SELEZIONE PUBBLICA CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA PER L’AFFIDAMENTO DI ILLEGITTIMA E INOPPORTUNA, UN PASTICCIO!!!
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 di Enzo Colimoro, presidente Assostampa Campania
 Con riferimento alla Selezione Pubblica comparativa indetta dal Consiglio
Regionale della Campania per l’affidamento di incarico di *Responsabile
delle Attività di comunicazione e di informazione Istitizionale†*del
Consiglio Regionale della Campania, pubblicato sul B.U.R.C. n°2 del 9
Gennaio 2012, diversi risultano i profili di *illegittimità *e di *
inopportunità * del Bando.
In primo luogo, quanto al requisito del possesso della Laurea, detta
disposizione appare illegittima e sicuramente non corretta.
Non vi è dubbio, infatti, che il Bando in questione non è relativo
all’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze dello
stesso Consiglio Regionale, con inquadramento in una qualifica (ad esempio
Cat. D da CCNL Autonomie Locali) che prevede il possesso della Laurea ma,
viceversa, indica specificamente che si tratta di un *“contratto di
collaborazioneâ€* (cfr. punto Durata del contratto del Bando).
Ed allora, la previsione del possesso della Laurea come requisito
necessario appare illegittimo, perché in contrasto con le vigenti
disposizioni di Legge relative alla professione giornalistica.
In particolare, l’attuale ordinamento professionale dei giornalisti, come
noto, non prevede la necessità della Laurea per l’iscrizione negli elenchi
dei professionisti e dei pubblicisti ed il fatto che tale titolo non sia
necessario per l’accesso del giornalista nella pubblica amministrazione, in
qualità di addetto stampa, lo si rileva peraltro formalmente proprio in
ipotesi di stipulazione di contratti di collaborazione autonoma. Per essi,
infatti, *”si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione
universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di
natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbono
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti
che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali
o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di
ricerca, per i servizi di orientamento…” *(cfr. art. 7, comma 6, D.Lgs.
n. 165 del 2001).
Appare inoltre necessario precisare, a tale proposito, che il termine
“professionisti†utilizzato in tale disposizione non si riferisce al
giornalista professionista distinto dal giornalista pubblicista, ma si
riferisce al *”professionista”* in senso lato, a colui, cioè, che svolge
una determinata attività per la quale è necessaria l’iscrizione in un Albo
o in un ordine professionale (la norma, infatti, fa riferimento a tutti gli
Albi e gli ordini nazionali) o per il quale non vi è neppure un Albo od un
ordine di riferimento (come per coloro che lavorano nel campo dell’arte e
dello spettacolo). Peraltro, non sono in alcun caso abrogate le
disposizioni contenute nella Legge n. 150 del 2000 e nel Dpr n. 422 del
2001, proprio relative all’attività di informazione e comunicazione nella
P.A.
Analogamente, il Bando in questione appare illegittimo e sicuramente in
violazione delle vigenti disposizioni di Legge, a partire proprio dalla
Legge 150/2000, laddove è previsto che la selezione sia riservata solo ai
giornalisti iscritti nell’elenco dei professionisti.
Sul punto, deve richiamarsi, sia pure brevemente, l’*iter* normativo che ha
caratterizzato la disciplina dell’attività di informazione e comunicazione
nelle Pubbliche Amministrazioni.
Ed infatti, con l’intervento della Legge 7 giugno 2000, n. 150, dedicata
alla *”disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
Pubbliche Amministrazioni”*, il legislatore nel disporre *all’art. 9*,
comma 1, che *«Le amministrazioni pubbliche … possono dotarsi, anche in
forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria
indirizzata ai mezzi di informazione di massa»*, apre all’autonomia
sindacale prescrivendo, al successivo comma 5, che *«negli uffici stampa
l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono
affidate alla contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di
contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della
categoria dei giornalisti»*.
Il processo di attuazione della Legge n. 150/2000 ha preso avvio con il
relativo Regolamento (D.P.R. 21 settembre 2001, n.422) ed è proceduto con
la Direttiva del 7 febbraio 2002, predisposta dall’allora Ministro della
Funzione Pubblica, On. Franco Frattini, nella quale, oltre a stabilire
ulteriori adempimenti per l’attuazione della Legge n. 150/2000, si
sollecitava il negoziato con le Organizzazioni Sindacali categoriali
previsto dal citato art. 9 , comma 5, della stessa Legge. Ancora ad oggi
non è stata stipulata alcuna intesa e pertanto l’attuale inquadramento (e,
conseguentemente, il relativo accesso) dei giornalisti occupati negli
Uffici Stampa delle Pubbliche Amministrazioni deve operarsi con riferimento
alle regole (generali) poste dalla Legge n. 150 del 2000 e della altre
norme legali e regolamentari in materia.
A tale ultimo proposito si ricorda che con l’art. 9 della predetta Legge n.
150 è stato previsto che *”gli uffici stampa sono costituiti da personale
iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è
costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in
posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica
amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui
all’art. 5, utilizzato con le modalità di cui all’art. 7, comma 6, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nei
limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione
per le medesime finalità “*.
La disciplina legislativa che si evince in virtù della predetta norma è
quindi la seguente:
a) gli Uffici Stampa della Pubblica Amministrazione sono costituiti da
personale iscritto all’Albo nazionale dei giornalisti (*senza alcuna
distinzione tra Elenco dei giornalisti professionisti ed Elenco dei
giornalisti pubblicisti*);
b) il personale può essere “interno” o `”estraneo alla pubblica
amministrazione”;
c) il relativo regolamento (DPR n. 422 del 2001) specifica che il personale
deve possedere *”i titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e
disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni”* e il *”…requisito della iscrizione negli
elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell’albo nazionale dei
giornalisti di cui all’art. 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69…”*.
Come visto, è pertanto la vigente normativa che specifica che l’iscrizione
nell’Elenco dei giornalisti pubblicisti è requisito che consente l’accesso
negli Uffici stampa della Pubblica Amministrazione.
La conferma si è avuta anche in ambito giurisprudenziale, con una sentenza
emessa il 27 giugno 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per le
Marche (cfr. Sentenza n. 1153/2007).
Si legge nel predetto provvedimento, tra l’altro, che: *”… Fondate vanno
invece ritenute le ulteriori censure di violazione di legge e di eccesso di
potere dedotte dalla parte ricorrente e preordinate a denunciare la
illegittimità dell’impugnato bando di concorso nella parte in cui ha
previsto quale ulteriore requisito per la partecipazione alla selezione,
una pregressa iscrizione almeno quinquennale nelle’elenco dei giornalisti
professionisti del relativo albo… Giova puntualizzare in proposito che le
vigenti norme di legge e di stato giuridico dei dipendenti pubblici,
applicabili anche al personale regionale, per quanto riguarda il personale
addetto agli uffici stampa con compiti di informazione, si limitano a
prevedere, oltre al possesso dei normali titoli di studio, anche
l’iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti… Ad identiche conclusioni
di fondatezza conduce anche l’esame dell’ulteriore profilo di censura
diretta a denunciare la illegittimità del bando di concorso impugnato, nella
parte in cui ha escluso dalla partecipazione alla selezione i candidati
iscritti nel solo elenco dei pubblicisti dell’albo nazionale dei giornalisti,
in quanto, a detta del sindacato ricorrente, tale esclusione, peraltro
illogica, risulta in contrasto con il vigente quadro normativo di
riferimento…”*.
Tale quadro non ha subito modificazioni in virtù delle recenti norme
dettate dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con la Legge
n. 133 del 2008) e dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69 (norme che hanno
parzialmente modificato il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 sul pubblico
impiego).
Da ultimo, sicuramente inopportuno appare sia il breve lasso di tempo
concesso a tutti i candidati dalla data di pubblicazione del Bando alla
scadenza dei termini di presentazione delle domande, sia, ancor più, la
previsione di un più alto punteggio di valutazione al “colloquioâ€, che i
candidati dovranno sostenere, rispetto al curriculum dello stesso candidato.
—
Enzo Colimoro