SELEZIONE PUBBLICA CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA PER L’AFFIDAMENTO DI ILLEGITTIMA E INOPPORTUNA, UN PASTICCIO!!!

 

 di Enzo Colimoro, presidente Assostampa Campania

 Con riferimento alla Selezione Pubblica comparativa indetta dal Consiglio

Regionale della Campania per l’affidamento di incarico di *Responsabile

delle Attività di comunicazione e di informazione Istitizionale” *del

Consiglio Regionale della Campania, pubblicato sul B.U.R.C. n°2 del 9

Gennaio 2012, diversi risultano i profili di *illegittimità *e di *

inopportunità* del Bando.

In primo luogo, quanto al requisito del possesso della Laurea, detta

disposizione appare illegittima e sicuramente non corretta.

Non vi è dubbio, infatti, che il Bando in questione non è relativo

all’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze dello

stesso Consiglio Regionale, con inquadramento in una qualifica (ad esempio

Cat. D da CCNL Autonomie Locali) che prevede il possesso della Laurea ma,

viceversa, indica specificamente che si tratta di un *“contratto di

collaborazione”* (cfr. punto Durata del contratto del Bando).

Ed allora, la previsione del possesso della Laurea come requisito

necessario appare illegittimo, perché in contrasto con le vigenti

disposizioni di Legge relative alla professione giornalistica.

In particolare, l’attuale ordinamento professionale dei giornalisti, come

noto, non prevede la necessità della Laurea per l’iscrizione negli elenchi

dei professionisti e dei pubblicisti ed il fatto che tale titolo non sia

necessario per l’accesso del giornalista nella pubblica amministrazione, in

qualità di addetto stampa, lo si rileva peraltro formalmente proprio in

ipotesi di stipulazione di contratti di collaborazione autonoma. Per essi,

infatti, *”si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione

universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di

natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbono

essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti

che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali

o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di

ricerca, per i servizi di orientamento…” *(cfr. art. 7, comma 6, D.Lgs.

n. 165 del 2001).

Appare inoltre necessario precisare, a tale proposito, che il termine

“professionisti” utilizzato in tale disposizione non si riferisce al

giornalista professionista distinto dal giornalista pubblicista, ma si

riferisce al *”professionista”* in senso lato, a colui, cioè, che svolge

una determinata attività per la quale è necessaria l’iscrizione in un Albo

o in un ordine professionale (la norma, infatti, fa riferimento a tutti gli

Albi e gli ordini nazionali) o per il quale non vi è neppure un Albo od un

ordine di riferimento (come per coloro che lavorano nel campo dell’arte e

dello spettacolo). Peraltro, non sono in alcun caso abrogate le

disposizioni contenute nella Legge n. 150 del 2000 e nel Dpr n. 422 del

2001, proprio relative all’attività di informazione e comunicazione nella

P.A.

Analogamente, il Bando in questione appare illegittimo e sicuramente in

violazione delle vigenti disposizioni di Legge, a partire proprio dalla

Legge 150/2000, laddove è previsto che la selezione sia riservata solo ai

giornalisti iscritti nell’elenco dei professionisti.

Sul punto, deve richiamarsi, sia pure brevemente, l’*iter* normativo che ha

caratterizzato la disciplina dell’attività di informazione e comunicazione

nelle Pubbliche Amministrazioni.

Ed infatti, con l’intervento della Legge 7 giugno 2000, n. 150, dedicata

alla *”disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle

Pubbliche Amministrazioni”*, il legislatore nel disporre *all’art. 9*,

comma 1, che *«Le amministrazioni pubbliche … possono dotarsi, anche in

forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria

indirizzata ai mezzi di informazione di massa»*, apre all’autonomia

sindacale prescrivendo, al successivo comma 5, che *«negli uffici stampa

l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono

affidate alla contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di

contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della

categoria dei giornalisti»*.

Il processo di attuazione della Legge n. 150/2000 ha preso avvio con il

relativo Regolamento (D.P.R. 21 settembre 2001, n.422) ed è proceduto con

la Direttiva del 7 febbraio 2002, predisposta dall’allora Ministro della

Funzione Pubblica, On. Franco Frattini, nella quale, oltre a stabilire

ulteriori adempimenti per l’attuazione della Legge n. 150/2000, si

sollecitava il negoziato con le Organizzazioni Sindacali categoriali

previsto dal citato art. 9 , comma 5, della stessa Legge. Ancora ad oggi

non è stata stipulata alcuna intesa e pertanto l’attuale inquadramento (e,

conseguentemente, il relativo accesso) dei giornalisti occupati negli

Uffici Stampa delle Pubbliche Amministrazioni deve operarsi con riferimento

alle regole (generali) poste dalla Legge n. 150 del 2000 e della altre

norme legali e regolamentari in materia.

A tale ultimo proposito si ricorda che con l’art. 9 della predetta Legge n.

150 è stato previsto che *”gli uffici stampa sono costituiti da personale

iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è

costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in

posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica

amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui

all’art. 5, utilizzato con le modalità di cui all’art. 7, comma 6, del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nei

limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione

per le medesime finalità“*.

La disciplina legislativa che si evince in virtù della predetta norma è

quindi la seguente:

a) gli Uffici Stampa della Pubblica Amministrazione sono costituiti da

personale iscritto all’Albo nazionale dei giornalisti (*senza alcuna

distinzione tra Elenco dei giornalisti professionisti ed Elenco dei

giornalisti pubblicisti*);

b) il personale può essere “interno” o `”estraneo alla pubblica

amministrazione”;

c) il relativo regolamento (DPR n. 422 del 2001) specifica che il personale

deve possedere *”i titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e

disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle

pubbliche amministrazioni”* e il *”…requisito della iscrizione negli

elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell’albo nazionale dei

giornalisti di cui all’art. 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69…”*.

Come visto, è pertanto la vigente normativa che specifica che l’iscrizione

nell’Elenco dei giornalisti pubblicisti è requisito che consente l’accesso

negli Uffici stampa della Pubblica Amministrazione.

La conferma si è avuta anche in ambito giurisprudenziale, con una sentenza

emessa il 27 giugno 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per le

Marche (cfr. Sentenza n. 1153/2007).

Si legge nel predetto provvedimento, tra l’altro, che: *”… Fondate vanno

invece ritenute le ulteriori censure di violazione di legge e di eccesso di

potere dedotte dalla parte ricorrente e preordinate a denunciare la

illegittimità dell’impugnato bando di concorso nella parte in cui ha

previsto quale ulteriore requisito per la partecipazione alla selezione,

una pregressa iscrizione almeno quinquennale nelle’elenco dei giornalisti

professionisti del relativo albo… Giova puntualizzare in proposito che le

vigenti norme di legge e di stato giuridico dei dipendenti pubblici,

applicabili anche al personale regionale, per quanto riguarda il personale

addetto agli uffici stampa con compiti di informazione, si limitano a

prevedere, oltre al possesso dei normali titoli di studio, anche

l’iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti… Ad identiche conclusioni

di fondatezza conduce anche l’esame dell’ulteriore profilo di censura

diretta a denunciare la illegittimità del bando di concorso impugnato, nella

parte in cui ha escluso dalla partecipazione alla selezione i candidati

iscritti nel solo elenco dei pubblicisti dell’albo nazionale dei giornalisti,

in quanto, a detta del sindacato ricorrente, tale esclusione, peraltro

illogica, risulta in contrasto con il vigente quadro normativo di

riferimento…”*.

Tale quadro non ha subito modificazioni in virtù delle recenti norme

dettate dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con la Legge

n. 133 del 2008) e dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69 (norme che hanno

parzialmente modificato il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 sul pubblico

impiego).

Da ultimo, sicuramente inopportuno appare sia il breve lasso di tempo

concesso a tutti i candidati dalla data di pubblicazione del Bando alla

scadenza dei termini di presentazione delle domande, sia, ancor più, la

previsione di un più alto punteggio di valutazione al “colloquio”, che i

candidati dovranno sostenere, rispetto al curriculum dello stesso candidato.

Enzo Colimoro

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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