ANCLCASERTANEWS

ANCLEdicola del 07.11.2013

Risparmio gestito, l’imposta di bollo sui rendiconti è deducibile dal risultato maturato

Nell’ambito di una istanza di consulenza giuridica, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la corretta interpretazione da attribuire all’articolo 7 del Dlgs n. 461/1997, relativamente al regime tributario da applicare ad alcuni oneri riguardanti la gestione di portafogli per i quali è stata esercitata l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio gestito.
La conclusione cui giunge l’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 76 del 6 novembre 2013, è che l’imposta di bollo dovuta sugli estratti conto o sui rendiconti relativi alle gestioni di portafogli individuali, per le quali è stata esercitata l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio gestito, è deducibile dal risultato maturato, in quanto costituisce un onere connesso con la gestione del patrimonio. Si evidenzia, così, la differenza tra il regime del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito e si sottolinea come in quest’ultimo caso sia contemplata la tassazione. In virtù del citato articolo 7, infatti, deve essere determinato il risultato netto della gestione sul quale va applicata l’imposta sostitutiva del 20%. Il risultato netto della gestione è determinato come somma algebrica tra il valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva, e il valore del patrimonio gestito all’inizio dell’anno. Viceversa, secondo la risoluzione in oggetto, non è possibile dedurre dal risultato maturato dalla gestione né l’imposta di bollo speciale (articolo 19, comma 6, Dl 201/2011) sulle attività finanziarie oggetto di emersione (“scudo fiscale”), trattandosi di un onere non inerente al patrimonio gestito, ma connesso al regime di riservatezza di cui possono beneficiare le attività “emerse” attraverso la procedura del rimpatrio, né l’imposta sulle transazioni finanziarie (“tobin tax”), in quanto così espressamente previsto dalla legislazione di riferimento.

Anche in:  ItaliaOggi, p. 27 – Il bollo sugli estratti conto deducibile dalla sostitutiva – Rosati

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 30 – Estratti conto, bollo deducibile – Tamburro

fiscooggi.it – Risparmio gestito: dal risultato si scala il bollo sui rendiconti

 

 

 

 

 

La contestazione di abuso del diritto va corredata con elementi circostanziali e ragioni di diritto

 

Con la sentenza n. 24914 depositata il 6 novembre 2013, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall’agenzia delle Entrate contro il provvedimento con cui le commissioni tributarie, prima provinciale e poi regionale, aveva ritenuto illegittimo un avviso di rettifica per il recupero a tassazione delle imposte, notificato ad una cooperativa sulla base di un Pvc in cui a quest’ultima era stata contestata la simulazione di alcuni contratti di soccida dissimulanti – a detta della ricorrente – dei contratti di appalto. La Sezione tributaria civile della Cassazione, in particolare, ha aderito alla comparazione effettuata dai giudici di merito tra i diversi elementi probatori acquisiti nel corso dell’istruttoria; in particolare, con apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che la prova documentale contraria fornita dalla cooperativa fosse adeguata a superare la presunzione legale dell’articolo 53 del Dpr n. 633/72 e che, per contro, mancavano del tutto riscontri probatori alla tesi sostenuta dall’Ufficio secondo cui la società non aveva fornito giustificazioni in ordine alla differenza quantitativa rilevata in ordine al bestiame rinvenuto in sede di accertamento.  Con particolare riferimento alla contestata finalità abusiva del negozio giuridico di soccida, asseritamente concluso – a detta della ricorrente agenzia delle Entrate – esclusivamente al fine di conseguire un risparmio di imposta, la Corte di legittimità ne ha sottolineato l’infondatezza evidenziando che il Fisco, nel corso del giudizio, si fosse limitato ad una digressione sull’evoluzione dell’istituto dell’abuso del diritto senza fornire gli elementi circostanziali e le ragioni di diritto sulla cui base poter affermare che lo schema contrattuale adottato dai contraenti fosse volto al conseguimento di un risparmio d’imposta e non invece giustificato dalle ragioni economiche sottese alla causa tipica del contratto.

Anche in:  ItaliaOggi, p. 26 – Accordi simulati, non c’è abuso – Alberici

 

Dallo Sviluppo economico luce sul diritto annuale

 

Dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 27 del 2 agosto 2013 – che, suddivisa in tre paragrafi, reca “Errati versamenti da parte dei contribuenti. Problematiche applicative e soluzioni interpretative” – alcune Camere di commercio hanno tratto dubbi interpretativi circa il comportamento da tenere rispetto agli errati versamenti del diritto annuale dovuto per l’iscrizione dei contribuenti. Meglio: si chiedono se sia possibile che le nuove interpretazioni fornite dall’Agenzia delle entrate siano applicabili anche al diritto annuale.
La soluzione proviene dal Ministero dello sviluppo economico, con la nota n. 172574, del 22 ottobre 2013.

Anche in:  Approfondimento Fisco n. 41 del 7 novembre 2013 – Dallo Sviluppo economico luce sul diritto annuale – Redazione edotto.com

 

Il collegato alla Stabilità al vaglio del Consiglio dei Ministri

 

Passa al Consiglio dei Ministri il disegno di legge collegato alla legge di stabilità, che sarà discusso l’8 novembre 2013. La bozza, elaborata dal Ministero dello sviluppo economico, prevede un credito di imposta per la ricerca riservato alle imprese e finanziamenti a fondo perduto, riconosciuti tramite voucher non superiori ai 10.000 euro, riservati alle pmi che investono per ammodernare la tecnologia dell’azienda e favorire la digitalizzazione dei processi aziendali.  Un’altra agevolazione concerne l’estinzione e la portabilità del conto corrente, senza spese per il cliente, anche per quei conti correnti per i quali è previsto un termine a favore della banca creditrice. Resa più veloce la procedura per le srl per l’acquisizione della personalità giuridica, che si intende anticipare al momento della stipula dell’atto costitutivo, invece che al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese.  Inserita la possibilità di ipotecare i diritti edificatori come garanzia per i prestiti; attenzione al settore dell’editoria, con misure per contrastare la crisi del settore, come l’Iva al 10% per gli abbonamenti sottoscritti online.

Anche in:  Il Sole 24 Ore, p. 8 – Credito alla ricerca e conti portabili – Bartoloni – rassegnastampa.gabetti.it

ItaliaOggi, p. 24 – Voucher per le pmi hi-tech e bolletta elettrica tagliata

 

Per la dilazione a 120 giorni manca solo la pubblicazione in Gazzetta

 

Ci siamo, è stato corredato dalla firma del ministro Saccomanni – Economia e Finanze – il decreto con il regolamento per ottenere da Equitalia la rateizzazione dei debiti fiscali fino a 120 rate, ex dl 69/2013, decreto del Fare.  L’annuncio dal sottosegretario all’Economia, Giorgetti, in Commissione Finanze alla Camera in risposta ad un’interrogazione.

Per la concessione l’agente della riscossione dovrà valutare sia l’impossibilità a sopportare una rateazione ordinaria del debitore che la solvibilità dello stesso, che deve possedere un reddito stabile o di un immobile non gravato da vincoli (ipoteche, sequestri o pignoramenti). In tal senso si è introdotta una modifica che prevede che la condizione di solvibilità venga di fatto assorbita direttamente nel rapporto tra rata e reddito mensile del nucleo familiare, o nel rapporto tra rata e valore della produzione se il debitore è un’impresa. Così, la rateazione straordinaria sarà concessa se l’importo del debito con 72 rate non risulta più finanziariamente sopportabile dal debitore e per questo diventa necessario aumentare il numero delle rate per rendere solvibile il debitore. Altre importanti new entry: la rata non potrà superare il 20% del reddito mensile della famiglia e il piano straordinario potrà essere applicato retroattivamente, per chi ha già in corso un piano ordinario.

Anche in: ItaliaOggi, p. 24 – Rateazione non per tutti – Poggiani

Il Sole 24 Ore, p. 10 – Non occorre offrire edifici pignorabili – Lu.Lo. – rassegnastampa.gabetti.it

Il Sole 24 Ore, p. 10 – Equitalia, per le 120 rate non servirà la garanzia – Mobili

Il Sole 24 Ore, p. 10 – La tranche non può superare il 20 per cento del reddito – Lu.Lo.

ilgiornale.it – Equitalia, il Pdl vince la battaglia delle rate – Signorini

 

Countdown per lo spesometro, ancora incertezze

 

Sulla trasmissione dell’elenco clienti e fornitori ai fini dello spesometro, a pochi giorni dalla scadenza per i mensili (12 novembre 2013), non sono stati fugati i molti dubbi su quali siano le operazioni rilevanti da trasmettere e non. Ad esempio resta ancora da confermare l’esclusione fatture relative a telefono, acqua, gas, energia elettrica.  Modelli e istruzioni, con i casi particolari, non sono serviti a chiare le incertezze. E il software di controllo dati è stato diffuso dall’agenzia delle Entrate solo il 25 ottobre 2013, troppo a ridosso della scadenza per essere utilizzato correttamente. Come il rilascio del modello polivalente, avvenuto il 10 ottobre scorso (in proposito si segnala che nel nuovo modello non c’è posto per la firma né del contribuente, né dell’intermediario incaricato dell’invio).  Eppure lo Statuto del contribuente obbliga l’amministrazione finanziaria a non prevedere adempimenti prima di 60 giorni dall’entrata in vigore o conoscenza degli strumenti. Stride, con il rispetto di professionisti e titolari di partita Iva, la decisione dell’agenzia delle Entrate che evita l’adempimento per gli anni 2012 e 2013 solo a Stato, Regioni, Province, Comuni e altri organismi di diritto pubblico.

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

Potrebbero interessarti anche...