News a cura ANCL Caserta

 

ARGOMENTI TRATTATI

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Agevolazioni

Si avvicina il termine per la dichiarazione sostitutiva per gli
iscritti al cinque per mille

Il comunicato stampa del 28 giugno 2012 dell’Agenzia delle entrate
è
un memo per gli iscritti agli elenchi del 5 per mille 2012: si ricorda
che entro il 2 luglio 2012 i legali rappresentanti degli enti del
volontariato iscritti negli elenchi dovranno inviare la dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà che attesta il possesso dei
requisiti che danno diritto al beneficio.

Il modello conforme approvato su cui rendere la dichiarazione è
disponibile sul sito delle Entrate. Insieme alla copia del documento
di riconoscimento del legale rappresentante dovrà essere spedito con
raccomandata a.r. alla Direzione regionale dell’Agenzia delle
entrate
dove ha sede legale l’ente. L’invio in ritardo della
documentazione è
soggetta ad una sanzione pari a 258 euro, da versare con il modello
F24, indicando il codice tributo 8115.

La scadenza riguarda anche le associazioni sportive, che dovranno
inviare la dichiarazione con raccomandata a.r. all’Ufficio
territoriale del Coni nel cui ambito ha sede l’associazione.

fiscooggi.it – Cinque per mille, entro il 2 luglio invio della
dichiarazione sostitutiva – r.fo.
ItaliaOggi, p. 26 – Ultima chiamata per il 5 per mille – Rigamonti
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 33 – Notizie In breve –
Dichiarazione entro il 2 luglio

Attività Finanziarie | Diritto Internazionale

Informazioni privilegiate anche nelle fasi preliminari

La Corte di giustizia, con sentenza pronunciata il 28 giugno 2012
relativamente alla causa C-19/11, si è espressa in materia di market
abuse intervenendo sullÂ’interpretazione della Direttiva 2003/6 che
vieta gli abusi di informazioni privilegiate e impone agli emittenti
di strumenti finanziari di rendere pubbliche, appena possibile, le
informazioni privilegiate che li riguardano direttamente.

Secondo i giudici europei, in particolare, in una fattispecie a
formazione progressiva diretta alla realizzazione di una determinata
circostanza o a produrre un certo evento “possono costituire
informazioni aventi un carattere preciso ai sensi di tali disposizioni
non solo la detta circostanza o il detto evento, bensì anche le fasi
intermedie di tale fattispecie collegate al verificarsi di questi
ultimi”.

In tale contesto – continua la Corte Ue – la nozione di complesso di
circostanze, “riguarda le circostanze o gli eventi futuri di cui
appare, sulla base di una valutazione globale degli elementi già
disponibili, che vi sia una concreta prospettiva che essi verranno ad
esistere o che si verificheranno”. Ne discende che anche una fase che
precede una particolare decisione di una società quotata può
costituire un’informazione privilegiata di cui i mercati finanziari

devono poter disporre.

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 27 – Il market abuse scatta già
nelle fasi preliminari – Negri

Diritto Penale

Ok al sequestro conservativo sullÂ’intero patrimonio del trust

Con sentenza 25520 del 28 giugno 2012, la Corte di cassazione ha
rigettato il ricorso avanzato da due imputati, accusati di
circonvenzione di incapace, che si erano opposti al sequestro
conservativo emesso dal Gip del Tribunale di Roma nei confronti dei
beni di un trust che gli stessi avevano utilizzato per coprire
lÂ’immediato reimpiego delle ingenti somme ricavate dalla vendita di
alcuni immobili della persona offesa.

Il patrimonio del trust, nella specie, era già stato sottoposto a
sequestro preventivo ma, secondo la Suprema corte, “le finalità e le
modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono di per sé
idonee a realizzare quelle proprie del sequestro conservativo, sicché
è ammesso non solo la coesistenza dei due sequestri sugli stessi beni,
ma anche il succedersi nel tempo dei vincoli reali”.

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 27 – Sequestro integrale per il
trust

Fisco

Dal Fisco tutto sulla nuova imposta su aerei privati e voli in aerotaxi

Il Fisco detta le istruzioni per lÂ’uso della nuova imposta sui voli
dei passeggeri di aerotaxi, gli aeromobili privati immatricolati nel
registro aeronautico nazionale tenuto dallÂ’Enac e quelli esteri che
“stazionano” in Italia per più di 45 giorni consecutivi.

Nel provvedimento n. 97718 del 28 giugno 2012, vengono fissati i
modi e scanditi i tempi per il versamento dell’imposta, introdotta
dal
decreto Salva Italia (Dl 201/2011).

Leggiamo nel lungo documento che il prelievo fiscale sui voli degli
aerotaxi presi a noleggio pesa su ogni passeggero trasportato e per
ogni tratta, intesa come tragitto dal luogo di partenza al diverso
luogo di destinazione, indipendentemente dagli scali tecnici.
L’importo dell’imposta è pari a 100 euro in caso di tragitto inferiore
a 1.500 km; 200 euro per distanze superiori a questa soglia. Il
tributo è versato dal passeggero al vettore per ciascuna tratta con
partenza e/o arrivo sul territorio nazionale. Per i tragitti coperti
con aeromobili immatricolati nel registro nautico nazionale tenuto
dallÂ’Enac o nei registri di Paesi comunitari o appartenenti allo
spazio economico europeo, lÂ’imposta va versata dal vettore entro la
fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il servizio. I
tempi di pagamento si riducono per le tratte realizzate con velivoli
non immatricolati in alcuno di questi registri. In queste ipotesi,
lÂ’imposta va versata prima della partenza ovvero entro il giorno che
segue lÂ’arrivo nel territorio nazionale.

Il prossimo 31 luglio segna la scadenza dellÂ’imposta relativa alle
tratte effettuate a partire dal 29 aprile scorso. Il valore
dell’imposta sugli aerei privati è legato al peso massimo del velivolo
al decollo, inteso come dato di omologazione riportato nel manuale di
volo del singolo aeromobile. Per gli elicotteri, calcolare il quantum
implica sommare alla misura stabilita per gli aerei della stessa
“stazza” una maggiorazione del 50%. La quota è fissa a 450 euro,
infine, per alianti, motoalianti e aerostati.

Ora l’ambito soggettivo. Devono il tributo coloro che dai
pubblici
registri risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di
riservato dominio o utilizzatori dellÂ’aereo in locazione finanziaria.

Ne sono invece esenti gli aerei di Stato, di linea, quelli
appartenenti ad aeroclub o a centri di addestramento, formazione o
paracadutismo, nonché quelli storici, con più di 40 anni di vita,
quelli di costruzione amatoriale, quelli destinati al soccorso o
immatricolati a nome dei costruttori, in attesa di vendita.

LÂ’imposta va versata allÂ’atto della richiesta di rilascio o rinnovo
del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione
all’intero periodo di validità di quest’ultimo.

Il 6 dicembre 2011 è giorno entro cui applicare le misure dedicate
agli aeromobili privati. L’imposta versata in più, sulla base delle
vecchie disposizioni, sarà scomputata da quella dovuta al momento del
successivo rinnovo del certificato di revisione dell’aeronavigabilità
o può essere chiesta a rimborso se il contribuente non risulta più
tenuto a pagare l’imposta. E non è prevista alcuna sanzione per i
versamenti dÂ’imposta effettuati in misura inferiore in base alle
vecchie norme, a patto che lÂ’eccedenza sia pagata entro il 28 luglio
2012.

Per calcolare i 45 giorni consecutivi di sosta nel territorio
italiano occorre tener presente che non vanno considerati i giorni,
intesi come durata superiore alle 12 ore, in cui l’aereo è fermo per
manutenzione e staziona, quindi, presso i manutentori nazionali
iscritti negli appositi registri tecnici. LÂ’imposta deve essere
corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero e,
comunque, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di sosta
annuale. Se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo
inferiore all’anno, il tributo e’ dovuto in misura pari a un
dodicesimo degli importi fissati per ciascun mese a partire da quello
dell’arrivo fino a quello di partenza dal territorio italiano. In
questo caso, a fare da spartiacque per l’applicazione della tassa è il
28 dicembre 2011. Per gli aeromobili che, a partire da questa data, e
fino al 2 marzo 2012, hanno sostato nel territorio nazionale per un
periodo superiore a 45 giorni l’imposta è dovuta entro il 28 luglio

prossimo.

Per la corresponsione occorre utilizzare il modello “F24 versamenti
con elementi identificativi”. Ove non si potesse utilizzare il modello
di pagamento, si potrà altrimenti eseguire il versamento mediante
bonifico in euro in favore del capitolo e articolo del bilancio dello
Stato italiano.

fiscooggi.it – Ecco come pagare lÂ’imposta per aerotaxi e aerei privati
– r.fo.
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 33 – Notizie In breve – Per aerei
privati e voli in aerotaxi si paga con F24 o bonifico
ItaliaOggi, p. 28 – L’aerotaxi vola alla cassa – Stroppa

Ritardatari dellÂ’Imu con salvaguardia

Entro il 2 luglio 2012 è possibile sanare il mancato primo
appuntamento con l’Imu pagando lo 0,2% di sanzioni al giorno, più gli
interessi del 2,5% annuo, versati unitamente all’imposta dovuta in
ragione della quota spettante a Comune e Stato.

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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