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Il dolo specifico del commercialista nella sottrazione fraudolenta è più facile da dimostrare
La Terza sezione penale della Cassazione – sentenza n. 39079 del 23 settembre 2013 – ha ritenuto lecito il provvedimento di sequestro preventivo
del Gip verso un commercialista che ha messo in atto una complessa operazione per evadere le tasse (per 4 milioni di euro) sul proprio reddito.
Il professionista, per sottrarre la garanzia patrimoniale all’Erario, aveva ceduto immobili a una Srl per poi attribuire quote della stessa alla sua
convivente.
In sintesi, gli elementi costitutivi del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11 del Dlgs 74/2000) sono: il dolo specifico,
profilo psicologico, ossia il fine del sottrarsi al pagamento, e una condotta fraudolenta, profilo materiale, ai fini di vanificare l’esito dell’esecuzione
tributaria coattiva (riduzione della capacità patrimoniale) “la quale non configura un presupposto della condotta, in quanto è prevista dalla legge
solo come evenienza futura che la condotta, idonea, tende a neutralizzare”.
Nel caso esaminato, la Cassazione ha sottolineato che è semplice dimostrare il dolo specifico, poiché si tratta di “un professionista ben
consapevole del significato dell’obbligazione tributaria, dei suoi presupposti e dell’eventualità del suo accertamento successivo con la conseguente
attività riscossiva da parte dell’Erario e dei suoi agentiâ€.
Non rileva, inoltre, il momento storico dell’accertamento: l’anteriorità del passaggio di proprietà rispetto alla riscossione coattiva, attuato dal
professionista per evitare proprio l’azione del Fisco, evidenziato dalla difesa.
Gioia Lupoi
24/09/2013
Anche in:
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 31 – Commercialisti più a rischio – Negri – www.giustizia-amministrativa.it
ItaliaOggi, p. 25 – Elusione, per la condanna non serve il dolo specifico – Alberici – www.fiscooggi.it
Parole chiave:
dolo specifico,sottrazione fraudolenta,sequestro preventivo,garanzia patrimoniale,condotta fraudolenta
Cartelle Archiviazione:
Diritto penale tributario
Elaborazione del 730 per disoccupati da parte dei Caf anche dopo la scadenza
I contribuenti che hanno cessato il lavoro e che potevano fare la dichiarazione dei redditi solo con il modello Unico hanno la possibilità di presentare
il modello 730 nell’arco temporale compreso tra il 2 e il 30 settembre.
Questa facoltà permette al disoccupato, solitamente in posizione a credito, di avere il rimborso in un breve lasso di tempo. La novità è stata
introdotta dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 28 del 22 agosto del 2013, ma la Consulta dei Caf ha reso noto che le pratiche elaborate
risultano essere 120 mila rispetto alle 400 mila possibili.
I Caf annunciano che procederanno con la lavorazione del 730 anche dopo la scadenza del 30 settembre, tenendo presente la data del 25 ottobre,
quale termine ultimo indicato per la trasmissione telematica delle pratiche all’Agenzia delle entrate da parte dei Caf.
Daniela Vichi
24/09/2013
Diritto Penale
Fisco
Anche in:
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 29 – Per i senza lavoro il termine del 730 non è perentorio – M.Cap. – www.anclsu.com
ItaliaOggi, p. 23 – Si allarga la finestra del 730 anti-crisi – www.anclsu.com
Parole chiave:
Caf, modello 730 disoccupati
Cartelle Archiviazione:
Modelli di dichiarazione e di versamento
L’ex manager non condannabile per mancato versamento Iva se mancano le prove
dell’intento evasivo
L’articolo 10-ter del Dlgs 74/2000, introdotto in un secondo momento dal Decreto legge n. 223/2006, prevede l’applicazione della sanzione per
omesso versamento dell’Imposta sul valore aggiunto a chiunque non versi l’Iva dichiarata a debito, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro
il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo. In altri termini, il reato di omesso versamento dell’Imposta e
l’applicazione della relativa sanzione si esaurisce entro lo specifico termine indicato dalla legge che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della Legge
n. 405/90, è fissato per il 27 dicembre di ogni anno.
Con tale motivazione, la Corte di Cassazione, sentenza n. 39082 del 23 settembre 2013, annulla la condanna comminata ad un ex amministratore
di una società , poi fallita, indagato per omesso versamento Iva.
Per i Supremi giudici, l’ex amministratore non può essere condannato se non vi è certezza della situazione patrimoniale dell’azienda al momento in
cui lo stesso era in carica.
Il reato di cui è stato accusato il precedente amministratore è da considerare come “un reato proprio, riferibile al destinatario dell’obbligo, titolare
della posizione di garanzia. Peraltro, poiché è un reato omissivo istantaneo sottoposto all’adempimento di un obbligo entro un termine, è a tale
momento che deve aversi riferimento per determinare il fatto consumativoâ€.
Ne deriva che al momento della scadenza del termine per il versamento dell’acconto, l’ex amministratore non era già più in carica e, quindi, non
avendo potuto materialmente adempiere all’obbligo non può essere, allo stesso modo, neanche punibile penalmente. L’accusa è valida solo se è
dimostrabile che la sua precedente gestione era finalizzata all’evasione.
Roberta Moscioni
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