Legge 134/2012

Sede

Oggetto:

On.Vetrella

On.Vetrella

Egregio Presidente Cantone,

Le scrivo in relazione alla questione connessa all’esercizio delle linee già in gestione alla fallita ACMS di

Caserta ed affidate dalla Regione Campania alla società CLP spa di Pollena Trocchia, destinataria di due

interdittive antimafia.

L’assessore ai trasporti regionali ing. Sergio Vetrella affida ad un comunicato stampa dai toni

trionfalistici l’esito di un giudizio conclusosi innanzi al TAR campania con la sentenza n° 5692 del

05/11/2014.

La decisione che ha esaltato l’assessore è dunque del 05 novembre scorso ed il fatto che non fosse

stata sino ad ora sbandierata come un successo della sua politica poteva dar segno di sopravvenuta

prudenza e capacità di discernere il successo vero da quello formale, che equivale a volte – come in questo

caso – non tanto ad un insuccesso, bensì ad una severa condanna.

Il Tribunale si è pronunciato su un principio giuridico, di astratta applicazione, che ha coinvolto

esclusivamente la posizione del ricorrente Consorzio Casertano Mobilità, il quale deduceva il proprio diritto

all’affidamento quale secondo classificato nella gara espletata rispetto alla scelta eccezionale di prorogare il

rapporto con CLP.

Il medesimo Tribunale gli ha dato torto semplicemente perché ha ritenuto che l’art. 140 del codice

degli appalti (d.l. 163/2006) si applica solo nel caso di commesse di

lavori e non di servizi. Tutto qui. Il

Collegio poi aggiunge che, in quel momento, nell’ambito di una discrezionalità ragionevolmente motivata,

la Regione ha ritenuto necessario proseguire il rapporto con la società interdetta sino al 31/12/2013 (per

pochi mesi, dunque), ricorrendo al rimedio eccezionale previsto dall’art. 94 del d.l. n° 159/2011.

Il TAR naturalmente ha cristallizzato la pronuncia alla data del provvedimento di proroga regionale

(anno 2013), non avendo alcuna potestà per esprimersi su quanto poi è accaduto in ordine alla

prosecuzione del rapporto, di per sé originariamente finalizzata allo stretto tempo necessario per attuare

una soluzione alternativa alla permanenza in un settore pubblico di una impresa interdetta.

Le possibili alternative (che erano presenti, come di qui a poco si dirà) non hanno potuto

naturalmente influenzare la decisione del TAR, chiamato a pronunciarsi unicamente sul

diritto non diritto

del Consorzio a subentrare quale secondo classificato. E basta.

L’assessore Vetrella da tale pronuncia enuclea un lasciapassare per una permanenza indefinita

dell’azienda interdetta nel settore. Niente di più errato.

Alla luce degli accadimenti, la sentenza si presta ad una dolorosa riflessione: è esatta forse

nell’applicazione del principio, ma cade come una ulteriore e pesante censura sugli amministratori

Regionali.

Andando a ritroso infatti essi amministratori avevano facoltà e potere di:

  1. a) Utilizzare il Consorzio Casertano Mobilità, che si era dichiarato pronto ad assumere l’onere delle

linee. Forse aveva sbagliato a fondare la richiesta come secondo classificato, tuttavia la Regione

aveva dinnanzi un valido e selezionato interlocutore cui affidare in via diretta il servizio. In tal caso

CLP, destinataria di interdittiva antimafia, nulla avrebbe potuto eccepire, non essendo ovviamente

titolare di un diritto a proroga.

  1. b) Disporre l’affidamento ad una azienda

in house (ad EAV srl ovvero ad A.IR. spa, quest’ultima

affidataria diretta – a prescindere da urgenze – delle linee della ex EAV BUS, anch’essa fallita).

Invece la Regione Campania è ricorsa all’

eccezionalissimo rimedio previsto dal citato art. 94, dando

mandato all’Avvocatura Regionale di opporsi – aggrappandosi ad un cavillo – alla richiesta del Consorzio che

si proponeva e che, in sostanza, aveva lanciato alla Regione una ciambella di salvataggio, all’evidenza

rifiutata.

Il ricorso a quel rimedio (prosecuzione del rapporto) non può che ritenersi eccezionale in assenza di

alternative ( che però c’erano) di immediata attuazione e comunque di brevissima durata, quanto basta per

organizzarsi in via di urgenza.

Invece la Regione Campania:

ha

in primis sbagliato grossolanamente una gara; poi non è ricorsa all’autotutela per bandirne subito

un’altra;

poi si è affidata alle lungaggini dei procedimenti giurisdizionali; poi resiste ad una richiesta di

affidamento la quale, pur legata ad una interpretazione di una norma, avrebbe risolto il problema più

grave, che invece permane: la presenza di una impresa colpita non da una, ma da due interdittive antimafia

e che oramai si avvia verso il compimento del secondo anno di eccezionalissima proroga;

poi, nel resistere

alla richiesta del Consorzio, chiede addirittura con ricorso incidentale che lo stesso sia estromesso dalla

procedura di gara (altro che dargli l’affidamento!), come a dire: un concorrente in meno per CLP anche per

il futuro!, così surrogando le difese che normalmente spettano ai controinteressati.

C’è forse un caso simile in Italia?

L’assessore Vetrella gongola e non si accorge che la resistenza nel giudizio svoltosi davanti al TAR

segna un successo professionale dell’avvocatura Regionale, ma suona come una condanna politica ed etica

degli amministratori: la strenua opposizione rafforza infatti la permanenza di CLP nel settore.

In definitiva, la sentenza del TAR ci fa sapere che (a tacere dei possibili affidamenti alle società

in

house

) c’era una soluzione atta ad eliminare il grave problema rappresentato dalla presenza di CLP, ma la

Regione non solo non l’ha accolta, ma addirittura l’ha osteggiata.

Il gongolante assessore Vetrella si è chiesto

cui prodest, a chi giova questa sentenza? CLP ringrazia e

promette come ad ogni innamorato:

insieme, sinché morte non ci separi…!

Ma non è tempo di ironia.

La presente nota è diretta all’Autorità Nazionale Anticorruzione alla quale si chiede – nella

persistente omissione da parte della Regione Campania di attivare un procedimento serio ed efficace atto

ad impedire ogni possibile prosecuzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell’esecuzione del contratto –

di valutare la necessità di interessare il Prefetto territorialmente competente per l’applicazione della misura

prevista dall’art. 32 comma 1 lettera B d.l. n° 90 del 2014 e cioè la straordinaria e temporanea gestione

della soc. CLP spa di Pollena Trocchia attraverso la nomina di un amministratore straordinario

contestualmente sospendendo i poteri degli organi sociali ai sensi del comma 3, ultima parte, del

medesimo art. 32.

Sul punto si richiamano gli interventi del Presidente dell’autorità adottati in situazioni analoghe a

quelle che caratterizzano il rapporto Regione Campania – CLP spa (con l’aggravante in questo caso di una

anomala prosecuzione del rapporto che si avvia verso il compimento del secondo anno.

Infra edictis: ANAC

prot. 2014 – 111/1 n° 0013869 del 14/09/2014).

L’intervento è tanto più urgente alla luce di fatti ed accadimenti che negli ultimi tempi sono stati

evidenziati da interrogazioni in Consiglio Regionale e da organi di informazioni.

A disposizione per ogni chiarimento e per eventuali integrazioni di circostanze e dati.

Napoli 15-11-2014 Avv. Raffaello Bianco

già Amministratore di SEPSA spa

Indirizzi: via Finelli, 16 – 83012 Cervinara (AV)

via Bisignano , 59 – 80121 Napoli

e-mail: raffaello.bianco35@gmail.com

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335-6120813 / 331-3541733

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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