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Diritto Penale

Ok al concorso tra occultamento delle scritture contabili e truffa
aggravata
La Corte di cassazione, Terza sezione penale, con la sentenza n. 37044
del 26 settembre 2012, ha ribaltato la decisione con cui i giudici di
merito avevano escluso che il reato di occultamento delle scritture
contabili potesse concorrere con la truffa aggravata.

Nei precedenti gradi del giudizio, infatti, il concorso di specie era
stato escluso alla luce di quanto sancito dalle Sezioni unite di
Cassazione con la sentenza n. 1235/2010, nel cui testo è espressamente
affermato che la truffa ed i reati di frode fiscale non possono
concorrere fra loro in virtù del rapporto di specialità che unisce
questi tipi di delitti; in particolare, i reati in materia fiscale di
cui agli articoli 2 e 8 del Decreto legislativo n. 74/2000, sarebbero
speciali rispetto al delitto di truffa aggravata di cui
all’articolo
640 del Codice penale.

Nella vicenda che ci occupa, tuttavia, la Suprema corte ha rilevato
come la pronuncia delle Sezioni unite non riguardasse tutti i delitti
tributari contemplati nel citato Decreto legislativo, bensì solo
quelli che sanzionano la presentazione di dichiarazione infedele e
l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Trattandosi,
nella
specie, di occultamento di scritture contabili, non era possibile
individuare alcun elemento di specialità rispetto alla truffa
aggravata. Ne discendeva la possibilità del concorso fra questi due
reati.
ItaliaOggi, p. 29 – Fisco, frode se il bilancio sparisce – Alberici
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 24 – Truffa e occultamento in
concorso – A. I.

Fisco

Assonime interviene con chiarimenti sulle dichiarazioni
Assonime, nella circolare 24 del 2012, conferma il consiglio di non
aspettare il termine del 1° ottobre 2012 per presentare la
dichiarazione annuale Iva 2012, ma di effettuarla entro il 30
settembre prossimo. Questo per poter effettuare la compensazione
orizzontale già dal 16 ottobre, poiché se si aspetta il 1° ottobre,
potendo compensare solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di
presentazione, bisognerà compensare a novembre.

Nella circolare vengono toccati anche altre questioni sempre relative
alle dichiarazioni.

Le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, per la
dichiarazione Iva devono compilare due moduli, uno per le operazioni
effettuate dalla stessa stabile organizzazione e lÂ’altro per le
operazioni effettuate direttamente dalla casa madre tramite la partita
Iva della stabile organizzazione (in caso di cessioni di beni e
prestazioni di servizi effettuate da soggetti non residenti ma con
stabile organizzazione in Italia nei confronti di cessionari e
committenti non soggetti passivi d’imposta o non residenti in
Italia).

La fatturazione per le cessioni di cellulari e microprocessori dal 1°
aprile 2011 è in regime di reverse charge, ma nella fase distributiva
che precede il commercio al dettaglio. Dunque, restano escluse le
cessioni effettuate dai commercianti al minuto e da tutti i soggetti
diversi da quelli dell’articolo 22 del Dpr 633/72, se le cessioni
sono
operate direttamente ai cessionari che sono anche gli utilizzatori
finali.

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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