SAN NICOLA LA STRADA –Non è valida l’ordinanza del prefetto sui ricorsi alle multe se arriva dopo 180 giorni

 

 

Nunzio De Pinto

 La notizia è di quelle che faranno felici gli automobilisti e meno i Prefetti della Repubblica, soprattutto i dipendenti in forza alle Prefetture che, dopo la sentenza della Cassazione del 6 giugno scorso, saranno costretti ad un super lavoro per far si che le Ordinanza – Ingiunzioni emesse dai prefetti avverso il ricorso di una multa arrivino primo che siano trascorsi 180 giorni dalla data di emissione e non della notifica dell’ordinanza-ingiunzione. A darne notizia è Giovanni D’AGATA dell’Idv, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” e fondatore dello “Sportello dei Diritti”. Infatti, se l’ordinanza – ingiunzione del prefetto avverso il ricorso ad una multa al codice della strada è emessa dopo 180 giorni dal deposito del ricorso è invalida. Secondo la cassazione ai fini del computo del termine conta la data di emissione e non quella di notifica dell’ordinanza-ingiunzione. In caso di richiesta di audizione del trasgressore il termine però rimane sospeso sino alla data fissata per l’ascolto. Un’ordinanza della seconda sezione civile della Suprema corte pubblicata il 06 giugno scorso chiarisce quale sia il termine di validità dell’ordinanza – ingiunzione prefettizia avverso le multe al codice della strada, specificando che il tempo di 180 giorni, s’intende sospeso fino alla data di espletamento dell’audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l’audizione. Peraltro, secondo la Cassazione ai fini del computo del suddetto termine non rileva la data di notifica ma quella di emissione dell’ordinanza-ingiunzione. Come è noto, infatti, gli articoli 203, comma 2, e 204 del codice della strada sono stati modificati dal decreto legge 151/03, convertito dalla legge 214/03 che hanno specificato come al termine di 120 giorni, previsto dall’articolo 204 del Codice della strada, debba essere aggiunto quello di 60 giorni, stabilito dall’articolo 203, per la trasmissione degli atti al prefetto da parte del comando dell’organo accertatore cui è depositato il ricorso. Secondo gli ermellini, però, i 180 giorni debbono intendersi sospesi quando è disposta l’audizione dell’interessato e posso dilatarsi sino a tale data o a quella di mancato espletamento.

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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