NEWS ANCL CASERTA
Edicola del 01/07/2013
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Il costo del personale non giustifica la rettifica da studi di settore
I giudici della Commissione tributaria provinciale di Pavia, con la sentenza n. 67/1/2013, sottolineano come non può essere considerata grave
incongruenza il fatto che il costo del personale incida in maniera consistente sui ricavi dichiarati, tanto da giustificare – per il Fisco – un
accertamento da studi di settore.
Il caso riguarda una locanda, società in nome collettivo, raggiunta da accertamento ai fini Irap e Iva, che conteneva la rideterminazione da, parte
dell’Agenzia delle entrate, dei ricavi dichiarati in base agli studi di settore. L’atto impositivo veniva giustificato dall’elevata incidenza dei costi del
personale in relazione a quanto dichiarato.
Nel dichiarare infondato l’atto di accertamento, i giudici evidenziano come i ricavi possono essere rideterminati induttivamente solo qualora si sia in
grado di dimostrare l’esistenza di gravi incongruenze. Non è il caso della situazione in esame, dove il costo del personale è riferito a due soli
dipendenti, numero minimo di personale indispensabile per lo svolgimento dell’attività .
Cristina Ricciolini
01/07/2013
Anche in:
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 4 – Gli alti costi del personale non bastano alla rettifica – Barison
Parole chiave:
congruenza, costo del personale, rettifica
Cartelle Archiviazione:
Studi di settore
Con i continui slittamenti, il ritardo delle rate del condono è perdonato
È per la sussistenza di incertezze normative ed il susseguirsi dello slittamento dei termini che il ritardo del pagamento della seconda rata non
determina la decadenza, per il contribuente, dal condono sulla rottamazione dei ruoli, ex articolo 12 della legge 289/2002.
È quanto ha stabilito la Ctr Piemonte con la sentenza 63/1/2013 del 12 giugno 2013.
“E’ innegabile – spiega la Commissione – che la normativa del condono e la reiterazione delle date degli adempimenti hanno determinato una
situazione d’estrema incertezza, che ha indotto in errore il contribuenteâ€.
Nel caso di specie, il debito scaturito dal condono (25% dei ruoli) doveva essere pagato in due rate, la seconda delle quali è stata pagata in ritardo
dal contribuente, che si vedeva recapitare dal Fisco la notifica del diniego del condono per versamento tardivo. Adite le vie legali, il ricorrente ha
trovato ragione in appello.
Secondo lo Statuto del contribuente, disposizioni tributarie e informazioni devono essere trasparenti e chiare.
In ultimo, si precisa che l’articolo 12 della legge 289/2002 non indica conseguenze nei ritardi dei pagamenti delle rate.
Gioia Lupoi
01/07/2013
Anche in:
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 4 – Rata in ritardo, il condono è salvo – Falcone
Parole chiave:
incertezze normative,slittamento dei termini,condono sulla rottamazione dei ruoli,diniego,versamento tardivo
Cartelle Archiviazione:
Accertamento e controlli
Condoni e sanatorie
Fisco
Imposta di registro come “imposta d’attoâ€
Secondo la Commissione tributaria provinciale di Milano – sentenza n. 180/40/2013 – l’imposta di registro è da considerare una imposta “d’atto†che
riguarda il singolo atto presentato alla registrazione e non tutta la ricostruzione della finalità economica complessiva della serie di negozi giuridici
realizzati con atti distinti e autonomi.
I giudici di merito hanno quindi annullato un atto di accertamento con cui il Fisco aveva contestato ad una società il mancato assoggettamento
all’imposta di registro della transazione effettivamente operata dalla contribuente nell’ambito di un’operazione di acquisto dell’intera partecipazione
di altra società e incorporazione, dopo qualche mese, di quest’ultima nella prima.
L’amministrazione tributaria aveva contestato la realizzazione di una manovra elusiva finalizzata a evitare l’imposta di registro che sarebbe stata
applicabile sulla cessione dell’azienda.
Diversa la posizione della Commissione milanese secondo cui l’articolo 20 del Dpr 131/1986 non costituisce “norma antielusivaâ€. Le scelte
economiche dell’imprenditore – continua la Corte – vanno lasciate alla libertà dello stesso e, pertanto, “i fatti aziendali che ne derivano non possono
subire un’analisi critica da parte dell’amministrazione finanziariaâ€.
Eleonora Pergolari
01/07/2013
Anche in:
Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 4 – L’imposta di registro considera il singolo atto – Boccalatte
Parole chiave:
imposta di registro, imposta d’atto, norma antielusiva
Cartelle Archiviazione:
Norma antielusiva
Imposta di registro
Imposta di registro
Irap: data l’incertezza sulla materia il contribuente non è sanzionabile
Un commercialista sottoposto ad accertamento fiscale è stato giudicato soggetto imponibile ai fini Irap dato che, per gli anni oggetto di controllo,
oltre a disporre di un proprio ufficio, aveva alle dipendenze alcuni lavoratori. La Commissione tributaria di primo grado ha, così, ritenuto valide le
pretese dell’Amministrazione finanziaria, riconoscendo in capo al contribuente i presupposti dell’autonoma organizzazione.
Nel successivo grado di giudizio, la CtR di Roma ha confermato l’assoggettamento ad Irap dei redditi del professionista, in virtù della sussistenza
del presupposto della stabile organizzazione, anche se in tema di sanzioni le conclusioni raggiunte sono state differenti.
I giudici regionali capitolini hanno riconosciuto che in materia di Irap è sorta una giurisprudenza alquanto controversa nel corso degli anni proprio a
testimonianza dell’incertezza che regola la questione dell’assoggettamento al tributo del reddito professionale, per cui – anche in caso di
sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’Irap – il mancato pagamento dell’imposta e il successivo contenzioso devono sempre portare
alla disapplicazione delle sanzioni irrogate in capo al professionista.
Queste le conclusioni raggiunte dalla CtR Roma, con la sentenza n. 163/06/13 del 28 maggio 2013.
Roberta Moscioni
01/07/2013
Anche in:
ItaliaOggi7, p. 12 – Irap, mai sanzioni – Fuoco, Fuoco – www.anclsu.com
Parole chiave:
Autonoma organizzazione,sanzioni,reddito professionale
Cartelle Archiviazione:
Accertamento e controlli
IRAP
Professionisti