ANCL CASERTA
ARGOMENTI TRATTATI
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Agevolazioni
Contrattazione di secondo livello, in Gazzetta il decreto per lo
sgravio contributivo 2011
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8
giugno 2012
il decreto del Ministero del lavoro del 24 gennaio 2012 concernente la
“Determinazione, per l’anno 2011, della misura massima percentuale
della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio
contributivo previsto dall’articolo 1, comma 47, della legge n.
220/2010”.
Il limite complessivo annuo delle risorse destinate al finanziamento
degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo
livello è pari a 650 milioni di euro, che saranno ripartiti nella
misura del 62,5 per cento per la contrattazione aziendale e del 37,5
per cento per la contrattazione territoriale.
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 25 – Notizie In breve – Contratti
territoriali pubblicato il Dm
Diritto Civile | Fisco
Pignoramento illegittimo. Risarcimento del danno morale a carico di
Equitalia
Con sentenza n. 9445 depositata lÂ’11 giugno 2012, la Corte di
cassazione ha accolto, con rinvio per un nuovo esame di merito, il
ricorso presentato da un legale avverso la decisione con cui i giudici
dei gradi precedenti avevano rigettato la domanda di risarcimento del
danno non patrimoniale che lo stesso asseriva di aver subito in
conseguenza di un pignoramento mobiliare illegittimo in quanto
riferito ad un debito, relativo a sanzione amministrativa, che il
Tribunale di Roma aveva dichiarato come non dovuto.
I giudici di legittimità , in particolare, hanno spiegato che, in
tema di responsabilità civile e di richiesta di risarcimento del danno
non patrimoniale, quando è prospettato un illecito astrattamente
riconducibile a fattispecie penalmente rilevanti – e nella specie,
alla fattispecie penale dell’omissione di atti d’ufficio – per il
quale la risarcibilità non patrimoniale è espressamente prevista dalla
legge, “spetta al giudice accertare, incidenter tantum e secondo la
legge penale, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato,
indipendentemente dalla norma penale cui lÂ’attore riconduce la
fattispecie”.
Accertamento, questo – continua la Corte – logicamente preliminare
allÂ’indagine sullÂ’esistenza di un diritto leso di livello
costituzionale potendo questÂ’ultimo venire in rilievo solo dopo
l’esclusione della configurabilità di un reato.
ItaliaOggi, p. 28 – Equitalia risarcisce il danno morale – Alberici
Diritto Penale | Tutela e sicurezza
Controllo del dipendente con le telecamere? Non è reato se vi è
lÂ’accordo
Non commette reato il datore di lavoro che installa alcune telecamere
sulle postazioni di lavoro fisse dei propri dipendenti, senza il
preventivo accordo delle rappresentanze aziendali previsto dalla Legge
n. 300/1970 (art. 4), se tutti i dipendenti hanno espresso il proprio
consenso sottoscrivendo un accordo per lÂ’istallazione del sistema di
videosorveglianza.
La precisazione giunge dalla Corte di Cassazione – sentenza n. 22611
dell’11 giugno 2012 – che ha assolto una imprenditrice di Pisa che
aveva fatto installare due telecamere per controllare due dipendenti,
previa sottoscrizione di un’autorizzazione.
La novità del principio di diritto sta nel fatto che, mentre fino a
poco tempo fa era condannato dalla giurisprudenza di legittimità ogni
forma di controllo troppo invadente che lÂ’azienda effettuava nei
confronti di un lavoratore, ora basta una semplice firma dello stesso
dipendente per far cadere lÂ’ipotesi di reato.
Dunque, se è vero che l’obiettivo dell’articolo 4 dello Statuto dei
lavoratori è quello di tutelare i dipendenti da forme di controllo
subdole da parte del datore di lavoro, tranne quando vi è il consenso
degli organismi di categoria rappresentativi (RSU, Commissione
interna), ora, a maggior ragion, il permesso si deve considerare
prestato quando vi è l’assenso di tutti i dipendenti raccolto
attraverso la sottoscrizione di un documento esplicito.
ItaliaOggi, p. 24 – Dipendente videosorvegliato se ha prestato il
consenso – Alberici
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 27 – Lecito l’uso della
telecamera con il consenso del dipendente – Maciocchi
Fisco
Società in perdita sistematica: aumentano le cause di disapplicazione
senza interpello
Si forniscono indicazioni circa gli interpelli disapplicativi della
disciplina sulle società in perdita sistematica, ex Dl 138/2011, con
il provvedimento 87956 dellÂ’11 giugno 2012 e con la circolare n. 23
dellÂ’11 giugno 2012 (primi chiarimenti operativi), emessi
dall’agenzia
delle Entrate. Si ricorda che le società che presentano dichiarazioni
in perdita fiscale per tre periodi dÂ’imposta consecutivi e quelle che,
nello stesso arco temporale, presentano indifferentemente per due
periodi dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale e nel terzo
dichiarano un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto,
sono considerate di comodo a decorrere dal successivo quarto periodo
dÂ’imposta.
Con il provvedimento in oggetto, si individuano undici situazioni
oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le
disposizioni sulle società in perdita sistematica senza l’onere di
presentare istanza di interpello. Inoltre, si integra il provvedimento
dellÂ’Agenzia n. 23681/2008, con altre due cause di disapplicazione
automatica della disciplina sulle società di comodo. Ad esempio, non è
necessario presentare interpello disapplicativo per le società che in
almeno uno dei tre periodi precedenti: hanno un margine operativo
lordo positivo (differenza fra le lettere A) e B) del conto economico,
esclusi ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti); hanno ottenuto
la sospensione o il differimento di adempimenti e versamenti
tributari, in conseguenza della dichiarazione dello stato di
emergenza; risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di
settore, anche per effetto dellÂ’adeguamento in dichiarazione.
Nella circolare è spiegato che:
– le società in perdita sistematica beneficiano delle cause di
esclusione previste per le società non operative solo per i periodi
d’imposta di applicazione della disciplina sulle società in perdita
sistematica (dunque, sullÂ’intervallo di osservazione di tre periodi
dÂ’imposta in perdita fiscale, le cause di esclusione agiscono sul
successivo quarto periodo);
– le società in perdita sistematica beneficiano delle cause di
disapplicazione automatica solo nellÂ’arco del triennio di
osservazione, dunque se si verifica una delle situazioni previste dal
provvedimento si interrompe il periodo di osservazione;
– se sussistono cause di esclusione o cause di disapplicazione
automatica, gli acconti per il periodo di prima applicazione della
nuova disciplina andranno calcolati sulla base dei metodi ordinari;
– se la risposta negativa all’interpello giunge dopo la scadenza
del
primo acconto potrà essere versato l’importo ricalcolato entro il
30
novembre 2012, si dovranno aggiungere solo gli interessi del 4% non le
sanzioni;
– se le società non rientrano né nelle cause di esclusione, né in
quelle di disapplicazione automatica, presentano istanza di
disapplicazione, che deve contenere lÂ’indicazione del periodo
dÂ’imposta per il quale si chiede la disapplicazione, oltre che di
quello nel quale le situazioni oggettive che la giustificano si sono
verificate.
In merito allÂ’istanza, si precisa che: non sono ammesse quelle
relative a periodi dÂ’imposta precedenti a quello di prima applicazione
della disciplina, a meno che il periodo dÂ’imposta non sia compreso nel
triennio di osservazione; in relazione allÂ’anno 2012 (assumendo il
periodo dÂ’imposta coincidente con lÂ’anno solare) una societÃ
interessata a presentare istanza di disapplicazione in relazione alla
disciplina sulle società non operative e a quella sulle perdite
sistematiche, sarà tenuta a trasmettere all’Ufficio competente due
distinte istanze, tuttavia, le istanze inviate congiuntamente ante
circolare in oggetto, saranno accettate dagli uffici dellÂ’Agenzia che
adotteranno due distinti provvedimenti di risposta.
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 24 – Non operative, più
esclusioni – L. Gai.
ItaliaOggi, p. 24 – Paletti sulle società in perdita – Liburdi
Fiscooggi.it – Società in perdita sistematica. Quando lÂ’interpello è
superfluo – R.Fo.
Nulle le cartelle notificate ai terremotati
La Commissione tributaria provinciale di LÂ’Aquila, con sentenze n. 95
e 96 depositate l’11 giugno 2012, ha dichiarato la nullità di alcune
cartelle esattoriali emesse da Equitalia e notificate ai contribuenti
terremotati per la riscossione delle imposte e contributi per
l’annualità del 2006, quando con ordinanza del presidente del
Consiglio, n. 3780 del 6 giugno 2009, erano stati sospesi tutti gli
adempimenti tributari e contributivi per i residenti nei comuni colpiti.
Anche se, di fatto, alle circa 10.000 cartelle notificate era allegata
anche una comunicazione con cui si invitavano i destinatari a non
pagare la cartella medesima, lÂ’impugnazione delle stesse, e la
conseguente declaratoria di nullità , si è resa necessaria dopo che
alcune imprese si erano viste negare il rilascio del Durc (documento
unico di regolarità contributiva), proprio a causa di quelle cartelle
scadute e non pagate.