ANCLNEWS CASERTA

Edicola del 19/09/2013ANCL

 

5 per mille 2008, i riammessi delle associazioni sportive dilettantistiche

 

L’Agenzia delle entrate, nell’elenco delle novità fiscali pubblicate nel proprio sito aggiornato al 18 settembre 2013, comunica che sono stati

aggiornati gli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche riammesse, a seguito di proroghe, al beneficio del 5 per mille 2008.Gli elenchi sono

disponibili nella sezione “Documentazione – 5 per mille – 5 per mille 2008 – Elenchi dei riammessi al beneficio a seguito di proroghe”.

 

Cristina Ricciolini

 

19/09/2013

 

Anche in:

 

agenziaentrate.gov.it – Elenchi dei riammessi al beneficio a seguito di proroghe

 

Parole chiave:

 

5 per mille 2008, associazioni sportive dilettantistiche

 

Cartelle Archiviazione:

 

Agevolazioni

 

Bonus mobili ok se si paga con bancomat

 

Il bonus mobili – 50% di detrazione con tetto a 10mila euro per l’acquisto, dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, di mobili e grandi elettrodomestici in

occasione di ristrutturazioni edilizie effettuate dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del dl 83/2012) Р̬ fruibile anche se si paga con carta di

credito o di debito (bancomat).

Non dà diritto all’agevolazione il pagamento con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento e l’acquisto di beni usati.

Rientrano nel beneficio le spese di trasporto e montaggio.

La semplificazione è contenuta nella circolare 29 del 18 settembre 2013, emessa dall’agenzia delle Entrate, esplicativa di tutta la disciplina sulle

detrazioni d’imposta previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e per quelli di ristrutturazione edilizia.

Relativamente all’arredo, la novità è la possibilità di utilizzare, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (l’elenco nell’allegato 1B del Dlgs

151/2005), non solo il bonifico bancario o postale ma anche le carte di credito o debito. Estensione non operata per la ristrutturazione in sé.

La corretta applicazione degli sconti d’imposta, prorogati e aumentati dal Dl n. 63/2013, nel caso del bonus arredi vede la data di pagamento

corrispondere al giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, risultante nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non al giorno di

addebito sul conto corrente.

Nella circolare è spiegato che, ai fini del bonus, dovrà essere conservata la documentazione dell’effettivo pagamento, ossia ricevute dei bonifici,

ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente, e le fatture di

acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

 

Gioia Lupoi

 

19/09/2013

 

Anche in:

 

Il Sole 24 Ore, p. 18 – Bonus ai mobili pagati con il bancomat – Fossati

 

fiscooggi.it – Ecobonus e ristrutturazioni edilizie. “Nuove” detrazioni punto per punto – r.fo.

 

Agevolazioni

Agevolazioni | Fisco

 

ItaliaOggi, p. 23 – Bonus arredi a maglie larghe – Poggiani

 

Parole chiave:

 

Bonus mobili,arredo,carta di credito,carta di debito,bancomat,grandi elettrodomestici,ristrutturazioni edilizie,riqualificazione energetica

 

Cartelle Archiviazione:

 

Agevolazioni

 

Oneri detraibili

 

L’Inps presenta il bonus assunzioni

 

L’Inps, con la circolare n. 131 del 17 settembre 2013, interviene in merito all’incentivo che il decreto legge n. 76/2013, convertito con modificazioni

nella legge n. 99/2013, ha previsto per l’assunzione di giovani che abbiano compiuto 18 anni e non ancora i 30 anni, aventi quale requisito la

mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o che siano privi di diploma di scuola media superiore o professionale.

Il beneficio consiste in un incentivo pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, il cui valore mensile non può

comunque superare un importo di euro 650 per lavoratore. Esso è riconosciuto in caso di assunzioni a tempo indeterminato, anche part time, per

un periodo di 18 mesi, oltre che per la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine (il bonus spetta per 12 mesi).

L’agevolazione interessa le assunzioni effettuate dal 7 agosto 2013 al 30 giugno 2015, sempre nei limiti delle risorse specificatamente stanziate per

ogni regione o provincia autonoma. L’Istituto, entro 3 giorni dall’invio on line della domanda preliminare di ammissione all’incentivo tramite il modulo

di istanza “76-2013” che sarà reso disponibile nel sito www.inps.it (applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”),

dovrà verificare la disponibilità residua della risorsa in relazione alla regione di pertinenza e confermare al datore di lavoro – esclusivamente in via

telematica – che è stato prenotato l’incentivo.

La scaletta per concludere la procedura è poi scadenzata dai seguenti termini perentori:

– 7 i giorni lavorativi entro i quali il datore di lavoro, dal consenso dell’Istituto, deve stipulare il contratto di assunzione o trasformazione, qualora non

lo abbia già fatto;

– 14 i giorni lavorativi, dalla comunicazione di prenotazione positiva, che il datore di lavoro ha per comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di

lavoro: l’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio. Entro lo stesso termine deve iniziare il contratto di lavoro

stipulato.

L’Istituto specifica che l’inosservanza di tali termini determina l’inefficacia della prenotazione del beneficio.

 

Cristina Ricciolini

 

19/09/2013

 

Anche in:

 

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 33 – Bonus giovani a raggio variabile – Cannioto, Maccarone – www.anclsu.com

 

ItaliaOggi, p. 31 – Bonus assunzioni in più tappe – Cirioli – www.anclsu.com

 

Parole chiave:

 

assunzioni, bonus giovani

 

Cartelle Archiviazione:

 

Occupazione e Formazione

 

Misure per l’occupazione

 

Agevolazioni | Lavoro

 

Economia. Firmato il nuovo decreto sulla Tobin Tax

 

Un altro tassello al lungo lavoro preparatorio per la messa a punto definitiva della tassazione sulle transazioni finanziarie è stato compiuto. Il

Ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni, ha firmato il decreto ministeriale 16 settembre 2013 (in corso di pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”)

di riforma della tassazione sul trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel

territorio dello Stato.

Il nuovo provvedimento modifica il testo del precedente decreto del 21 febbraio 2013, attuativo della Legge di Stabilità del 24 dicembre 2012, che

ha appunto introdotto in Italia la cosiddetta “Tobin tax”.

Nel provvedimento di riforma sono entrate anche le principali osservazioni pervenute a seguito della consultazione pubblica (che si è chiusa in data

30 agosto 2013), con cui gli operatori del settore sia nazionale che internazionale erano stati chiamati a esporre i loro dubbi al riguardo. Si tratta

degli stessi chiarimenti già resi dal Ministero dell’Economia a mezzo Faq, che ora sono entrati ufficialmente nel nuovo decreto proprio per dare

certezza al contribuente sulle novità da applicare in materia di tassazione sulle transazioni finanziarie.

Si ricorda, a tal proposito, che la nuova imposizione è in vigore dal 1° marzo 2013 per le transazioni che hanno ad oggetto azioni, strumenti

finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, mentre dal 1° settembre per quelle su strumenti finanziari derivati e titoli mobiliari.

Tra i chiarimenti che sono entrati nel testo ufficiale del decreto, si specifica che, relativamente al trasferimento della proprietà di azioni e strumenti

finanziari partecipativi, si debba intendere anche il trasferimento della nuda proprietà degli stessi titoli.

Altra spiegazione riguarda poi la circostanza che il trasferimento di strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi avvenga su mercati

regolamentati o non regolamentati. Tenendo conto di questa distinzione, il Ministero dell’Economia ha voluto effettuare una semplificazione delle

regole di applicazione dell’imposta sugli strumenti derivati e titoli mobiliari: è stato rivisto il metodo di calcolo della base imponibile nel caso di

regolamento dei suddetti strumenti con azioni. E al riguardo, è stato precisato che per i titoli quotati non si deve fare più il confronto tra il prezzo di

esercizio e il valore normale dell’azione sul mercato, assumendo direttamente come base imponibile lo strike price (prezzo di esercizio). Per i titoli

non quotati, invece, il confronto deve essere mantenuto anche se questo dovrà essere effettuato con il prezzo di liquidazione.

Inoltre, è stato ritoccato anche il momento impositivo. Il decreto stabilisce ora che nel considerare la modifica dell’imponibile si devono tener conto

solo le variazioni in aumento e in diminuzione qualunque sia il motivo per cui c’è stata la variazione, senza tener più conto del nuovo valore

complessivo ottenuto dopo la modifica.

Altra novità, rispetto alla bozza del decreto, riguarda le obbligazioni: a partire dal 1° gennaio 2014, verranno inseriti tra gli strumenti finanziari

soggetti all’imposta quei titoli di debito che non garantiscono la restituzione della totalità del capitale oggetto di investimento.

 

Roberta Moscioni

 

19/09/2013

 

Anche in:

 

fiscooggi.it – Tobin tax: stop ai suggerimenti! Terminata la consultazione pubblica

 

ItaliaOggi, p. 25 – Tobin tax, applicazione estesa – Di Vittorio – www.fiscooggi.it

 

Il Sole 24 Ore, p. 5 – Tobin tax sulla nuda proprietà di azioni – Barone, Mobili

 

Il Sole 24 Ore, p. 5 – Usufrutto trasferito fuori dal prelievo – Tamburro

 

Parole chiave:

 

Tobin tax,strumenti derivati,strike price

 

Cartelle Archiviazione:

 

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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