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ANCLRateazione straordinaria del debito, il decreto è in Gazzetta

Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 262, dell’8 novembre 2013, il decreto del 6 novembre 2013 con il quale il Ministero dell’economia disciplina la “Rateiazzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, come previsto dall’articolo 52, comma 3, del decreto legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013”.  Il decreto contempla la possibilità di dilazione delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 120 rate mensili, secondo i piani di rateazione che sono stati individuati in ordinario, straordinario, in proroga ordinario, in proroga straordinario. La mancata richiesta di un piano di rateazione straordinario, non esclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.
Condizioni necessarie per la richiesta del piano di rateazione straordinario sono:
– l’accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito secondo un piano ordinario;
– la solvibilità dello stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.
Per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, l’importo della rata deve essere superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente.
Per le imprese, l’importo della rata deve essere superiore al 10% del valore della produzione su base mensile e in base all’articolo 2425 del codice civile.  Il numero delle rate è stabilito in base al rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione, secondo le tabelle allegate al decreto.  In caso di mancato accoglimento della richiesta di un piano di lavoro straordinario, è data la possibilità di richiedere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.
Si auspica che, con l’emanazione del decreto, Equitalia chiarisca alcuni dubbi sull’interpretazione delle disposizioni riguardanti:
– la retroattività delle nuove regole di decadenza dalla rateazione, prevista per l’omesso pagamento di otto rate complessive;
– i pignoramenti immobiliari, con il divieto di pignoramento dell’abitazione principale quale unico immobile posseduto;
– la definizione di veicolo strumentale all’impresa o alla professione, visto il divieto di fermo amministrativo dei veicoli strumentali disposto dal DL n. 69/2013;
– la modalità di attuazione della rateazione straordinaria, con la possibilità di concedere, come già previsto per le dilazioni ordinarie che per quelle in proroga, dilazioni a rata variabile crescente, al posto di quella costante; il calcolo dell’indice di liquidità e le modalità di determinazione del valore della produzione per le società di persone in contabilità semplificata e gli enti non commerciali.

Anche in: ItaliaOggi, p.  29 – La rateazione va in automatico – Rosati

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 22 – La riscossione fa i conti col passato – Lovecchio

 

 Spesometro: la proroga “di fatto” vale anche per i ripensamenti sugli invii già effettuati

 

Con il comunicato stampa dell’8 novembre 2013, che integra il comunicato stampa del 7 novembre 2013, l’agenzia delle Entrate spiega che:
– la comunicazione delle operazioni Iva relative all’anno 2012 (cd. nuovo Spesometro) può essere validamente effettuata tramite i servizi telematici Fisconline o Entratel dell’agenzia delle Entrate fino al 31 gennaio 2014;
– entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.
Intanto, una nota appena pubblicata di Assosoftware, sentita per le vie brevi l’agenzia delle Entrate, informa che effettuando la trasmissione entro la nuova data del 31 gennaio 2014 non saranno irrogate sanzioni.  In tema spesometro, si solleva il caso dell’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva anche per gli agricoltori minimi.
Introdotto dal comma 8-bis dell’articolo 36 del Dl 179/2012, aggiunto in sede di conversione in legge, l’obbligo decorre dal 19 dicembre 2012. Dunque, sussisterebbe per il periodo 2012 solo per le operazioni dal 19 al 31 dicembre.  Anche se, nel provvedimento agenziale del 2 agosto 2013 sono indicati come soggetti esonerati dalla presentazione del modello solo i contribuenti minimi (imprese commerciali e professionisti) e le pubbliche amministrazioni, appare logico per la categoria degli agricoltori minimi, attenersi a quanto dettato dalla circolare 1/E/2013. Ossia che per gli agricoltori esonerati l’obbligo sussiste solo dal 2014, con riferimento alle operazioni del 2013, in considerazione del lasso temporale così breve riferibile al 2012.

Anche in: ItaliaOggi, p. 28 – Commercialisti in agitazione – D’Alessio

ItaliaOggi, p. 28 – Spesometro, dilazione per tutti – Poggiani – www.fiscooggi.it

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 21 – Spesometro, proroga integrale – Bellinazzo

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 21 – Agricoltori «minimi» esentati per il 2012 – Tosoni – www.fiscooggi.it

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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