CASERTA. INAIL: OGGI, 31 GENNAIO, ULTIMO GIORNO UTILE PER REGOLARIZZARE, SENZA SANZIONI, IL RAPPORTO ASSICURATIVO CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO PER I LAVORATORI AUTONOMI ‘DOMESTICI’.

CASERTA. INAIL: OGGI, 31 GENNAIO, ULTIMO GIORNO UTILE PER REGOLARIZZARE, SENZA SANZIONI, IL RAPPORTO ASSICURATIVO CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO PER I LAVORATORI AUTONOMI ‘DOMESTICI’. 

 di Paolo Pozzuoli

 

Oggi, 31 gennaio, ultimo giorno utile per l’iscrizione all’INAIL senza applicazione di alcuna sanzione delle persone che, a ‘tempo pieno’ e senza vincoli di subordinazione, svolgono la propria attività lavorativa in ambito domestico. “Non vi sono sostanziali novità rispetto all’anno scorso relativamente alla procedura in riferimento all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro per quanti autonomamente ed in maniera prevalente e continuativa si dedicano alle cosiddette faccende di casa in ambito cioè domestico, per se stessi e/o per i familiari conviventi, e per le prestazioni erogate dall’INAIL in conseguenza di un infortunio subito” ha dichiarato con spiccato garbo e nota signorilità il dr. Alfonso Cangiano, direttore della sede provinciale INAIL. “Per una sempre maggiore sensibilizzazione sui rischi insiti all’interno di un’abitazione e sui danni, a volte irreparabili, provocati da un infortunio sul lavoro, nella settimana appena trascorsa, considerati anche la felice esperienza ed i risultati ottenuti nello stesso periodo dell’anno passato” – ha continuato Alfonso Cangiano – “ho di nuovo delegato Antonio Fiore, funzionario degno di ammirazione e lode, a curare il rapporto istituzionale con tali lavoratori”. Per la citata categoria di lavoratori, l’assicurazione, personale, contro gli infortuni sul lavoro, obbligatoria ai L.493 del 3-12-1999 (… è in riferimento alla sentenza n.28/95 della Corte Costituzionale che ha richiamato l’art.35 della Costituzione) costa, annualmente, €12,91. È esonerato dal pagamento del premio, che passa a carico dello Stato, chi ha un reddito ‘personale’ annuo, lordo, complessivo, imponibile ai fini IRPEF (… esclusi  rendite dirette ed a superstiti, indennizzi in capitale, assegni di incollocabilità ed APC, erogati dall’INAIL, pensioni di invalidità civili e di guerra, assegni familiari e di mantenimento per i figli, indennità di accompagnamento e particolari categorie di redditi) fino ad €4.648,11 e fino ad €9.296,22 tenuto conto del nucleo familiare di appartenenza. Non sono soggetti all’obbligo assicurativo i lavoratori socialmente utili, quelli part-time, gli iscritti ad un altro ente o cassa previdenziale, ed infine chi ha superato il 65° anno di età e chi non ha compiuto i 18. Ai ‘ritardatari’ e/o a quanti omettono il pagamento del premio entro il 31 gennaio p.v. verrà comminata una sanzione, graduabile a seconda dei giorni di ritardo, dall’importo massimo pari all’entità del premio dovuto. In caso di infortunio sul lavoro (…soltanto ed esclusivamente nelle mura di casa e nel territorio nazionale: nulla è previsto per gli infortuni ‘in itinere’, occorsi cioè quando ci si reca a fare la spesa e/o qualche altra commissione anche se dovesse riflettere il ‘domestico’, e per quelli subiti in una casa extraterritoriale) non compete alcuna indennità di temporanea. Soltanto prestazioni sanitarie ed eventuale rendita – da un minimo mensile pari ad  €166,79 ad massimo  di €1.158,23 – laddove dall’infortunio subito dovesse derivare una invalidità pari o superiore al 27% (… infortuni occorsi dal 1 gennaio 2007; rendita per invalidità pari al 33% per gli infortuni occorsi fino al 31 dicembre 2006) e, in caso di morte della persona assicurata, l’erogazione al(i) superstite(i) avente(i) diritto (V. art. 85 T.U.n.1224 del 30-6-65) l’assegno funerario per i casi di infortunio verificatisi a partire dal 17 maggio 2006 (… dal 1 luglio 2011 l’importo è stato stabilito in €1936,80) e una rendita mensile. Inoltre, il Fondo vittime gravi infortuni, eroga delle prestazioni economiche agli aventi diritto. Va rilevato, infine, che l’assicurazione ‘de qua’ anche se ha colmato una lacuna, presenta almeno cinque carenze, tali da consentire rivisitazione e modifica: a) laddove non prevede l’erogazione di una indennità di temporanea (… il premio ‘imposto’ è poca cosa, d’accordo, ma, considerati finora i cosiddetti costi/benefici, potrebbe essere adeguato al premio speciale unitario richiesto ai lavoratori autonomi, barbieri, parrucchieri, rientranti nella prima classe di rischio: €75,600); b) nella valutazione del danno si parte dal 27% per gli infortuni occorsi dal 1 gennaio 2007 e dal 33% per quelli verificatisi fino al 31 dicembre 2006 (… detta valutazione non può e non deve discostarsi da quella prevista per le altre categorie di lavoratori infortunati e/o tecnopatici; è opportuno ricordare che tempo fa, quando le valutazioni del danno erano, in percentuale 11% per gli infortuni in ‘industria’, 16% per quelli in agricoltura e 21% per le malattie professionali, ci furono delle sentenze, da parte della Corte Costituzionale, tali da riunificare tutte le invalidità accertate nella misura dell’11%); c) nella parte in cui esclude dalla tutela gli infortuni occorsi fuori del territorio nazionale in ambito domestico (… vogliamo ricordare che sono regolarmente tutelati sia i lavoratori italiani che operano all’estero sia i comunitari ed extracomunitari – e fra costoro  vogliamo ricordare che la tutela ha incluso anche quelli senza permesso di soggiorno – che prestano la loro attività da noi); d) conservando l’esclusione dall’assicurazione delle persone affette da patologie di cui all’art.4 – codici 06, 07, 08, 09, 11 della L.104/92, e della invalidità invalidante – come previsto dal citato codice 06 -   attestate dai sanitari dell’INAIL o di altre strutture pubbliche – nella parte in cui riserva l’assicurazione alle persone di età compresa fra i 18 ed i 65 anni (… molto limitativa, non si è pensato ai giovani, non ancora diciottenni, che vivono da soli, lontano dall’ambiente familiare, per motivi di studio ed a quei minori – le cronache ci informano del loro particolare sacrificio nelle faccende domestiche per accudire familiari che necessitano di particolari cure ed attenzioni – segnalati per il ‘Premio della Bontà’); e) esclude dall’assicurazione le persone ‘per le quali sussiste obbligo di iscrizione ad un altro ente o cassa previdenziale’ (… non si è tenuto conto che, nella specie, si tratta di rischi diversi, come dire ‘principali’ e ‘secondari’, con gli altri non inclusi negli uni: ecco, ci vengono in mente i tanti lavoratori autonomi, specialmente single, e/o le tante donne che, stando alle statistiche – ah, queste statistiche! – svolgono un lavoro triplo – comprende, naturalmente, quello domestico – rispetto a quello degli uomini). Concludiamo sollecitando disposizioni chiari e semplici cui attenersi, da osservare, prima che, consequenzialmente a certi infortuni, possano scattare eventuali ma non improbabili azioni di regresso.

 

 

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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