Notiziario ANCL

 

 

Registrato presso il Tribunale di Roma al n.440/2009 del 18/12/2009

TITOLI – EDIZIONE NR. 88 – 13.04.2012

DDL DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN UNA PROSPETTIVA DI CRESCITA

– I TERMINI PER L’IMPUGNAZIONE GIUDIZIARIA DELL’ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO REIEZIONE DEL RICORSO AL COMITATO REGIONALE. IMPORTANTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

NUOVAMENTE ACCESSIBILE IL SITO DPLMODENA.IT. DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE NAZIONALE ANCL – SU


PRIMO PIANO


DDL di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

Aderendo all’invito del Presidente Longobardi, rivolto ai Consiglieri Nazionali, ai Presidenti dei Consigli Regionali e delle Unioni Provinciali, sono pervenuti da tutto il territorio numerosi contributi ed osservazioni sul testo di riforma del mercato del lavoro, che è in corso di esame presso la Commissione Lavoro del Senato.

In collaborazione con il Centro Studi si sta quindi realizzando un documento di sintesi che media le complessive proposte pervenute, che sarà celermente trasmesso al Relatore del provvedimento al Senato e alle competenti commissioni parlamentari.

Nel dare atto della fattiva collaborazione espressa dalle sedi territoriali dell’Ancl ed anche personalmente da numerosi Colleghi, si fa presente che tale documento di sintesi, sarà disponibile sul sito www.anclsu.com non appena nuovamente accessibile.

I termini per l’impugnazione giudiziaria dell’ordinanza ingiunzione a seguito reiezione del ricorso al Comitato Regionale

Importante sentenza della Corte di Cassazione

La presentazione del ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro per violazione di norme in materia di lavoro subordinato, sospende o interrompe il termine di 30 giorni per la successiva proposizione del ricorso giudiziario? In altri termini, successivamente all’esito del ricorso, per il ricorrente riprendono a decorrere nuovamente 30 giorni per adire l’autorità giudiziaria? A risolvere la questione è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza 6 febbraio 2012, n. 1717. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una srl per mancato rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 22 l. 24 novembre 1981 n. 689, sospeso per ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 17 d. lgs. 23 aprile 2004 n. 124. Nell’adire la suprema Corte, il ricorrente ha lamentato la falsa applicazione degli artt. 17 dlgs. n. 124 del 2004, e 8 l. 14 febbraio 2003 n. 30, in relazione agli artt. 3, 24, 113 Cost, negando l’intempestività del suo ricorso proposto al Tribunale contro l’ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale del lavoro: infatti il termine di trenta giorni, stabilito dall’art. 22 l. n. 689 del 1981 era stato interrotto – e non soltanto sospeso come erroneamente ritenuto dalla decisione giudiziaria ora impugnata – dal ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, necessario perché imposto dall’art. 14 d. lgs. citato. Ne consegue, secondo il ricorrente, che dopo il provvedimento di reiezione del ricorso amministrativo, il termine di trenta giorni in questione era iniziato di nuovo a decorrere e, prima della sua scadenza, era stato proposto il ricorso all’autorità giudiziaria, che perciò doveva considerarsi ammissibile. Il motivo è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione. L’art. 17 dlgs n. 124 del 2004 istituisce presso ogni direzione regionale del lavoro un comitato regionale per i rapporti di lavoro, competente a decidere tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni emesse dalle dette direzioni. Il comma 3 dello stesso articolo diceva che il ricorso amministrativo “sospende” i termini di cui agli artt. 14, 18 e 22 l n. 689 del 1981. Il riferimento all’art. 22 è stato soppresso dall’art. 34, comma 5, d. lgs. 1° settembre 2011 n. 150, che però ai sensi del successivo art. 36 non è applicabile ai processi pendenti alla data della sua entrata in vigore. All’epoca dei fatti di causa, perciò, l’art. 17, comma 3, cit, si applicava nel testo originario. Se fosse esatta l’interpretazione letterale data a questa disposizione dal Tribunale, secondo cui la sospensione andrebbe intesa nel senso di cui agli artt. 2941 e 2942 cod. civ., una volta proposto dall’ingiunto tempestivamente un ricorso amministrativo entro ventinove giorni dalla notificazione dell’ingiunzione, come nel caso di specie, dopo la decisione del comitato regionale il medesimo disporrebbe di un solo giorno per ricorrere al giudice. Il suo diritto di adire l’autorità giudiziaria, non azionabile per difetto di interesse (art. 100 cod. proc. civ.) prima della decisione sfavorevole del comitato, risulterebbe troppo difficilmente esercitabile, con conseguente contrasto dell’art. 17, comma 3 cit., con il principio di ragionevolezza e con il diritto di difesa in giudizio, tutelato dall’art. 24 Cost. Una siffatta interpretazione, – risultante tanto più in contrasto con la Costituzione quando si consideri che il procedimento giurisdizionale di opposizione alle sanzioni amministrative, regolato in via generale dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, si caratterizza “per una semplicità di forme del tutto peculiare, all’evidenza intesa a rendere il più possibile agevole l’accesso alla tutela giurisdizionale nella specifica materia” deve essere rifiutata e ad essa va preferita l’interpretazione del testo originario dell’art. 17, comma3, cit. secondo cui il ricorso interrompe, e non sospende, il termine di cui all’art. 22 l. n. 689 del 1981, con la conseguenza che, ottenuti dall’ingiunto la decisione sfavorevole, oppure il silenzio rifiuto, del comitato regionale, per effetto dell’interruzione inizia un nuovo decorso del termine in questione .

In tal senso si esprime letteralmente il legislatore del 2004 con l’art. 16 d. lgs. cit, relativo ai ricorsi in materia diversa dalla sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro: il trattamento differente stabilito dai due artt. 16 e 17 risulterebbe ancora una volta in contrasto col principio di ragionevolezza. Cassata, di conseguenza, la decisione impugnata.

Renzo La Costa

Nuovamente accessibile il sito dplmodena.it

Dichiarazioni del presidente nazionale Ancl – SU

Con una decisione a firma del Segretario Generale il 6 aprile scorso è stato oscurato dal Ministero del Lavoro il sito www.dplmodena.it , piattaforma curata in modo volontario ma ineccepibile dal pool di esperti della Direzione provinciale del lavoro di Modena, che in dieci anni è diventata per i professionisti del settore ma anche per i comuni cittadini un’autentica biblioteca pubblica, fondamentale per districarsi nella selva delle normative in materia di lavoro.

“La cessazione di una fonte di informazioni rappresenta sempre una perdita importante nel panorama lavoristico, specie se trattasi di fonti ufficiali – ha dichiarato il Presidente Ancl nell’immediatezza del provvedimento – Uno strumento di consultazione diventato fondamentale sul quale si auspica un ripensamento da parte del Ministero del Lavoro” .

Con successivo comunicato del 12 aprile, il Ministero del Lavoro ha reso noto che il sito predetto è nuovamente accessibile.

Anche grazie all’interessamento dell’Ancl, viene quindi ripristinato un utile strumento per tutti i Colleghi.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ufficio Stampa

Il sito della dpl Modena riaprirà domani:
Comunicato stampa

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha mai praticato azioni di censura nei confronti di iniziative o attività poste in essere dai propri dirigenti e dipendenti. Ogni intervento è stato sempre effettuato per garantire il rispetto delle leggi e delle regole vigenti. E, anzi, l’obiettivo è stato sempre quello di valorizzare le buone pratiche avviate dalle strutture del Ministero.
 
Partendo da questi presupposti, i responsabili della Direzione della Comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno incontrato questa mattina i responsabili della Direzione del Lavoro di Modena. Nel corso dell’incontro, chiarite le ragioni che avevano portato a intervenire sul sito della DPL di Modena, sono state approfondite e definite le modalità di integrazione del sito stesso nel sistema di comunicazione istituzionale del Ministero.
Il sito della DPL di Modena sarà dunque riattivato da domani mattina e sarà raggiungibile anche dalla home page del sito del Ministero (www.lavoro.gov.it).

Roma, 12 aprile 2012


Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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