MENO INVESTIMENTI SULLE STRADE UGUALE 12 MORTI AL GIORNO IN TUTTO ITALIA

Addotta e fai girare, il mio grido di protesta come vengono spesi i
soldi:
Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Meno morti sulle strade, più investimenti e Controlli Sulle Strada
la lettera A del quarto comma impone una spesa minima per la
segnaletica, quindi almeno le strisce pedonali devono essere tutte ben
visibili
La lettera B impone una spesa minima per l’accertamento delle
sanzioni,
quindi tutor urbani ed extraurbani, autovelox, truscan, telecamere e in
genere è auspicabile tutto quello che serve a contrastare velocità e
sosta selvaggia.
La lettera C prescrive di investire sul manto stradale, sulla tutela
delle utenze vulnerabili, quindi disabili, pedoni e ciclisti e sulla
formazione e cultura della strada.
Se già fossero garantiti questi interventi, OBBLIGATORI PER LEGGE,
saremmo già a un buon punto di prevenzione stradale.
HO DETTO TUTTO
“Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992
n. 285,
aggiornato con decreto legisl. 10 sett. 1993 n. 360 , d.P.R. 19 apr.
1994 n. 575, decreto legisl. 4 giugno 1997 n. 143, legge 19 ott. 1998
n.
366, d.m. 22 dic. 1998. TITOLO VI – DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL
PRESENTE
CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
Capo I – DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI
Sezione I – DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME
Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello
Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o
delle
ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle
regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da
funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle
province e dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
a) fermo restando quanto previsto dal articolo 32, comma 4 , della
legge
17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse
all’attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradale, al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura del 80 per
cento del totale annuo, definito a norma dell’articolo 2, lettera
x),
della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai
fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di
coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla
sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n.
556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
per
l’assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato,
dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed
attività di promozione della sicurezza della circolazione; (1)
b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per
i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo
sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del
veicolo;
c) al Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca –
Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per
cento del totale annuo, al fine di favorire l’impegno della scuola
pubblica e privata nell’insegnamento dell’educazione stradale e
per
l’organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di
idoneità
alla conduzione dei ciclomotori. (1a)
2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all’articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo
di
entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere
riassegnati al Fondo contro l’incidentalità notturna di cui
all’articolo
6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con
provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze adottato
sulla
base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell’interno. Tali
rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del
Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri
dell’economia e
delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti.
Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della
percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187,
comma 1-quater, destinata al Fondo. (1b)
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno e
dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, determina annualmente le quote dei
proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote
come annualmente determinate. (1) (5)
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il
Ministro dell’interno e il Ministro dell’istruzione,
dell’università e
della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31
marzo, una relazione sull’utilizzo delle quote dei proventi di cui
al
comma 2 effettuato nell’anno precedente. (6)
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di
cui al secondo periodo del comma 1 e’ destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di
sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di

manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà
dell’ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al
potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle
violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso
l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei
servizi di
polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere
d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza
stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà
dell’ente, all’installazione, all’ ammodernamento, al
potenziamento,
alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla
sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione
dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la
sicurezza
stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani,
disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi
di
polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi
didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di
assistenza e
di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del
comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis
del
presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.(5)
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano
annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle
finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell’ente destinare in
tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle
finalità di cui al citato comma 4. (5)
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può
anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme
di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro,
ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi
di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza
stradale, nonché’ a progetti di potenziamento dei servizi
notturni e
di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e
187
e all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei
servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle
lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, destinati al
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza
urbana e alla sicurezza stradale. (6)

________________________________________
(1) Lettera modificata dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(1a) Comma sostituito dall’art. 15 del d. legisl 15 gennaio 2002 n.
9.
(1b) Comma inserito dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(2) Periodo così modificato dall’art. 10 legge 19 ottobre 1998 n.
366 e
dall’art. 31, comma 17, legge 23 dicembre 1998 n. 448, nonché
dall’art.18 legge 7 dicembre 1999 n. 472.
(3) Comma così modificato dalla Legge n. 168 del 17 agosto 2005 (G.U.
n.194 del 22 agosto 2005) di conversione, con modifiche del decreto
legge n.115 del 30 giugno 2005.
(4) Comma inserito dall’art. 1 della Legge 296/06 (finanziaria 2007).
(5) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175
del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
(6) Comma inserito dalla legge cit. cfr. nota 5.
(7) Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 208
del
decreto legislativo n. 285 del 1992, i proventi spettanti allo Stato
di
cui al comma 1 del citato articolo 208, ulteriori rispetto alle
esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio di
bilancio, sono individuati a consuntivo, annualmente, con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze. Con successivo decreto
del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministeri dell’interno, dell’istruzione, dell’università
e della
ricerca e dell’economia e delle finanze, tenuto conto delle
esigenze di
finanza pubblica, una quota parte delle risorse accertate ai sensi del
periodo precedente e’ destinata alle seguenti finalità:
a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella
misura
del 25 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli
interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano
nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un
quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a
interventi specificamente finalizzati alla sostituzione,
all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e
alla
manutenzione della segnaletica stradale; un’ulteriore quota
non
inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è
destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in
concessione, a interventi di installazione, di potenziamento, di
messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonché’
di
sistemazione del manto stradale;
b) al Ministero dell’interno, nella misura del 10 per cento del
totale
annuo, per l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle
forze di
polizia, di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d)
e
f-bis), del decreto legislativo n. 285 del 1992 destinati al
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza
della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del
Ministro dell’interno, proporzionalmente all’ammontare
complessivo
delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle
medesime forze di polizia;
c) al Ministero dell’interno, nella misura del 5 per cento del
totale
annuo, per le spese relative all’effettuazione degli
accertamenti di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, comprese le spese sostenute da soggetti
pubblici su richiesta degli organi di polizia;
d) al Ministero dell’istruzione, dell’università e
della
ricerca, nella misura del 5 per cento del totale annuo, per la
predisposizione dei programmi obbligatori di cui all’articolo
230,
comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
e) al Ministero dell’interno, nella misura del 5 per cento del
totale
annuo, per garantire la piena funzionalità degli organi di polizia
stradale, la repressione dei comportamenti di infrazione alla guida ed
il controllo sull’efficienza dei veicoli.

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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