NEWS ANCL CASERTA

 

Carmine Esposito Presidente ANCL Caserta

Si ricorda Il Convegno che si terrà Domani 9/6 alle ore 09,00 presso il
CROWNW PLAZA – V.LE LAMBERTI EX AREA SAINT GOBAIN – 81100 CASERTA.
L’Evento è valido ai fini della FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA.
Durante l’evento, verrà firmato anche il Protocollo d’Intesa
con la
Sede INPS di Caserta.-

Edicola del 06/07/2013

 

La comunicazione della Pec è esente da imposta di bollo

L’Agenzia delle entrate, nel rispondere ad una consulenza giuridica, con la risoluzione n. 45, del 5 luglio 2013, chiarisce che il regime di esenzione

dell’imposta di bollo riguarda anche le imprese individuali chiamate all’obbligo di comunicazione dell’indirizzo Pec entro il 30 giugno 2013, qualora

già iscritte al Registro delle imprese.

Il documento richiama l’articolo 16, comma 6, del DL n. 185/2008 dove, in merito all’obbligo introdotto per le imprese societarie, precisa che

“L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di

bollo e dai diritti di segreteria”.

L’Agenzia spiega come una diversa interpretazione della disposizione comporterebbe una evidente disparità di trattamento tra soggetti diversi

(imprese individuali e societarie) con il medesimo obbligo.

L’imposta di bollo è dovuta, per l’adempimento principale, qualora la domanda di inserimento dell’indirizzo Pec sia presentata contestualmente alla

domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese. La successiva domanda contenente esclusivamente la comunicazione di indirizzo Pec non

dovrà essere assoggettata all’imposta di bollo.

Cristina Ricciolini

06/07/2013

Anche in:

fiscooggi.it – Imprese individuali come le società: niente imposta di bollo sulla Pec – r.fo.

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 19 – Le ditte non pagano il bollo sulla Pec – M. Bel.

ItaliaOggi, p. 33 – Comunicazioni Pec Non c’è bollo – Rosati

Parole chiave:

Pec, imprese individuali, imposta di bollo

Cartelle Archiviazione:

Registro imprese

Anche le Stp devono versare il contributo annuale agli Ordini territoriali

Nel rispondere alle domande pervenute da parte dei vari ordini territoriali, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha assunto una presa di

posizione ufficiale affermando che le Stp sono tenute al pagamento dell’iscrizione all’albo professionale e, di conseguenza, devono versare

annualmente il contributo all’Ordine.

Il versamento della quota d’iscrizione e del contributo annuale risponde ad un preciso obbligo di legge posto a capo di tutti gli iscritti all’Albo per

provvedere nei limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine (Dlgs n. 382/1944, art. 7).

Con successivo provvedimento – il Dlgs n. 139/2005 – si è poi sancito che “spetta all’Ordine territoriale un vero e proprio potere impositivo in merito

alla determinazione della prestazione dovuta”.Dunque, l’obbligo contributivo ricade su tutti i soggetti iscritti, sia persone fisiche che società tra

professionisti. Gli stessi ordini territoriali devono poi fissare l’entità del contributo annuale e quella del contributo di iscrizione delle società tra

professionisti; analogo incarico spetta anche al Consiglio nazionale, al momento ancora commissariato.

Quindi, le Stp devono versare anche la tassa di concessione governativa perché l’iscrizione negli albi per l’esercizio di attività professionali rientra

tra le fattispecie regolate all’articolo 22 della Tariffa annessa al Dpr n. 641/1972.

Roberta Moscioni

06/07/2013

Anche in:

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 21 – Le società «pagano» l’Albo – N. T.

Parole chiave:

Stp,contributo annuale,CNDCEC,Albo,

Cartelle Archiviazione:

Diritto Societario

Commercialisti ed esperti contabili

Albo unico

Diritto Commerciale

Diritto Societario | Professionisti

Le ritenute non dovute dai contribuenti minimi recuperate in Unico PF 2013

Con la risoluzione n. 47/E del 5 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate mette a segno un primo passo nella direzione del cosiddetto “Fisco Amico”,

annunciato di recente dallo stesso direttore Befera.

I contribuenti in regime dei superminimi vengono ammessi a recuperare le ritenute, che sono state erroneamente addebitate nel corso del 2012, già

a partire dalla dichiarazione dei redditi 2013, operando direttamente nel modello Unico PF 2013.

Nello specifico, ci si riferisce alle ritenute subite nel 2012 da parte dei cosiddetti “nuovi minimi”, che in relazione ai bonifici disposti per interventi di

recupero del patrimonio edilizio o di risparmio energetico, si sono visti applicare erroneamente da parte delle banche la ritenuta d’acconto del 4%.

Trattandosi di ritenute già subite e certificate dal sostituto d’imposta, ma di fatto non dovute ai sensi del Dl n. 98/2011, che prevede per i

contribuenti di piccole dimensioni un nuovo regime fiscale di vantaggio, l’Agenzia delle Entrate, con il documento in oggetto, indica il percorso da

seguire per ottenerne la restituzione in alternativa alla presentazione dell’istanza di rimborso.

Tutto ciò in virtù del fatto che il nuovo quadro LM, dedicato ai suddetti contribuenti, presente nel modello Unico PF 2013, anno d’imposta 2012, non

prevede un apposito campo in cui scomputare le ritenute subite.

L’Agenzia indica ora la procedura da utilizzare a tal fine: i contribuenti minimi devono valorizzare con il codice “1” il campo “Situazioni particolari”,

che si trova nel frontespizio, in corrispondenza del riquadro “Firma della dichiarazione” e riportare le ritenute relative ai bonifici nel quadro RS, al

rigo RS33, solitamente usato per le ritenute cedute da consorzi d’impresa.Le ritenute indicate nel rigo RS33 potranno poi essere scomputate nel

quadro LM, al rigo LM13, oppure nel quadro RN, al rigo RN32, colonna 4. In tal modo, l’Agenzia rende possibile che gli importi, erroneamente

trattenuti, siano recuperati immediatamente nel modello Unico 2013, senza richiederne la restituzione mediante la presentazione dell’istanza di

rimborso, procedura quest’ultima molto più lunga, che a volte richiede anche più di cinque anni per essere evasa.

Roberta Moscioni

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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