Lo Sportello dei Diritti lo ha sempre ribadito: gli autovelox devono essere sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
Ed ora anche la Corte Costituzionale ci da ragione quando invitammo le amministrazioni accertatrici a sospendere le rilevazioni e i giudici di pace i giudizi in attesa della decisione della Consulta. L’illegittimità dell’interpretazione dell’articolo 45 comma 6 del Codice della Strada che escludeva l’obbligo dei controlli sugli apparecchi che rilevano il superamento dei limiti vuol dire che decine di migliaia di multe sono nulle
L’8 agosto 2014 segnalavamo per primi in Italia la decisione della Corte di Cassazione che con l’ordinanza interlocutoria n. 17766 aveva ragionevolmente rimesso innanzi alla Corte Costituzionale una questione dibattuta da anni: ossia se  gli autovelox necessitassero o meno della taratura periodica per garantire la correttezza delle rilevazioni.In tale sede, profeticamente prevedendo quanto sarebbe accaduto, avevamo rivolto un doppio appello alle amministrazioni accertatrici di sospendere le rilevazioni ed ai giudici di pace i giudizi, in attesa della decisione della Consulta che avrebbe potuto avere effetti devastanti per gli enti e avrebbe messo in seria discussione le sentenze dei magistrati che non avessero interpretato la norma secondo quella che poi sarebbe stata e poteva essere la sentenza della Corte Costituzionale.A distanza di quasi un anno, come è stato reso noto in data di ieri, è stato riconosciuto chiaramente dai giudici dell’Alta Corte, quanto da tempo andavamo lamentando anche nei nostri comunicati e ricorsi: gli autovelox e le apparecchiature elettroniche di rilevazione della velocità devono essere sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura senza possibilità di eludere tale obbligo.Secondo la Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza 113/15 (relatore il giudice Aldo Carosi) non è legittimo l’articolo 45, comma 6, Cds così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità , laddove non prevede i controlli per gli apparecchi elettronici che rilevano il superamento dei limiti di velocità sulle strade: in tal modo risulta irragionevole la presunzione di affidabilità degli strumenti, che come tutti gli altri sono soggetti a obsolescenza e deterioramento.Una decisione, che come evidenziato è sconvolgente, in quanto demolisce la consolidata e – a questo punto – erronea, interpretazione sedimentatasi sull’articolo 45, comma 6, Cds che per anni ha dato il via libera agli enti accertatori ed alle forze di polizia stradale di evitare ogni taratura e verifica successiva all’installazione lasciando, quindi, una sorta di libero arbitrio in capo alle amministrazioni e mortificando il diritto alla difesa ed alla certezza delle rilevazioni per gli automobilisti.Per i giudici della Consulta, infatti, –  e per buon senso diciamo noi come ripetiamo da tempo – il controllo di conformità alla prescrizione tecniche ha senso solo se è esteso all’intero arco temporale nel quale gli strumenti di misura sono utilizzati. Tanto in virtù del fatto che la precisione delle misurazioni deve essere garantita al momento in cui avviene la rilevazione della velocità .L’articolo 142 del Codice della Strada che com’è noto prescrive il rispetto della velocità sanzionandone i trasgressori, realizza un bilanciamento fra interessi pubblici e privati: da una parte la sicurezza della circolazione stradale e l’integrità fisica delle persone, dall’altra la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato. La certezza, in qualche modo, risulta in qualche modo consegnata all’affidabilità degli strumenti. Non ci può però essere ragionevole affidamento nella funzionalità delle apparecchiature, ma soltanto assoluta incertezza, se non si accerta periodicamente che gli strumenti continuino a essere conformi alle relative specifiche tecniche. E in effetti la prescrizione dell’articolo 142, comma 6, Cds nella sua astratta formulazione risulta immune dai vizi di proporzionalità : è invece la prescrizione dell’articolo 45 Cds, comma 6, così come sempre interpretata dalla giurisprudenza di legittimità , che si colloca «al di fuori del perimetro della ragionevolezza» perché finisce con il comprimere in modo del tutto ingiustificato la tutela dei soggetti sottoposti all’accertamento.La conseguenza immediata e diretta della sentenza della Corte Costituzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti† è, quindi, che tutti i verbali di accertamento della velocità a mezzo autovelox e simili effettuati con apparecchiature per le quali non è possibile dimostrare la sottoposizione a periodiche verifiche tecniche e taratura sono semplicemente nulli. E noi dello “Sportello dei Dirittiâ€Â avevamo avvisato tutti in tempi non sospetti.
Lecce, 19 giugno 2015
Giovanni D’AGATA
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