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5 per mille 2008, i riammessi delle associazioni sportive dilettantistiche
L’Agenzia delle entrate, nell’elenco delle novità fiscali pubblicate nel proprio sito aggiornato al 18 settembre 2013, comunica che sono stati
aggiornati gli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche riammesse, a seguito di proroghe, al beneficio del 5 per mille 2008.Gli elenchi sono
disponibili nella sezione “Documentazione – 5 per mille – 5 per mille 2008 – Elenchi dei riammessi al beneficio a seguito di prorogheâ€.
Cristina Ricciolini
19/09/2013
Anche in:
agenziaentrate.gov.it – Elenchi dei riammessi al beneficio a seguito di proroghe
Parole chiave:
5 per mille 2008, associazioni sportive dilettantistiche
Cartelle Archiviazione:
Agevolazioni
Bonus mobili ok se si paga con bancomat
Il bonus mobili – 50% di detrazione con tetto a 10mila euro per l’acquisto, dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, di mobili e grandi elettrodomestici in
occasione di ristrutturazioni edilizie effettuate dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del dl 83/2012) – è fruibile anche se si paga con carta di
credito o di debito (bancomat).
Non dà diritto all’agevolazione il pagamento con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento e l’acquisto di beni usati.
Rientrano nel beneficio le spese di trasporto e montaggio.
La semplificazione è contenuta nella circolare 29 del 18 settembre 2013, emessa dall’agenzia delle Entrate, esplicativa di tutta la disciplina sulle
detrazioni d’imposta previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e per quelli di ristrutturazione edilizia.
Relativamente all’arredo, la novità è la possibilità di utilizzare, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (l’elenco nell’allegato 1B del Dlgs
151/2005), non solo il bonifico bancario o postale ma anche le carte di credito o debito. Estensione non operata per la ristrutturazione in sé.
La corretta applicazione degli sconti d’imposta, prorogati e aumentati dal Dl n. 63/2013, nel caso del bonus arredi vede la data di pagamento
corrispondere al giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, risultante nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non al giorno di
addebito sul conto corrente.
Nella circolare è spiegato che, ai fini del bonus, dovrà essere conservata la documentazione dell’effettivo pagamento, ossia ricevute dei bonifici,
ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente, e le fatture di
acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
Gioia Lupoi
19/09/2013
Anche in:
Il Sole 24 Ore, p. 18 – Bonus ai mobili pagati con il bancomat – Fossati
fiscooggi.it – Ecobonus e ristrutturazioni edilizie. “Nuove†detrazioni punto per punto – r.fo.
Agevolazioni
Agevolazioni | Fisco
ItaliaOggi, p. 23 – Bonus arredi a maglie larghe – Poggiani
Parole chiave:
Bonus mobili,arredo,carta di credito,carta di debito,bancomat,grandi elettrodomestici,ristrutturazioni edilizie,riqualificazione energetica
Cartelle Archiviazione:
Agevolazioni
Oneri detraibili
L’Inps presenta il bonus assunzioni
L’Inps, con la circolare n. 131 del 17 settembre 2013, interviene in merito all’incentivo che il decreto legge n. 76/2013, convertito con modificazioni
nella legge n. 99/2013, ha previsto per l’assunzione di giovani che abbiano compiuto 18 anni e non ancora i 30 anni, aventi quale requisito la
mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o che siano privi di diploma di scuola media superiore o professionale.
Il beneficio consiste in un incentivo pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, il cui valore mensile non può
comunque superare un importo di euro 650 per lavoratore. Esso è riconosciuto in caso di assunzioni a tempo indeterminato, anche part time, per
un periodo di 18 mesi, oltre che per la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine (il bonus spetta per 12 mesi).
L’agevolazione interessa le assunzioni effettuate dal 7 agosto 2013 al 30 giugno 2015, sempre nei limiti delle risorse specificatamente stanziate per
ogni regione o provincia autonoma. L’Istituto, entro 3 giorni dall’invio on line della domanda preliminare di ammissione all’incentivo tramite il modulo
di istanza “76-2013†che sarà reso disponibile nel sito www.inps.it (applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuenteâ€),
dovrà verificare la disponibilità residua della risorsa in relazione alla regione di pertinenza e confermare al datore di lavoro – esclusivamente in via
telematica – che è stato prenotato l’incentivo.
La scaletta per concludere la procedura è poi scadenzata dai seguenti termini perentori:
– 7 i giorni lavorativi entro i quali il datore di lavoro, dal consenso dell’Istituto, deve stipulare il contratto di assunzione o trasformazione, qualora non
lo abbia già fatto;
– 14 i giorni lavorativi, dalla comunicazione di prenotazione positiva, che il datore di lavoro ha per comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di
lavoro: l’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio. Entro lo stesso termine deve iniziare il contratto di lavoro
stipulato.
L’Istituto specifica che l’inosservanza di tali termini determina l’inefficacia della prenotazione del beneficio.
Cristina Ricciolini
19/09/2013
Anche in:
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 33 – Bonus giovani a raggio variabile – Cannioto, Maccarone – www.anclsu.com
ItaliaOggi, p. 31 – Bonus assunzioni in più tappe – Cirioli – www.anclsu.com
Parole chiave:
assunzioni, bonus giovani
Cartelle Archiviazione:
Occupazione e Formazione
Misure per l’occupazione
Agevolazioni | Lavoro
Economia. Firmato il nuovo decreto sulla Tobin Tax
Un altro tassello al lungo lavoro preparatorio per la messa a punto definitiva della tassazione sulle transazioni finanziarie è stato compiuto. Il
Ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni, ha firmato il decreto ministeriale 16 settembre 2013 (in corso di pubblicazione in “Gazzetta Ufficialeâ€)
di riforma della tassazione sul trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel
territorio dello Stato.
Il nuovo provvedimento modifica il testo del precedente decreto del 21 febbraio 2013, attuativo della Legge di Stabilità del 24 dicembre 2012, che
ha appunto introdotto in Italia la cosiddetta “Tobin taxâ€.
Nel provvedimento di riforma sono entrate anche le principali osservazioni pervenute a seguito della consultazione pubblica (che si è chiusa in data
30 agosto 2013), con cui gli operatori del settore sia nazionale che internazionale erano stati chiamati a esporre i loro dubbi al riguardo. Si tratta
degli stessi chiarimenti già resi dal Ministero dell’Economia a mezzo Faq, che ora sono entrati ufficialmente nel nuovo decreto proprio per dare
certezza al contribuente sulle novità da applicare in materia di tassazione sulle transazioni finanziarie.
Si ricorda, a tal proposito, che la nuova imposizione è in vigore dal 1° marzo 2013 per le transazioni che hanno ad oggetto azioni, strumenti
finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, mentre dal 1° settembre per quelle su strumenti finanziari derivati e titoli mobiliari.
Tra i chiarimenti che sono entrati nel testo ufficiale del decreto, si specifica che, relativamente al trasferimento della proprietà di azioni e strumenti
finanziari partecipativi, si debba intendere anche il trasferimento della nuda proprietà degli stessi titoli.
Altra spiegazione riguarda poi la circostanza che il trasferimento di strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi avvenga su mercati
regolamentati o non regolamentati. Tenendo conto di questa distinzione, il Ministero dell’Economia ha voluto effettuare una semplificazione delle
regole di applicazione dell’imposta sugli strumenti derivati e titoli mobiliari: è stato rivisto il metodo di calcolo della base imponibile nel caso di
regolamento dei suddetti strumenti con azioni. E al riguardo, è stato precisato che per i titoli quotati non si deve fare più il confronto tra il prezzo di
esercizio e il valore normale dell’azione sul mercato, assumendo direttamente come base imponibile lo strike price (prezzo di esercizio). Per i titoli
non quotati, invece, il confronto deve essere mantenuto anche se questo dovrà essere effettuato con il prezzo di liquidazione.
Inoltre, è stato ritoccato anche il momento impositivo. Il decreto stabilisce ora che nel considerare la modifica dell’imponibile si devono tener conto
solo le variazioni in aumento e in diminuzione qualunque sia il motivo per cui c’è stata la variazione, senza tener più conto del nuovo valore
complessivo ottenuto dopo la modifica.
Altra novità , rispetto alla bozza del decreto, riguarda le obbligazioni: a partire dal 1° gennaio 2014, verranno inseriti tra gli strumenti finanziari
soggetti all’imposta quei titoli di debito che non garantiscono la restituzione della totalità del capitale oggetto di investimento.
Roberta Moscioni
19/09/2013
Anche in:
fiscooggi.it – Tobin tax: stop ai suggerimenti! Terminata la consultazione pubblica
ItaliaOggi, p. 25 – Tobin tax, applicazione estesa – Di Vittorio – www.fiscooggi.it
Il Sole 24 Ore, p. 5 – Tobin tax sulla nuda proprietà di azioni – Barone, Mobili
Il Sole 24 Ore, p. 5 – Usufrutto trasferito fuori dal prelievo – Tamburro
Parole chiave:
Tobin tax,strumenti derivati,strike price
Cartelle Archiviazione: