SAN NICOLA LA STRADA-La Funzione pubblica boccia il segretario comunale, ai consiglieri spetta il più ampio accesso agli atti senza alcuna condizione

 

MASSI Salvatore

Nunzio De Pinto

SAN NICOLA LA STRADA – La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ispettorato per la Funzione Pubblica, con nota acquisita al protocollo del Comune di San Nicola la Strada nr. 0002223 dell’11 febbraio 2013, ed indirizzata al Segretario Generale del Comune, dr. Salvatore Massi, e per conoscenza all’ex assessore alle Finanze nelle consiliatura dell’ex Sindaco Angelo Antonio Pascariello, dr. Angelo Gallo, ed all’attuale consigliere comunale Enrico Nuzzi, responsabile dell’Associazione “Italia Futura”, ha affermato, in maniera netta ed inequivocabile, il diritto di chiedere ed ottenere, senza alcuna condizione, tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del loro mandato. Tutto è nato quando il 23 gennaio 2013, l’ex assessore, dr. Angelo Gallo, e il consigliere, dr. Enrico Nuzzi, si recarono dai Carabinieri in Via Milano, dove, alla presenza del Comandante della stazione Luogotenente Pio Francesco Marino, presentarono formale denunzia contro l’Amministrazione comunale, retta dal Sindaco Pasquale Delli Paoli, per, come è scritto nella denunzia: “omissis >…abusi inerenti l’assunzione per mobilità del Comandante dei Vigili e, successivamente, di due vigili urbani…”, nonché una successiva denunzia, a distanza di qualche giorno, sempre contro il Sindaco Delli Paoli per non aver ancora consegnato copia di atti richiesti dal consigliere Nuzzi. La Funzione Pubblica ha scritto direttamente al Segretario comunale Massi ricordando come l’attuale legislazione tuttora vigente conferisce “…..a questo Ispettorato compiti ispettivi di vigilanza sulla conformità dell’azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento sull’efficacia dell’attività amministrativa, con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, oltre che sull’osservanza delle disposizioni inerenti il controllo dei costi….”. La Funzione pubblica ricorda i motivi del suo intervento, scaturito a seguito di un “…. Esposto concernente presunte irregolarità su quanto deliberato da questo Comune con provvedimento nr. 27 del 24 aprile 2012…..” e che, nonostante diverse richieste “….di revoca o modifica avanzate con note in data 21 maggio e 20 giugno 2012, nessuna risposta o variazione è intervenuta….”. Nell’excursus della vicenda, l’Ispettorato per la Funzione Pubblica pone l’accento sul “…. diritto di ogni consigliere, sancito dall’art. 42 – comma 2 del D.Lgs. 267/2000, di chiedere tutte le notizie e informazioni utili all’espletamento del loro mandato…”, ricordando anche che tale principio è stato più volte ribadito “…. Dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza sezione V nr. 5109/2000, sentenza sezione V nr. 4855/2006, sentenza sezione V nr. 6264/2007 e sentenza sezione V nr. 6963/2010, nella quale si ribadisce che “i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possono essere di utilità all’espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare con piena cognizione la correttezza e l’efficacia dell’Operato dell’Amministrazione….”, oltre che le istruzioni diramate da questo Dipartimento con Circolare del 22 febbraio 2011 in materia di programmazione triennale del fabbisogno e obbligo di Trasparenza”. Ma l’Ispettorato va anche oltre e ha ritenuto utile menzionare “….la recente pronuncia della Corte dei Conti – Sezione Toscana – nr. 217 del 7 maggio 2012, dove si ribadisce l’orientamento della Giurisprudenza contabile nel Secondo cui “…. permangono in capo al Segretario tutta una serie di compiti e adempimenti che, lungi dal determinare un’area di deresponsabilizzazione del medesimo, impegnano, invece, ad un corretto svolgimento degli stessi, pena la sua soggezione, in ragione del rapporto instaurato con l’ente locale, all’azione di responsabilità amministrativa, ove di questa ne ricorrano i presupposti…..” riconosciuta allo stesso la specifica funzione di garante della legalità e della correttezza amministrativa dell’azione dell’ente locale”. L’Ispettorato della Funzione pubblica conclude la sua nota con una vera e propria tirata d’orecchie al Segretario Generale. Infatti, scrive il Vice Prefetto, dottoressa Cristina Pirro, dirigente dell’Ispettorato che “….preso atto che l’esposto è stato inviato alla competente Procura dei Conti, si invita la S.V. a voler fornire indicazioni nei termini delle formulate osservazioni, con preghiera di estenderne il contenuto anche agli esponenti che leggono per conoscenza”. La mancata consegna di atti ai consiglieri comunali sono sempre stati condannati da tutti gli Organismi della Pubblica Amministrazione ed i dirigenti ed impiegati dell’ente hanno l’obbligo ed il dovere di consegnare quanto richiesto nel più breve tempo possibile perché, altrimenti, correrebbero il serio rischio di una incriminazione avente carattere penale di all’art. 328 del c.p.p.

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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