NEWS ANCL CASERTA
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Si ricorda Il Convegno che si terrà Domani 9/6 alle ore 09,00 presso il
CROWNW PLAZA – V.LE LAMBERTI EX AREA SAINT GOBAIN – 81100 CASERTA.
L’Evento è valido ai fini della FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA.
Durante l’evento, verrà firmato anche il Protocollo d’Intesa
con la
Sede INPS di Caserta.-
Edicola del 06/07/2013
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La comunicazione della Pec è esente da imposta di bollo
L’Agenzia delle entrate, nel rispondere ad una consulenza giuridica, con la risoluzione n. 45, del 5 luglio 2013, chiarisce che il regime di esenzione
dell’imposta di bollo riguarda anche le imprese individuali chiamate all’obbligo di comunicazione dell’indirizzo Pec entro il 30 giugno 2013, qualora
già iscritte al Registro delle imprese.
Il documento richiama l’articolo 16, comma 6, del DL n. 185/2008 dove, in merito all’obbligo introdotto per le imprese societarie, precisa che
“L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di
bollo e dai diritti di segreteriaâ€.
L’Agenzia spiega come una diversa interpretazione della disposizione comporterebbe una evidente disparità di trattamento tra soggetti diversi
(imprese individuali e societarie) con il medesimo obbligo.
L’imposta di bollo è dovuta, per l’adempimento principale, qualora la domanda di inserimento dell’indirizzo Pec sia presentata contestualmente alla
domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese. La successiva domanda contenente esclusivamente la comunicazione di indirizzo Pec non
dovrà essere assoggettata all’imposta di bollo.
Cristina Ricciolini
06/07/2013
Anche in:
fiscooggi.it – Imprese individuali come le società : niente imposta di bollo sulla Pec – r.fo.
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 19 – Le ditte non pagano il bollo sulla Pec – M. Bel.
ItaliaOggi, p. 33 – Comunicazioni Pec Non c’è bollo – Rosati
Parole chiave:
Pec, imprese individuali, imposta di bollo
Cartelle Archiviazione:
Registro imprese
Anche le Stp devono versare il contributo annuale agli Ordini territoriali
Nel rispondere alle domande pervenute da parte dei vari ordini territoriali, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha assunto una presa di
posizione ufficiale affermando che le Stp sono tenute al pagamento dell’iscrizione all’albo professionale e, di conseguenza, devono versare
annualmente il contributo all’Ordine.
Il versamento della quota d’iscrizione e del contributo annuale risponde ad un preciso obbligo di legge posto a capo di tutti gli iscritti all’Albo per
provvedere nei limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine (Dlgs n. 382/1944, art. 7).
Con successivo provvedimento – il Dlgs n. 139/2005 – si è poi sancito che “spetta all’Ordine territoriale un vero e proprio potere impositivo in merito
alla determinazione della prestazione dovutaâ€.Dunque, l’obbligo contributivo ricade su tutti i soggetti iscritti, sia persone fisiche che società tra
professionisti. Gli stessi ordini territoriali devono poi fissare l’entità del contributo annuale e quella del contributo di iscrizione delle società tra
professionisti; analogo incarico spetta anche al Consiglio nazionale, al momento ancora commissariato.
Quindi, le Stp devono versare anche la tassa di concessione governativa perché l’iscrizione negli albi per l’esercizio di attività professionali rientra
tra le fattispecie regolate all’articolo 22 della Tariffa annessa al Dpr n. 641/1972.
Roberta Moscioni
06/07/2013
Anche in:
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 21 – Le società «pagano» l’Albo – N. T.
Parole chiave:
Stp,contributo annuale,CNDCEC,Albo,
Cartelle Archiviazione:
Diritto Societario
Commercialisti ed esperti contabili
Albo unico
Diritto Commerciale
Diritto Societario | Professionisti
Le ritenute non dovute dai contribuenti minimi recuperate in Unico PF 2013
Con la risoluzione n. 47/E del 5 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate mette a segno un primo passo nella direzione del cosiddetto “Fisco Amicoâ€,
annunciato di recente dallo stesso direttore Befera.
I contribuenti in regime dei superminimi vengono ammessi a recuperare le ritenute, che sono state erroneamente addebitate nel corso del 2012, giÃ
a partire dalla dichiarazione dei redditi 2013, operando direttamente nel modello Unico PF 2013.
Nello specifico, ci si riferisce alle ritenute subite nel 2012 da parte dei cosiddetti “nuovi minimiâ€, che in relazione ai bonifici disposti per interventi di
recupero del patrimonio edilizio o di risparmio energetico, si sono visti applicare erroneamente da parte delle banche la ritenuta d’acconto del 4%.
Trattandosi di ritenute già subite e certificate dal sostituto d’imposta, ma di fatto non dovute ai sensi del Dl n. 98/2011, che prevede per i
contribuenti di piccole dimensioni un nuovo regime fiscale di vantaggio, l’Agenzia delle Entrate, con il documento in oggetto, indica il percorso da
seguire per ottenerne la restituzione in alternativa alla presentazione dell’istanza di rimborso.
Tutto ciò in virtù del fatto che il nuovo quadro LM, dedicato ai suddetti contribuenti, presente nel modello Unico PF 2013, anno d’imposta 2012, non
prevede un apposito campo in cui scomputare le ritenute subite.
L’Agenzia indica ora la procedura da utilizzare a tal fine: i contribuenti minimi devono valorizzare con il codice “1†il campo “Situazioni particolariâ€,
che si trova nel frontespizio, in corrispondenza del riquadro “Firma della dichiarazione†e riportare le ritenute relative ai bonifici nel quadro RS, al
rigo RS33, solitamente usato per le ritenute cedute da consorzi d’impresa.Le ritenute indicate nel rigo RS33 potranno poi essere scomputate nel
quadro LM, al rigo LM13, oppure nel quadro RN, al rigo RN32, colonna 4. In tal modo, l’Agenzia rende possibile che gli importi, erroneamente
trattenuti, siano recuperati immediatamente nel modello Unico 2013, senza richiederne la restituzione mediante la presentazione dell’istanza di
rimborso, procedura quest’ultima molto più lunga, che a volte richiede anche più di cinque anni per essere evasa.
Roberta Moscioni