THYSSEN-KRUPP NON SI CONCLUDE IN CASSAZIONE
NON SI CONCLUDE IN CASSAZIONE MA RIPARTE DALLA CASSAZIONE, PER RITORNARE IN CORTE D’APPELLO E RIDETERMINARE LE PENE, IL PROCESSO INCARDINATO SUI DIRIGENTI DELLA THYSSEN-KRUPP, IMPUTATI DI OMICIDIO COLPOSO PER LA MORTE DI SETTE LAVORATORI NEL ROGO SPRIGIONATOSI (NOTTE TRA IL 5 E IL 6 DICEMBRE DELL’ANNO 2007) NELL’OMONIMO STABILIMENTO TORINESE. di Paolo Pozzuoli
È tutto da rifare! Sembra ieri quando ascoltammo per la prima volta la frase nella sua completezza: « L’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare!>>. A pronunciarla, un uomo meraviglioso, generoso e gran campione di ciclismo: Gino Bartali. Sono passati sessant’anni o giù di lì e rimane un’impresa titanica trovare il bandolo della matassa per scoprire il ‘nascondiglio’ dove da tempo immemorabile si cela “l’è tutto sbagliato†che possa consentire un saggio passaggio ad una revisione totale. Purtroppo, come abbiamo detto, è un’impresa titanica! Non rimane che ripartire con “l’è tutto da rifare!â€. In questa nostra Italia, dove una legge, prima dell’approvazione, viene fatta rimbalzare come una pallina da ping pong, dove eventuali provvedimenti provvisori diventano definitivi perché non vengono più modificati, dove si inaspriscono in modo sconsiderato sanzioni di ogni genere, dove trovare lavoro di qualsiasi tipo e colore è come realizzare un tredici al totocalcio, dove anche chi è al limite dell’indigenza spreca gli ultimi spiccioli sperando nel ‘gratta e vinci’, ignaro che a vincere è sempre il banco, dove per la mancanza di lavoro, ormai cronica, non si registrano gli infortuni di una volta e non si piangono più le morti bianche, dove ci si incazza per i suicidi provocati dalla crisi economica che avvolge i piccoli commercianti ed artigiani i quali, pur vessati da ogni parte, con grande coraggio e ostinazione, fanno di tutto per rimanere a galla, nonostante gli onerosi tributi, tasse, assicurazioni obbligatorie, ecc., da pagare. Insomma, è davvero tutto da rifare! Ieri l’altro, dalla Cassazione, l’ultima conferma in ordine di tempo che si riferisce al luttuoso, tragico evento che, nel corso della notte tra il 5 e il 6 dicembre dell’anno 2007, provocò la morte di sette lavoratori della Thyssen-Krupp nel rogo sprigionatosi nell’omonimo stabilimento torinese. Nella sentenza emessa dalle Sezioni unite penali della Corte Suprema è stato disposto “il rinvio degli atti ad altra sezione della Corte d’assise d’Appello di Torino per la rideterminazione delle pene in ordine ai reati di cui agli articoli 437, comma 1, 589, commi 1, 2, 3, 61 n.3, 449 in relazione agli art 423 e 61 n.3 Cp, (sancita l’esclusione del reato di omicidio volontario con dolo eventuale: si è trattato, nella specie, di un omicidio colposo, senza alcun dolo ravvisato)â€. «È stata una sentenza giuridica molto tecnica ma almeno, oltre al ricalcolo delle pene, è escluso il dolo», ha affermato l’avvocato Guido Alleva. La sentenza, contrariamente alla precedente emessa dalla Corte  d’Assise di Torino, ritenuta ‘epocale, storica, coraggiosa, pesante, dolorosa, esemplare, rigorosa, aspra, destinata a fare giurisprudenza nonché da apripista’, non è stata affatto gradita (eufemismo) dai familiari delle vittime che hanno protestato a lungo ritenendo che il rinvio possa far rima con ‘prescrizione’. Con tutto il nostro sincero rispetto per il dolore dei familiari delle vittime davanti alle quali ci inchiniamo con profondo sentimento e riguardosa onoranza, non poteva reggere, priva com’era di sostanziale dottrina, la prefata sentenza della Corte  d’Assise di Torino, “emessa sull’onda dell’emozione†– ha riaffermato un illustre giudice di pace di Milano, nostro conterraneo, di specchiata onestà morale ed intellettuale (… ancora una volta ha inteso conservare l’anonimato), le cui sentenze sono autentiche pietre miliari nel mondo giudiziario – “perché il dolo eventuale su cui poggia tutto il costrutto della sentenza non è previsto nel codice penale e nemmeno in quello di procedura penale; è stato inoltre sempre disatteso in tutte le richieste avanzate dai vari P.M., soprattutto nei reati colposi commessi in stato di alterazione da sostanze stupefacenti e/o di ebbrezza, correttamente respinti dai vari GIP e GUP in quanto il reato, appena prevedibile, non è voluto; anche nel caso di specie, seppure era prevedibile l’accadimento, certamente non volute le conseguenzeâ€.