INPS-Fondo di solidarietà residuale.

Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 12-11-2014

Messaggio n. 8673

Allegati n.1

OGGETTO:

Circolare n. 100 del 2 settembre 2014. Fondo di solidarietà residuale.

Definizione ambito di applicazione e chiarimenti.

Con circolare n. 100 del 2 settembre 2014 e con messaggio n. 6897 dell’8 settembre 2014

sono state fornite indicazioni in merito alla istituzione del Fondo di solidarietà residuale –

avvenuta con decreto ministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 – e alla relativa disciplina di

finanziamento.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

In merito alla definizione di particolari aspetti inerenti l’ambito di applicazione del citato Fondo

l’Istituto ha chiesto ulteriori chiarimenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha

precisato

[1] quanto segue.

1) Settori esclusi in conseguenza della costituzione Fondo di solidarietà ex articolo 3,

commi 4 e 14, Legge n. 92/2012.

Le imprese operanti nel settore del personale dipendente delle aziende, sia pubbliche che

private che svolgono servizi di trasporto pubblico, autofiloferrotranvieri e di navigazione sulle

acque interne e lagunari – con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di

analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità, nel

settore ormeggiatori e barcaioli porti italiani, e nel settore dell’industria armatoriale, sono da

escludere dal novero dei soggetti tenuti al versamento dei contributi al Fondo di solidarietà

residuale a decorrere dal 1° gennaio 2014. Infatti, per tali settori alla data del 1° gennaio

2014 risultavano in corso le procedure finalizzate alla costituzione di Fondi di solidarietà, ai

sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge n. 92/2012.

Pertanto, la tabella indicata nel messaggio n. 6897 dell’8 settembre 2014 è da intendersi

modificata, in conseguenza all’esclusione delle imprese classificate con CSC 1.15.01 (in

presenza del CA 2B), 1.15.02 e 1.15.03.

Inoltre, il Ministero vigilante ha comunicato che sono stati sottoscritti gli accordi per la

costituzione del Fondo di solidarietà per il settore del lavoro in somministrazione. Ne consegue

l’esclusione di tale settore dal versamento al Fondo residuale a decorrere dal 1° gennaio 2014,

per il personale somministrato.

In conseguenza, sono escluse dal campo di applicazione del Fondo di solidarietà residuale le

imprese di somministrazione lavoro classificate con c.s.c. 7.07.08 e contestuale Codice di

Autorizzazione 9A.

Al riguardo, il Ministero ha precisato che, per tale specifico ambito, qualora non si addivenisse

al completamento dell’iter per l’emanazione del decreto di cui all’articolo 3, comma 16 della

Legge n. 92/2012, l’Istituto dovrà procedere al recupero dei contributi da versare al Fondo,

con decorrenza 1° gennaio 2014.

Rimane, invece, l’obbligo nei riguardi del Fondo di solidarietà residuale con riferimento al

personale occupato dalle imprese di somministrazione per il funzionamento della struttura

(posizioni con CSC 70708 senza 9A).

Con riferimento al requisito occupazionale (più di 15 dipendenti nel semestre precedente),

previsto dall’articolo 3, comma 19, della legge 92/2012, si richiama l’attenzione delle Sedi sulla

necessità di inserire nelle citate posizioni il previsto codice di autorizzazione 2C, ricorrendone i

presupposti.

2) Settori Credito e Credito cooperativo.

Con riferimento alle imprese che rientrano nell’ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà

istituti per i settori del Credito e del Credito Cooperativo è stato rappresentato che i decreti n.

83486/2014 e n. 82761/2014 hanno determinato l’adeguamento dei Fondi di solidarietà già

istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della Legge n. 662/1996 alle norme di cui all’articolo

3 della Legge n. 92/2012, senza mutare l’ambito di applicazione. Sono, pertanto, tenute

all’iscrizione al Fondo di solidarietà residuale tutte le imprese classificate con c.s.c. 6.01.01 e

6.01.02 e prive dell’attribuzione del Codice di autorizzazione “3D” e “3F”, in presenza del

requisito dimensionale.

***

Si forniscono, inoltre, le seguenti ulteriori indicazioni.

Al presente messaggio viene allegata una nuova tabella in cui sono esposte le caratteristiche

delle aziende (CSC: codice statistico contributivo, C.A.: codice di autorizzazione e codice

Ateco2007) rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, che sostituisce la tabella allegata

al messaggio n. 6897/2014. Si evidenzia che il possesso delle citate caratteristiche non

determina automaticamente l’iscrizione al Fondo residuale, che rimane subordinata alla verifica

dei requisiti previsti dalla normativa. L’Istituto procederà alla modifica della predetta tabella al

variare del quadro normativo e amministrativo di riferimento.

Si ricorda che tutte le imprese appartenenti ai settori interessati mantengono l’attribuzione del

codice di autorizzazione “0J”, a prescindere dal requisito dimensionale. L’obbligo contributivo

insorge solo al momento del superamento della soglia dimensionale di quindici dipendenti

quale media del semestre precedente.

Con riferimento alle imprese classificate con c.s.c. 6.02.01, si rileva che il decreto n.

78459/2014 ha esteso l’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per le imprese di

assicurazione a tutte le imprese che svolgono attività di assicurazione e di assicurazione

assistenza, alle aziende controllate da imprese di assicurazione o di assicurazione assistenza e

svolgenti attività intrinsecamente strumentali ovvero connesse con le attività di assicurazione o

di riassicurazione o di assicurazione assistenza, laddove inquadrate ai fini previdenziali nel

medesimo settore di attività della società capogruppo.

Sono, pertanto, tenute all’iscrizione al Fondo di solidarietà residuale tutte le imprese, con più

di quindici dipendenti nel semestre precedente, classificate con c.s.c. 6.02.01 e prive

dell’attribuzione del Codice di autorizzazione “2V”.

Si rende noto che, nel rispetto delle previsioni normative e delle istruzioni di cui al punto n. 3.1

della circolare n. 100/2014, l’Istituto ha provveduto, in via centralizzata, all’attribuzione del

codice “0J” (Fondo residuale) anche alle imprese classificate nel settore “2”, con codice di

autorizzazione “0V” (Azienda non rientrante nell’elencazione di cui all’art. 1, comma 2, del

D.Lgs. n. 165/2001).

Ulteriori verifiche relative alle imprese classificate nel settore “2” e prive del codice di

autorizzazione “0V” dovranno essere richieste dall’azienda alla sede territoriale competente.

Le imprese classificate nel settore commercio con c.s.c. 7.01.XX, 7.02.XX, 7.03.XX e 7.04.01

con CA 3X, con più di quindici dipendenti, sono obbligate al versamento del contributo di

finanziamento al Fondo di solidarietà residuale fino al raggiungimento del limite dimensionale

di 50 dipendenti, oltre il quale si applica l’istituto della cassa integrazione guadagni

straordinaria e, fino al 31/12/2016, anche quello della mobilità.

Si ribadisce che le imprese che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e

realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole,

dovranno dare comunicazione alle strutture territoriali Inps di competenza per consentire

l’attribuzione del codice di autorizzazione “2C” che assume il nuovo significato di “Azienda che

opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo solidarietà

residuale”.

A tali aziende dovranno essere attribuiti contestualmente i codici “0J” e “2C”.

Si conferma, altresì, che, nell’ipotesi in cui l’impresa eserciti attività plurime, con distinti

inquadramenti attribuiti dall’Istituto, il requisito occupazionale deve essere distintamente

determinato in relazione al numero di dipendenti occupati in ognuna delle attività.

***

Con riferimento al versamento delle competenze arretrate dovute per il periodo gennaio –

settembre 2014, si rappresenta che il datore di lavoro è tenuto alla denuncia e al versamento

della contribuzione di finanziamento al Fondo di solidarietà residuale anche per i lavoratori che

abbiano cessato il rapporto di lavoro nel predetto periodo, con riferimento al periodo di

svolgimento del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro è responsabile del versamento all’Inps

anche della quota a carico del lavoratore.

Ne consegue che l’eventuale mancata rivalsa nei confronti del lavoratore non esime il datore di

lavoro dall’obbligo contributivo.

Sempre con riferimento al versamento delle competenze arretrate dovute per il periodo

gennaio – settembre 2014, le aziende che abbiano cessato l’attività lavorativa entro settembre

2014 devono procedere al versamento della contribuzione inviando l’UNIEMENS relativo

all’ultima mensilità, con l’utilizzo del codice “M131” dell’elemento <CausaleADebito> e la

compilazione degli elementi <Retribuzione> e <SommaADebito>.

Il versamento del contributo con modello F24 si effettua indicando come periodo di riferimento

l’ultimo mese di attività e adottando la causale RC01.

La procedura di iscrizione automatizzata dei datori di lavoro verrà aggiornata secondo le

indicazioni del messaggio n. 6897 dell’8 settembre 2014 e del presente messaggio.

Le sedi territoriali sono invitate ad effettuare le opportune verifiche sugli inquadramenti

avvenuti dalla data del 1° settembre 2014, alla data di pubblicazione del presente messaggio.

Per le attività non suscettibili di inquadramento automatizzato – sia per la specificità delle

stesse, sia per necessità di maggiori approfondimenti sulle modalità di svolgimento dell’attività

con dipendenti – la valutazione in merito all’attribuzione del CA “0J” deve essere effettuata

dalla sede INPS di competenza al momento dell’attribuzione del corretto inquadramento

previdenziale.

Le sedi provvederanno anche alla verifica della correttezza degli inquadramenti previdenziali

per le matricole cessate in caso di riattivazione.

Con esclusivo riferimento alle aziende che in conseguenza delle indicazioni fornite nel presente

messaggio, di cui la tabella allegata costituisce parte integrante, si vedranno attribuito il codice

“0J” soltanto nel corso del corrente mese di novembre, allo scopo di consentire

l’aggiornamento dei relativi sistemi di rilevazione ed elaborazione dei dati necessari per

l’assolvimento degli obblighi informativi e contributivi in discorso, vengono dettate le seguenti

istruzioni:

a. gli adempimenti informativi afferenti al contributo di competenza ottobre 2014 saranno

effettuati, attraverso la dichiarazione Uniemens di novembre 2014, con l’utilizzo del codice

“M131” dell’elemento <CausaleADebito> e la compilazione degli elementi <Retribuzione> e

<SommaADebito>. Pertanto, con il flusso Uniemens di novembre 2014 saranno rese note le

informazioni (retribuzione imponibile e contributo al fondo residuale) relative al complessivo

periodo gennaio-ottobre 2014. Con riferimento agli emolumenti afferenti alle competenze a

decorrere da novembre 2014, la contribuzione ordinaria sarà calcolata sulla base dell’aliquota

complessiva che, anche per le aziende di cui si tratta, comprenderà il contributo al Fondo di

solidarietà residuale;

b. il versamento del contributo al Fondo di solidarietà residuale relativo al mese di ottobre

2014 sarà effettuato entro il 16 dicembre 2014 congiuntamente a quello del periodo gennaiosettembre

2014, senza applicazione di sanzioni e interessi. A partire dalla contribuzione

ordinaria al Fondo di solidarietà residuale relativa a novembre 2014 valgono le regole ordinarie

di versamento e calcolo delle sanzioni civili in caso di ritardo adempimento degli obblighi

contributivi.

Il Direttore Generale

Nori

[1]

 

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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