A PROPOSITO DEL 730 2011…………..
a cura Studio Commerciale Branco
Con l’avvicinarsi della primavera si apre la stagione dei bilanci, che essi siano aziendali o familiari restano comunque dei bilanci e come tali meritano
accuratezza e precisione. Dal mese prossimo in particolare molte famiglie si troveranno alle prese con il 730, modello di dichiarazione che interessa lavoratori dipendenti e pensionati, per alcuni di essi potrebbe essere una preoccupazione qualora si posseggano altri redditi non tassati alla fonte, per altri invece rappresenta un sollievo finanziario allorquando nel mese di luglio-agosto si trasforma in un rimborso che magari, perché no, potrebbe aiutarci per le ferie 2011. A proposito del 730, ritorna sempre utile fare delle precisazioni e ricordare alcuni accorgimenti che vanno fatti durante tutto l’anno, in particolare:
Le spese mediche sostenute nell’interesse dei figli a carico vanno detratte dai genitori secondo le seguenti regole:
- se il documento è intestato al figlio, i genitori, in via generale, possono detrarre la spesa in misura del 50% ciascuno. Qualora la spesa sia stata sopportata in misura differente dal 50% si terrà conto della diversa misura previa annotazione della percentuale sul documento di spesa;
- Se il documento di spesa è, invece, intestato ad uno solo dei genitori la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero ammontare.
È il caso di sottolineare che la scelta effettuata dai genitori per ripartire la detrazione per i figli a carico non influenza la scelta per ripartire le spese per oneri sostenuti per conto dei figli (per es. i genitori possono ripartire al 50% la detrazione per i figli e uno dei genitori può detrarre al 100% la spesa laddove ne ricorrono i presupposti).
Si evidenzia, inoltre, che le medesime regole valgono nel caso degli altri familiari fiscalmente a carico indicati nell’art. 433 del codice civile.
Sono considerate spese mediche generiche:
- le prestazioni rese da un medico “generico†vale a dire non specializzato;
- le prestazioni rese da un medico specializzato in una branca diversa da quella della propria specializzazione;
- le spese per l’acquisto dei prodotti medicinali e omeopatici.
È necessario porre la dovuta attenzione al contenuto degli scontrini in quanto dal primo gennaio 2010, in luogo della denominazione commerciale del medicinale, su indicazione del Garante della Privacy, deve essere riportato il codice alfanumerico di autorizzazione di immissione al commercio (codice AIC).
Attenzione:
- la detrazione non compete per l’acquisto dei cosiddetti parafarmaci o per l’acquisto di integratori alimentari anche se prescritti dal medico;
- non sono detraibili i prodotti curativi naturali anche se l’acquisto è avvenuto in farmacia;
- sono detraibili i medicinali da banco anche se non acquistati in farmacia purché lo scontrino riporti tutti gli elementi previsti (quantità , natura, Codice AIC e codice fiscale del destinatario);
- non è necessario conservare copia della prescrizione medica o della ricetta rilasciata dal medico in quanto lo scontrino fiscale contiene tutti gli elementi obbligatori che danno diritto alla detrazione;
- con riferimento alla natura del farmaco l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la detrazione compete nel caso sia indicato farmaco, OTC (medicinale da banco), SOP (senza obbligo di prescrizione), omeopatico, automedicazione, fascia C, galenico, magistrale, etico, ticket.
Le prestazioni specialistiche sono quelle rese da un medico specialista nell’ambito della propria specializzazione e comprendono una vasta gamma di servizi, terapie, prestazioni specialistiche ed esami di laboratorio..
È opportuno analizzare le spese mediche specialistiche sostenute tenendo conto che:
- le spese per cure termali sono detraibili a condizione che la terapia sia prescritta da un medico;
- le spese per prestazioni odontoiatriche sono detraibile purché la fattura riporti dettagliatamente le prestazioni rese (da evitare le descrizioni generiche es. ciclo di cure odontoiatriche). Sono escluse le spese odontoiatriche sostenute per fini puramente estetici;
- sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto e l’affitto di protesi sanitarie dentarie, fonetiche e oculistiche (compresi lenti e liquidi per la loro pulizia). In tale voce sono compresi gli arti artificiali, gli apparecchi per fratture, gli apparecchi ortopedici nonché le poltrone ed attrezzature simili per invalidi dotati di meccanismi atti a facilitarne il movimento;
- in presenza di prescrizione medica sono ammesse le spese per prestazioni rese da dietisti e chiropratici, nonché spese per elettroterapia analgesica, laserterapia, ionoforesi, visite di podologia, fisioterapia e logopedia;
- non è mai ammessa la detrazione, perché non si tratta di prestazioni mediche, delle spese per prestazioni rese da naturopati, iridologi e riflessologi nonché per i massaggi shiatsu;
- Anche se prescritte da un medico, perché non si tratta di prodotti medicinali, non sono detraibili le spese per l’acquisto di latte artificiale per neonati, di prodotti detergenti per soggetti con allergie, di prodotti alimentari per soggetti con determinate allergie.
Per concludere va detto che  le spese mediche danno diritto ad una detrazione nella misura del 19% dell’ammontare totale della spesa sostenuta nell’anno d’imposta per la parte che eccede Euro 129,11.