ANCL CASERTA NUOVA MAXI SANZIONE:IL BASTONE E LA CAROTA

(nella foto Carmine Esposito presidente provinciale ANCL)

Unione Provinciale di Caserta
Edicola del 01.10.2015
I Racconti dell’Ispettore
Nuova maxisanzione: il bastone e la carota
L’estate è ormai terminata, ma i controlli degli infaticabili ispettori del lavoro sembrano
proseguire sempre con la stessa intensità. Stacanovisti, si dedicano con assoluta abnegazione a
stanare coloro che non rispettano il superiore interesse pubblico volto a preservare la regolarità
dei rapporti di lavoro. L’osteria “Pancia mia fatti capanna” è rinomata nella zona, anche se la
strada per arrivarci è impervia e invita a non alzare eccessivamente il gomito. Ma si sa, gli
ispettori del lavoro hanno a cuore la propria forma fisica e per mantenerla praticano
l’automobilismo: in un battibaleno si ritrovano all’interno della locanda. Poco dopo si
accorgono che l’aiuto cuoco Galeazzo è un lavoratore in nero, sicché si adoperano
immediatamente per ricostruire da quanto tempo il tornito cuciniere opera tra i fornelli di
questa osteria. Per Galeazzo si tratta del secondo giorno di lavoro; è stato chiamato ieri in
quanto il titolare del posto è in malattia per una banale influenza. “Lei è fortunato – esordiscono
i funzionari ministeriali – poiché dal 24 settembre è entrata in vigore la nuova normativa (D.lgs.
n. 151/2015); pagherà “solo” € 1.500 per aver fatto lavorare in nero il sig. Galeazzo”. Il titolare
dell’osteria rimane interdetto, ma reagisce con ironia: “Eh già, favorito dalla sorte…”. “Ma –
proseguono gli ispettori – la fortuna occorre propiziarla: l’illecito che lei ha commesso è diffidabile
a patto che assuma il sig. Galeazzo e lo faccia lavorare, ad esempio, per almeno 3 mesi” (art. 22
comma 3-ter D.lgs. n. 151/2015).“Galeazzo è bravo, ma io l’ho chiamato solo per sostituire
l’aiuto cuoco in malattia, non posso occuparlo per il futuro!”, risponde un po’ seccato il padrone
della locanda. “E allora niente diffida, la sanzione sarà di € 3.000! Così sia scritto e così sia fatto!”,
sentenziano i faraonici ispettori del lavoro, più che mai ispirati dalla magistrale interpretazione
che “l’egiziano” Yul Brynner offrì nel ruolo di Ramesse I (“I dieci comandamenti” – 1956, di Cecil
B.DeMille).
Approfondimenti
Decreto internazionalizzazione. Più chiara la tassazione sulle attività internazionali
Il 22 settembre 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220, il Decreto Legislativo
147/2015 relativo delle “Disposizioni sulle misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle
imprese”.
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Il provvedimento, che entrerà in vigore il 7 ottobre, si occupa dell’internazionalizzazione delle
imprese, attività ormai vitale, operando le stesse in un contesto globalizzato, e dell’attrazione
degli investimenti stranieri nel territorio nazionale. Il 6 agosto 2015 il Consiglio dei Ministri aveva
dato il via allo schema di decreto legislativo in attuazione della delega fiscale (Legge 23/2014),
con la quale si vuole puntare ad un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla
crescita. Il decreto sulla crescita e internazionalizzazione vuole favorire l’attività transnazionale
delle aziende italiane, nonché l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia.
Si vuole rendere l’Italia un paese maggiormente attrattivo e competitivo sia per le imprese
italiane, che per quelle straniere che intendono operare in Italia. Questo ormai diventa un
obiettivo prioritario non più rinviabile, in quanto i processi di globalizzazione danno luogo a
significative trasformazioni nelle strutture produttive e nei mercati, determinando profondi e
rapidi cambiamenti nella posizione competitiva di molti paesi europei.
I lavoratori beneficiari della nuova CIGO
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, sono destinatari dei trattamenti
di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato – compresi gli
apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti ed i
lavoratori a domicilio – che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per
la quale è richiesto il trattamento, di almeno novanta giorni alla data di presentazione della
relativa domanda di concessione. L’anzianità non è necessaria per le domande relative ai
trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore
industriale. Inoltre, per il lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante
nell’appalto, l’anzianità si computa tenendo conto del periodo durante il quale il prestatore di
lavoro è stato impiegato nell’attività appaltata.
Economia e Finanza
Inefficace il piano di previdenza “atipico”
Non integra, ai sensi dell’art. 1322 c.c., un interesse meritevole di tutela da parte
dall’ordinamento – per contrasto con i principi di cui agli artt. 47 e 38 Cost. circa la tutela del
risparmio e forme di previdenza anche privata – quello perseguito mediante uncontratto atipico,
ove si sfruttino le preoccupazioni previdenziali del cliente, mediante operazioni negoziali
complesse e rischiose e di unilaterale riattribuzione del rischio di impresa, in ordine alla gestione
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di fondi comuni di dubbia e problematica redditività del portafoglio. Ciò, in capo a colui a cui il
prodotto è stato espressamente presentato come rispondente alle sue esigenze di previdenza
complementare, quale piano pensionistico a profilo di rischio molto basso e con possibilità di
disinvestimento senza oneri in qualsiasi momento. Non è pertanto efficace per l’ordinamento,
il contratto atipico che, in presenza delle descritte circostanze, consista tra l’altro
nella concessione di un mutuo in favore dell’investitore, di durata ragguardevole e destinato
all’acquisto di prodotti finanziari della medesima finanziatrice, in un contestuale mandato alla
banca per l’acquisto di detti prodotti, anche in presenza di un potenziale conflitto di interessi. E’
quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n.
19559 depositata il 30 settembre 2015, nel respingere il ricorso di un istituto di credito, avverso
la pronuncia che dichiarava privo di efficacia un “piano di investimento” fatto sottoscrivere ad
un cliente. Prodotto finanziario – ha rilevato la Corte confermando quanto dedotto dai giudici
territoriali – del tutto atipico, in cui la Banca si riservava di determinare la natura e l’entità degli
investimenti nonché la gestione, senza consentire al cliente (tra l’altro con limitata facoltà di
recesso e con rischio di impresa totalmente a suo carico) di interloquire in alcun modo o di
cambiarne la forma.
Anche in : Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 48 – Previdenza integrativa tutelata – Negri
Lavoro
Contratto a termine. Diritto di precedenza e benefici contributivi
L’INPS rispondendo ad un quesito posto dai Consulenti del Lavoro (FAQ n. 16 del 30 settembre
2015) sull’estinzione del diritto di precedenza ed applicazione dell’art. 8, c. 9, Legge 407/90, ha
sostenuto che l’art. 4, c. 12, lett. a), Legge n. 92/2012,preclude gli incentivi anche nel caso in cui il
datore di lavoro – pur libero di decidere se effettuare una determinata assunzione – assuma un exdipendente,titolare
di un diritto di precedenza.
Tuttavia:
• quanto sopra vale se la riassunzione venga effettuata entro sei mesi dalla cessazione del
precedente rapporto – termine entro il quale il lavoratore può manifestare il suo interesse;
• la rinuncia ad una singola offerta di lavoro non fa perdere il diritto di precedenza per altre
occasioni lavorative.
Inoltre, chiarisce l’Istituto, la manifestazione di interesse del lavoratore non costituisce un
presupposto per l’acquisto del diritto, ma una condizione del suo esercizio, nell’ipotesi in cui non
sia stato adempiuto l’obbligo di preferire il lavoratore. Pertanto, se il lavoratore non ha effettuato
la manifestazione di interesse e venga assunto entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto,
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l’assunzione costituisce comunque obiettiva attuazione dell’obbligo di riassumerlo, ai sensi
dell’art. 4, c. 12, lett. a), Legge n. 92/2012; di conseguenza non spettano gli eventuali incentivi
astrattamente previsti per l’assunzione. Comunque, tale ricostruzione è valida per i casi
pregressi all’entrata in vigore del D.Lgs n. 81/2015, in quanto l’art. 24 di tale decreto, al comma 4,
espressamente prevede che il diritto di precedenza deve essere dichiarato nell’atto scritto e può
essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso
al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Diritto di precedenza in caso di dimissioni e risoluzione consensuale
L’INPS, rispondendo ad un quesito posto dai Consulenti del Lavoro (FAQ n. 17 del 30 settembre
2015) in materia di diritto di precedenza nei contratti a termine, ha chiarito che in caso di
riassunzione del medesimo lavoratore e richiesta dei benefici previsti dall’art. 8,comma 9, della
Legge n.407/1990, trova applicazione quanto previsto dall’interpello n. 29/2014, secondo il
quale si ritiene possibile fruire delle agevolazioni contributive in argomento nelle ipotesi
di dimissioni del lavoratore nonché di risoluzione consensuale del rapporto, anche qualora queste
ultime siano così definite a seguito della procedura ex art. 7, Legge n. 604/1966. Per poter,
quindi, fruire delle agevolazioni, la nuova assunzione non deve essere effettuata al fine di
sostituire lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale.
Inoltre, sempre per l’Istituto, se il lavoratore si dimette e poi viene riassunto dal medesimo
datore di lavoro entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto, l’assunzione deve
considerarsi dovuta, in quanto effettuata in applicazione del diritto di precedenza maturato dal
lavoratore stesso: in questa ipotesi l’accettazione dell’assunzione vale come manifestazione
implicita di volontà all’esercizio del diritto di precedenza. Nel caso in cui, invece, il lavoratore si
dimetta ed il datore di lavoro abbia intenzione di assumere un altro lavoratore, per evitare che il
datore di lavoro sia eccessivamente penalizzato dall’esistenza di una precedente dimissione, è
necessaria, per far valere il diritto alla riassunzione, la manifestazione dell’interesse: se questa
manca, il datore di lavoro è libero di assumere un altro lavoratore.
ASpI per lavoratori sospesi. La domanda fino al 12 ottobre
L’INPS, con messaggio n. 6024 del 30 settembre 2015, ha ricordato che, con l’entrata in vigore, in
data 24 settembre 2015, del D.Lgs. n. 148/2015 relativo al riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, è stato abrogato l’articolo 3, comma 17,
della Legge n. 92 del 28 giugno 2012. Conseguentemente l’Istituto ha comunicato che non potrà
più erogare prestazioni di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” per le
giornate di sospensione intervenute dal 24 settembre 2015. Tuttavia le richieste di “indennità di
disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” potranno essere presentate, al più tardi, fino al 12
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ottobre 2015 anche se la liquidazione dell’indennità prenderà in considerazione solo i periodi
fino al 23 settembre 2015. Inoltre, poiché c’è un limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno
2015, l’Istituto erogherà la prestazione non solo sulla base della data di presentazione delle
richieste ma comunque entro il predetto limite.
Esonero contributivo triennale. Ministero ed INPS insieme contro gli abusi
Con comunicato stampa del 30 settembre 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ha dato notizia che i controlli per identificare i casi di abuso dell’esonero contributivo
triennale saranno rafforzati grazie alla collaborazione con l’INPS. I possibili comportamenti
elusivi volti alla precostituzione artificiosa delle condizioni utili a godere dell’esonero in
questione, saranno oggetto di attenzione anche attraverso l’incrocio delle banche dati già
esistenti. L’INPS, infatti, fornirà alle DTL la lista delle imprese interessate e saranno esaminate le
posizioni lavorative, anche precedenti, del personale per il quale l’azienda fruisce dell’esonero.
Per cui, già con un’attenta attività di intelligence sarà possibile evidenziare i comportamenti
fraudolenti, rispetto ai quali saranno attivate specifiche iniziative ispettive e adottati gli
opportuni provvedimenti penali e civili, che potranno coinvolgere anche eventuali soggetti terzi
che abbiano contribuito alla realizzazione di tali comportamenti.
Diritto
Adesione dell’Italia al brevetto Ue
La Commissione Ue ha reso nota, ufficialmente, l’adesione dell’Italia al brevetto dell’Unione
europea. Il nostro Paese diviene, quindi, il 26esimo che partecipa alla cooperazione rafforzata in
materia di brevetto unitario, il sistema di rilascio e protezione unico per i brevetti a livello
europeo. Alla procedura di cooperazione rafforzata, inizialmente, non avevano aderito l’Italia e
la Spagna in quanto non condividendo la scelta di prevedere il testo definitivo della nuova
legislazione nelle sole tre lingue del francese, dell’inglese e del tedesco. Per la Commissione Ue,
l’ingresso dell’Italia nella cooperazione rafforzata costituisce una “grande svolta” in
considerazione del fatto che il nostro Paese è il quarto più grande mercato in Europa in termini
di convalida di brevetti. Il brevetto unico Ue permetterà l’utilizzazione di una sola procedura per
la registrazione dei brevetti, automaticamente validi in tutti e 26 i paesi aderenti, consentendo
dei costi ridotti e maggiormente competitivi per la protezione della proprietà intellettuale. Il
sistema del brevetto unico europeo prevede anche la ratifica della Corte europea dei brevetti per
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la quale si terrà, il 1° ottobre, a Lussemburgo, la cerimonia della firma. Finora sono otto gli Stati
membri che hanno ratificato questo tribunale unico dei brevetti e la Commissione ha invitato gli
altri Paesi, compresa l’Italia, a procedere con questo incombente al fine di consentire che il
pacchetto sul brevetto Ue entri in vigore entro la fine del 2016.
Anche in : Il Sole 24Ore, p. 17 – Brevetto Ue, sì di Bruxelles a Roma – Cavestri – ItaliaOggi, p. 38 –
L’Italia nel brevetto Ue – Di Mambro
Professionisti
Consulenti del Lavoro. La Calderone fra i rappresentanti del Cese
Con i Consulenti del lavoro, una rappresentanza degli Ordini professionali italiani entra a far
parte delComitato economico e sociale europeo (Cese), l’organo consultivo dell’Unione europea
che fornisce consulenza qualificata alle maggiori istituzioni dell’UE. Il presidente del Consiglio
nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, già a capo del Comitato
unitario delle professioni (Cup), è stata inserita fra i 24 rappresentanti della delegazione
italiana del Cese per la consiliatura 2015-2020. La Calderone si insedierà ufficialmente nel
Comitato con la prima assemblea plenaria del 6/7 ottobre a Bruxelles. È una nomina molto
importante per i professionisti italiani, dato che si tratta del primo riconoscimento comunitario
per gli Ordini del nostro Paese, che consentirà di far sentire la voce dei professionisti all’interno
di un Organismo che rappresenta uno spaccato della società civile. Anche altri Stati hanno
deciso di inserire fra i loro membri esponenti delle categorie professionali, con il risultato che i
professionisti europei potranno dare il loro prezioso contributo su molteplici temi, quali:
l’energia, l’ambiente, il settore sanitario e quello economico-giuridico. Il mondo professionale,
fin dallo scorso anno, ha ricevuto un riconoscimento europeo, con l’approvazione del “ Piano
d’azione per sostenere le attività delle libere professioni”, che di fatto ha consentito di assimilare
all’impresa le “attività professionali” con la possibilità per i professionisti di accedere ai fondi
comunitari per lo sviluppo sia a gestione diretta sia a gestione indiretta. Ora la presenza della
rappresentanza professionale italiana all’interno del Comitato può essere fondamentale proprio
per il recepimento del Piano.
Anche in : Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 48 – Regole europee, più spazio ai pareri dei
professionisti – Pizzin
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Fisco, Economia e Finanza
Voluntary, proroga in Gazzetta. Coperti i conti anonimi
È stato pubblicato, sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 227 del 30 settembre 2015, il decreto legge n.
153 del 30 settembre 2015 (Misure urgenti per la finanza pubblica), che proroga la voluntary
disclosure.
Le date
Per la presentazione dell’istanza di adesione alla procedura c’è tempo fino al 30 novembre
2015.Per presentate l’integrazione dell’istanza e la documentazione a corredo la scadenza è
al 30 dicembre 2015, anche per coloro che abbiano già presentato l’istanza entro la data di entrata
in vigore del decreto.
Conti o libretti in forma anonima
Si risolve la questione dei conti o libretti in forma anonima. Sono, infatti, rese inapplicabili le
sanzioni in materia di antiriciclaggio – legge 231/2007 – per le violazioni del divieto di utilizzo, in
qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia
aperti presso Stati esteri. Il conto corrente anonimo non era coperto dalla collaborazione
volontaria. Per il contribuente che avesse aderito alla voluntary voleva dire pagare delle sanzioni
aggiuntive per i conti anonimi e vedersi segnalare l’operazione ai fini antiriciclaggio dai
professionisti che avessero seguito la pratica. Ora il tutto è superato.
Accertamento con unica data di scadenza
E risolto è anche il rischio di accertamenti parziali, ammessi nella norma sulla voluntary
disclosure, notificati anno per anno, perché legati alla scadenza del periodo di imposta. Viene,
infatti, unificato al 31 dicembre 2016 il termine di conclusione dell’accertamento della
procedura.
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Anche in : Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 43 – Voluntary, no a verifiche parziali – Iaselli,
Tomassini – Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 43 – Unico 2015 e quadro «RW» ancora
emendabili – Gio. Ia., An.To. – ItaliaOggi, p. 31 – Rinvio termini con ravvedimento del quadro RW
– Liburdi – ItaliaOggi, p. 31 – Conti anonimi sotto voluntary – Bartelli
No all’abuso del diritto negli accertamenti sui diritti doganali
L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato, sul proprio sito internet, la nota n. 96267 del 24 settembre
2015, con la quale viene analizzata la disciplina dell’abuso del diritto così come prevista dal Dlgs
n. 128/2015, attuativo della Legge di delega fiscale (L. 23/2014). Nello specifico, le disposizioni di
cui all’articolo 1 del Decreto legislativo hanno apportato modifiche alla Legge n. 212/2000,
recante Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, mediante l’introduzione
dell’articolo 10 bis che disciplina l’abuso del diritto o elusione fiscale. Con il nuovo articolo viene
indicata la condotta abusiva quale “una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur
nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”. A
seguire, viene chiarito cosa debba intendersi con “operazioni prive di sostanza economica” e
“vantaggi fiscali indebiti”, ai fini dell’applicazione della condotta abusiva. I commi da 5 a 11 del
nuovo articolo 10 bis prevedono la possibilità per il contribuente di proporre interpello
all’Amministrazione finanziaria, per conoscere se le operazioni che intende realizzare o già
realizzate, costituiscano fattispecie di abuso di diritto, oltre all’obbligo di contraddittorio
preventivo con il contribuente prima dell’emanazione dell’atto impositivo con il quale si
contesta l’eventuale abuso del diritto. L’Agenzia delle Dogane, con la nota 96267, chiarisce che
le disposizioni di cui ai commi da 5 a 11 non si applicano ad accertamenti e controlli aventi ad
oggetto i diritti doganali come individuati dall’articolo 35 del DPR 43/1973, i quali restano
disciplinati dalle previsioni contenute negli articoli 8 e 11 del Dlgs374/1990, oltre che dalla
normativa doganale dell’Unione europea. La nota, inoltre, ricorda che il Dlgs 128/2015 prevede
che le nuove disposizioni si applichino dal 1° ottobre 2015 e che, per le operazioni poste in essere
in data antecedente, la nuova disciplina operi a condizione che non sia già stato notificato l’atto
di accertamento.
Autotrazione. Bonus gasolio, per la dichiarazione tutto ottobre
Con la nota n. 104552 del 23 settembre 2015, l’agenzia delle Dogane avvisa che sul sito
ufficiale è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione
“Anno 2015 – 3° trimestre” (periodo 1° luglio – 30 settembre 2015). La dichiarazione, che
Unione Provinciale di Caserta
ammette ai benefici fiscali trimestrali (e non più annuali) sul gasolio per uso autotrazione nel
settore del trasporto, dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2015. Il modello può essere
presentato on line, attraverso il Servizio telematico Edi delle Dogane, oppure in formato
cartaceo. Il bonus è rimborsabile o fruibile in compensazione (il codice tributo del modello F24 è
“6740”). Nel documento si precisa che, in caso di compensazione, a partire dei consumi
effettuati dal 2012, non operano i limiti previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007.
Pertanto, il bonus è compensabile anche se i crediti complessivi riconosciuti per agevolazioni,
esposti nel “Quadro RU” del modello Unico, superano i 250mila euro.
Entrate e Caf Cisl, più spazio alla telematica
Con l’intento di dare impulso all’utilizzo dei canali telematici e rendere più facili i rapporti con gli
utenti, agenzia delle Entrate e Caf Cisl hanno siglato un accordo quadro per rafforzare i canali
web Civis e Pec. Il Centro di assistenza fiscale si assume il compito di promuovere l’utilizzo dei
servizi telematici come Civis (il canale dedicato all’assistenza sulle comunicazioni e sulle cartelle
esattoriali derivanti dai controlli automatizzati sulle dichiarazioni) e Pec (l’indirizzo di posta
elettronica certificata per allegare documenti relativi a comunicazioni e cartelle). Da parte
dell’agenzia delle Entrate vi sarà l’impegno di dare risposte e assistenza, al massimo, entro dieci
giorni alle istanze giunte tramite Civis o Pec. In caso di impossibilità ad osservare il termine, si
adopererà per fissare un appuntamento prioritario con il rappresentante dell’organizzazione sul
territorio. Sarà, poi, istituito un osservatorio che monitorerà l’andamento delle attività
concordate e, eventualmente, segnalerà le problematiche da risolvere.
Una Produzione a Cura del
Consiglio U.P. ANCL SU di Caserta

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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