Gestione linee casertane ex ACMS. Vetrella e CLP
Avv. Raffello Bianco
raccomandata anticipata
via mail
All’Autorità Nazionale Anticorruzione
piazza Augusto Imperatore, 32
00186 ROMA
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epc
Presidente Regione Campania
Sede
Assessore ai trasporti Regione Campania
Sede
Direttore Generale alla mobilità R.C.
Sede
Direttore Generale ACAM
Sede
Ente Autonomo Volturno srl
Sede
A.IR. spa
Sede
Commissario ad acta
Legge 134/2012
Sede
Oggetto:
Egregio Presidente Cantone,
Le scrivo in relazione alla questione connessa all’esercizio delle linee già in gestione alla fallita ACMS di
Caserta ed affidate dalla Regione Campania alla società CLP spa di Pollena Trocchia, destinataria di due
interdittive antimafia.
L’assessore ai trasporti regionali ing. Sergio Vetrella affida ad un comunicato stampa dai toni
trionfalistici l’esito di un giudizio conclusosi innanzi al TAR campania con la sentenza n° 5692 del
05/11/2014.
La decisione che ha esaltato l’assessore è dunque del 05 novembre scorso ed il fatto che non fosse
stata sino ad ora sbandierata come un successo della sua politica poteva dar segno di sopravvenuta
prudenza e capacità di discernere il successo vero da quello formale, che equivale a volte – come in questo
caso – non tanto ad un insuccesso, bensì ad una severa condanna.
Il Tribunale si è pronunciato su un principio giuridico, di astratta applicazione, che ha coinvolto
esclusivamente la posizione del ricorrente Consorzio Casertano Mobilità , il quale deduceva il proprio diritto
all’affidamento quale secondo classificato nella gara espletata rispetto alla scelta eccezionale di prorogare il
rapporto con CLP.
Il medesimo Tribunale gli ha dato torto semplicemente perché ha ritenuto che l’art. 140 del codice
degli appalti (d.l. 163/2006) si applica solo nel caso di commesse di
lavori e non di servizi. Tutto qui. Il
Collegio poi aggiunge che, in quel momento, nell’ambito di una discrezionalità ragionevolmente motivata,
la Regione ha ritenuto necessario proseguire il rapporto con la società interdetta sino al 31/12/2013 (per
pochi mesi, dunque), ricorrendo al rimedio eccezionale previsto dall’art. 94 del d.l. n° 159/2011.
Il TAR naturalmente ha cristallizzato la pronuncia alla data del provvedimento di proroga regionale
(anno 2013), non avendo alcuna potestà per esprimersi su quanto poi è accaduto in ordine alla
prosecuzione del rapporto, di per sé originariamente finalizzata allo stretto tempo necessario per attuare
una soluzione alternativa alla permanenza in un settore pubblico di una impresa interdetta.
Le possibili alternative (che erano presenti, come di qui a poco si dirà ) non hanno potuto
naturalmente influenzare la decisione del TAR, chiamato a pronunciarsi unicamente sul
diritto – non diritto
del Consorzio a subentrare quale secondo classificato. E basta.
L’assessore Vetrella da tale pronuncia enuclea un lasciapassare per una permanenza indefinita
dell’azienda interdetta nel settore. Niente di più errato.
Alla luce degli accadimenti, la sentenza si presta ad una dolorosa riflessione: è esatta forse
nell’applicazione del principio, ma cade come una ulteriore e pesante censura sugli amministratori
Regionali.
Andando a ritroso infatti essi amministratori avevano facoltà e potere di:
- a) Utilizzare il Consorzio Casertano Mobilità , che si era dichiarato pronto ad assumere l’onere delle
linee. Forse aveva sbagliato a fondare la richiesta come secondo classificato, tuttavia la Regione
aveva dinnanzi un valido e selezionato interlocutore cui affidare in via diretta il servizio. In tal caso
CLP, destinataria di interdittiva antimafia, nulla avrebbe potuto eccepire, non essendo ovviamente
titolare di un diritto a proroga.
- b) Disporre l’affidamento ad una azienda
in house (ad EAV srl ovvero ad A.IR. spa, quest’ultima
affidataria diretta – a prescindere da urgenze – delle linee della ex EAV BUS, anch’essa fallita).
Invece la Regione Campania è ricorsa all’
eccezionalissimo rimedio previsto dal citato art. 94, dando
mandato all’Avvocatura Regionale di opporsi – aggrappandosi ad un cavillo – alla richiesta del Consorzio che
si proponeva e che, in sostanza, aveva lanciato alla Regione una ciambella di salvataggio, all’evidenza
rifiutata.
Il ricorso a quel rimedio (prosecuzione del rapporto) non può che ritenersi eccezionale in assenza di
alternative ( che però c’erano) di immediata attuazione e comunque di brevissima durata, quanto basta per
organizzarsi in via di urgenza.
Invece la Regione Campania:
ha
in primis sbagliato grossolanamente una gara; poi non è ricorsa all’autotutela per bandirne subito
un’altra;
poi si è affidata alle lungaggini dei procedimenti giurisdizionali; poi resiste ad una richiesta di
affidamento la quale, pur legata ad una interpretazione di una norma, avrebbe risolto il problema più
grave, che invece permane: la presenza di una impresa colpita non da una, ma da due interdittive antimafia
e che oramai si avvia verso il compimento del secondo anno di eccezionalissima proroga;
poi, nel resistere
alla richiesta del Consorzio, chiede addirittura con ricorso incidentale che lo stesso sia estromesso dalla
procedura di gara (altro che dargli l’affidamento!), come a dire: un concorrente in meno per CLP anche per
il futuro!, così surrogando le difese che normalmente spettano ai controinteressati.
C’è forse un caso simile in Italia?
L’assessore Vetrella gongola e non si accorge che la resistenza nel giudizio svoltosi davanti al TAR
segna un successo professionale dell’avvocatura Regionale, ma suona come una condanna politica ed etica
degli amministratori: la strenua opposizione rafforza infatti la permanenza di CLP nel settore.
In definitiva, la sentenza del TAR ci fa sapere che (a tacere dei possibili affidamenti alle societÃ
in
house
) c’era una soluzione atta ad eliminare il grave problema rappresentato dalla presenza di CLP, ma la
Regione non solo non l’ha accolta, ma addirittura l’ha osteggiata.
Il gongolante assessore Vetrella si è chiesto
cui prodest, a chi giova questa sentenza? CLP ringrazia e
promette come ad ogni innamorato:
insieme, sinché morte non ci separi…!
Ma non è tempo di ironia.
La presente nota è diretta all’Autorità Nazionale Anticorruzione alla quale si chiede – nella
persistente omissione da parte della Regione Campania di attivare un procedimento serio ed efficace atto
ad impedire ogni possibile prosecuzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell’esecuzione del contratto –
di valutare la necessità di interessare il Prefetto territorialmente competente per l’applicazione della misura
prevista dall’art. 32 comma 1 lettera B d.l. n° 90 del 2014 e cioè la straordinaria e temporanea gestione
della soc. CLP spa di Pollena Trocchia attraverso la nomina di un amministratore straordinario
contestualmente sospendendo i poteri degli organi sociali ai sensi del comma 3, ultima parte, del
medesimo art. 32.
Sul punto si richiamano gli interventi del Presidente dell’autorità adottati in situazioni analoghe a
quelle che caratterizzano il rapporto Regione Campania – CLP spa (con l’aggravante in questo caso di una
anomala prosecuzione del rapporto che si avvia verso il compimento del secondo anno.
Infra edictis: ANAC
prot. 2014 – 111/1 n° 0013869 del 14/09/2014).
L’intervento è tanto più urgente alla luce di fatti ed accadimenti che negli ultimi tempi sono stati
evidenziati da interrogazioni in Consiglio Regionale e da organi di informazioni.
A disposizione per ogni chiarimento e per eventuali integrazioni di circostanze e dati.
Napoli 15-11-2014 Avv. Raffaello Bianco
già Amministratore di SEPSA spa
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