Caserta,Iscrizioni Ordine dei Consulenti del Lavoro

CdL Carmine Esposito presidente ANCL Caserta

Unione Provinciale di Caserta

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Teverola, lì 05.02.2010                                                 Ai Colleghi Consulenti del Lavoro

della Provincia di Caserta

Oggetto: Iscrizione all’Ordine – Milleproroghe

 

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,

Si avvicina la data del 12 Aprile 2010. Data in cui diventa obbligatoria l’Iscrizione nell’Albo Provinciale dei Consulenti del Lavoro di quanti hanno conseguito l’Abilitazione all’esercizio della professione fino al 12 Aprile 2007 senza essere in possesso del Titolo di Laurea. Disposizioni che hanno inciso notevolmente sulla Legge 12 del 11 Gennaio 1979 con modifiche apportate dall’art. 5 ter della Legge 46/2007 in seguito al D.L. 15/2007. L’articolo che più interessa in questa fase è l’art. 8 bis (norma transitoria) che così recita:

“Coloro che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della Professione di Consulente del Lavoro con il Diploma di scuola media superiore possono iscriversi al relativo Albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso del titolo di Laurea di cui all’art. 3, secondo comma, lettera d), che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l’esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013” 

Su questo argomento il nostro CNO con circolare N° 1030 del 19.01.2010 ha sancito alcune linee interpretative:

1) La data limite per effettuare l’Iscrizione nell’Albo Provinciale di Competenza , a pena di decadenza dell’efficacia giuridica del certificato di abilitazione, il 12 Aprile 2010;

2) La disposizione sub 1) riguarda esclusivamente , coloro che hanno conseguito l’abilitazione entro la data del 12 Aprile 2007 senza essere in possesso del titolo di Laurea;

3) La data attestante l’effettiva abilitazione alla professione è quella indicata sul certificato rilasciato dalla competente Direzione Regionale del Lavoro a prescindere da quella di superamento della prova orale;

4) I Consulenti del Lavoro, in possesso del solo diploma di scuola secondaria di secondo grado, già iscritti con la vecchia normativa o che si iscrivono con la nuova e che successivamente si sono cancellati o si cancelleranno dall’Albo, potranno reiscriversi senza alcuna limitazione poiché la nuova normativa, riguardante la Professione di Consulente del Lavoro, non influisce su un Titolo già acquisito, così come previsto dall’art. 40 della Legge 11 Gennaio 1979 N° 12.

 

Per quanto sopra enunciato, si precisa che sono obbligati all’iscrizione entro il 12 Aprile 2010, a pena di decadenza dall’abilitazione conseguita, coloro che hanno partecipato con successo alle sessioni  di esame fino a quella del 2005 inclusa. In quanto la stessa, iniziata con le prove

 

Unione Provinciale        di Caserta

 

 

                                                                                    

scritte a Novembre 2005, ha visto il rilascio dell’abilitazione firmata da Direttore della D.R.L. Campania in data 01.12.2006.  

Si escludono dalla limitazione (iscrizione all’Albo entro il 12 Aprile 2010) i partecipanti agli esami della sessione 2006 abilitati in data 01 Ottobre 2007.

Per gli anni successivi alla sessione 2006, il CNO si rifà all’art. 8 Bis sopra citato, questo significa la possibilità di sostenere gli esami di abilitazione fino al 31 Dicembre 2013 per coloro che alla data del 12 Aprile 2007 non essendo in possesso della Laurea;

A) ERANO ISCRITTI NEL REGISTRO DEI PRATICANTI;

B) AVEVANO GIA’ PRESENTATO DOMANDA DI ISCRIZIONE PER ESSERE INSERITI           

     IN TALE REGISTRO;

C) AVEVANO GIA’ OTTENUTO IL CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA.

 

 Per questi soggetti, la norma non prevede alcun limite temporale per procedere all’iscrizione nell’Albo che potrà avvenire anche successivamente al 31 Dicembre 2013.

Solo nella sessione 2013, agli esami di abilitazione, potranno partecipare i Candidati in possesso del Titolo di Laurea.

 

DI SEGUITO SI RIPORTANO ALCUNE DOMANDE RICORRENTI CHE SONO PERVENUTE PRESSO LA NOSTRA SEGRETERIA RELATIVAMENTE AL REGIME TRANSITORIO DELLE ISCRIZIONI ALL’ORDINE ENTRO IL 12 APRILE 2010.

LEGGE 46/2007

 

D. Sono in possesso del solo Diploma di scuola secondaria superiore ed ho conseguito l’abilitazione nella sessione 2005. Solo da pochi giorni ho ritirato l’abilitazione. Entro quale data dovrei iscrivermi all0’Ordine per non perdere il Diritto?

R. Entro il 12 Aprile 2010. La Legge 46/2007, entrata in vigore il 12.04.2007, assegna il termine di tre anni per l’Iscrizione nell’Albo Provinciale a pena di decadenza dell’abilitazione che sia stata conseguita, entro tale data, senza essere in possesso dei nuovi titoli di studio (laurea). Per stabilire la data entro cui è stata conseguita l’abilitazione occorre fare esclusivo riferimento a quella indicata sul certificato rilasciato dalla D.R.L. e ciò a prescindere da quando si è sostenuta la prova orale, ovvero si è provveduto al ritiro del certificato stesso. Nel caso di sessione 2005, il certificato di abilitazione è stato firmato e datato 01/12/2006 e, quindi, prima del 12 Aprile 2007. Da qui l’onere di iscrizione entro il triennio (12/04/2010) a pena di decadenza dell’abilitazione conseguita.

 

D. Sono in possesso del Diploma di Laurea in una delle materie previste dalla Legge 46/2007, conseguito prima dell’iscrizione al registro dei praticanti e del certificato di abilitazione che è stato rilasciato in data 01/12/2006. Entro che data devo iscrivermi all’Ordine per non perdere il Diritto?

Unione Provinciale                      di Caserta

 

 

 

R. Non hai limiti temporali, in quanto la norma prevede che possono iscriversi nel registro dei praticanti Consulenti del Lavoro coloro che sono in possesso del Diploma di Laurea in una delle materie previste dalla normativa. Nel Tuo caso, hai sostenuto l’esame essendo già in possesso del titolo di studio previsto dalla norma: quindi nessun limite.

 

D. Ho conseguito il Diploma di abilitazione nel 2004 con il Diploma di scuola secondaria superiore e, successivamente mi sono iscritto all’Ordine per poi cancellarmi a Febbraio 2007. Ho l’obbligo di scrivermi entro il 12 Aprile 2010 ?

R. No, in quanto la nuova normativa non influisce su un titolo già acquisito attraverso l’avvenuta iscrizione all’Ordine ancorchè, poi, la stessa sia stata seguita da una cancellazione. In qualsiasi momento potrai sempre riscriverti a prescindere dal possesso dei nuovi titoli di studio introdotti con la Legge 46/2007.

 

D. Sono in possesso del Diploma di scuola secondaria superiore e di certificato di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro rilasciato in data 01/10/2007 ho l’obbligo di iscrivermi entro il 12 Aprile 2010 ?

R. No! Il certificato di abilitazione si riferisce alla sessione 2006 e, pertanto, la stessa, tenendo conto della data di sottoscrizione da parte del Direttore della D.R.L. (01/10/2007), è stata conseguita dopo il 12/4/2007. Al momento, quindi, non ci sono limitazioni temporali per l’Iscrizione all’Ordine e per salvaguardare l’efficacia giuridica dell’abilitazione. Il Legislatore nel modificare l’art. 8 della Legge 12/79 (istitutiva della Professione di Consulente del Lavoro) ha distinto due periodi: il primo coincide con la data del 12/04/2007 che interessa coloro che hanno conseguito l’abilitazione (senza essere in possesso della Laurea) entro tale data ed il secondo che comprende i periodi successivi vale a dire dopo il 12/04/2007 e fino al 31/12/2013. Per i soli abilitati entro il 12/04/2007 c’è l’obbligo, a pena di decadenza, di Iscrizione all’Ordine entro il 12/04/2010. Per tutti gli abilitati, invece, successivamente alla data del 12/04/2007 e fino al 31/12/2013 l’iscrizione, di certo, potrà avvenire oltre tale data (31/12/2013) fermo restando che, certamente, il legislatore provvederà ad indicare un lasso temporale decorrente dal 31/12/2013 entro il quale vi dovrà essere l’Iscrizione.

 

 

 

 

 

 

 

 

Unione Provinciale                      di Caserta

 

 

 

D. Sono in possesso del Diploma di scuola secondaria superiore. Sono iscritto nel Registro dei praticanti da marzo 2007 ed ho completato il biennio di praticantato nel 2009. Al fine di poter partecipare agli esami di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro bisogna che sia in possesso del Diploma di Laurea?

R. No! In base alla c.d. norma transitoria formulata dal secondo periodo dell’articolo 8 bis della Legge 12/79, introdotto dalla Legge 46/2007, puoi sostenere l’esame di abilitazione, in deroga al titolo di studio di Laurea, fino a tutto il 31/12/2013 coincidente, dunque, con la sessione di esame 2012. Se, malauguratamente, entro tale lasso di tempo non dovessi conseguire l’abilitazione sarà necessario essere in possesso di Laurea e ripetere il periodo del praticantato.

 

D. Sono un Consulente del Lavoro iscritto regolarmente all’Ordine dal 1997 ma in possesso del titolo di Studio di Ragioniere. Alla luce delle ultime novità introdotte dalla Legge 46/2007 circa il possesso della Laurea cosa devo fare ? E se, per ipotesi, fossi costretto a cancellarmi, potrei riscrivermi successivamente pur non essendo in possesso del titolo di studio di Laurea ?

R. Fino a quando rimani iscritto non hai, in base alla Legge 46/2007, obbligo alcuno. Se ti dovessi, invece, cancellare, hai, comunque, acquisito il diritto alla reiscrizione in qualsiasi momento successivo ancorchè senza avere il titolo di studio della Laurea.

 

D. Ho sostenute le prove orali nel 2008 e sono in possesso del certificato di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro rilasciato nello stesso anno. Non sono in possesso del titolo di studio di laurea. Entro quale data ho l’obbligo di iscrivermi per non perdere l’abilitazione ?

R. Hai conseguito, dunque, l’abilitazione nella sessione 2007 in quanto il certificato firmato dal Direttore della D.R.L. e datato 01/10/2008. Quest’ultima è la data da tenere in considerazione ai fini dell’insorgenza dell’obbligo. Essendo successiva al 12/04/2007 non ci sono limiti temporali all’iscrizione quanto meno fino al 31/12/2013. Poi, certamente, il Legislatore potrà sancire un limite, decorrente dal 31/12/2013, entro cui iscriversi a pena di decadenza. In altri termini, il limite dei tre anni entro i quali provvedere all’iscrizione all’Ordine riguarda solo gli abilitati, senza il titolo di studio di laurea, fino alla sessione 2005.

 

 

 

 

 

Unione Provinciale                      di Caserta

 

 

 

D. Mi sono abilitato nel 1998 e mai iscritto, vorrei sapere la data ultima per l’iscrizione pena la decadenza in quanto non ho la Laurea ma solo il Diploma di Ragioniere.

R. Devi iscriverti entro il 12 Aprile 2010 in quanto l’abilitazione è stata conseguita entro la data del 12.04.2007.

 

D. Ho conseguito l’abilitazione nel 2002 essendo in possesso del Diploma di scuola secondaria superiore e non mi sono ancora iscritta all’Ordine. Successivamente mi sono Laureata in Giurisprudenza che è uno dei titoli di Laurea riconosciuti dalla  Legge 46/2007, Anche io, nonostante ciò, dovrei iscrivermi entro il 12/04/2010 ?

R. Certamente! Fa fede, il titolo di studio che ti ha consentito il praticantato. Vale a dire quello di scuola secondaria superiore ed è ininfluente il conseguimento successivo della Laurea. Ben diverso sarebbe stato se fossi stata in possesso della Laurea ( poi sancita dalla Legge 46/2007) prima dell’iscrizione nel Registro dei Praticanti ancorchè non indicata nella relativa istanza.

 

MILLEPROROGHE

In seguito all’approvazione del D.L. N° 194/2009, meglio conosciuto come Milleproroghe, sono stati prorogati dieci articoli, tre in sintesi:

Studi di Settore

Al fine di tenere conto delle difficoltà derivanti dalla crisi economica, sono stati prorogati i termini entro i quali devono essere pubblicati i G.U. i studi di settore. La proroga riguarda gli anni 2010 e 2011 ed i termini sono stati rispettivamente fissati al 31.02.2010 ed al 31.03.2011.

Sostituti d’imposta

Rinvio di un anno per la trasmissione mensile delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, prevista dall’articolo 44-bis del decreto legge 269/2003 (c.d. UNIEMENS). Tuttavia il comma 6 del citato art. 1 D.L. 194/09 prevede che nel corso dell’anno 2010 vi sia una sperimentazione dell’adempimento, le cui modalità saranno stabilite di concerto tra Agenzia delle Entrate e l’INPS.

Scudo Fiscale

Proroga dei termini, ormai chiusi al 15 dicembre, per il rimpatrio dei capitali detenuti all’estero. La proroga, tuttavia, non consente l’accesso a tale strumento, alle medesime condizioni previste per l’originaria scadenza. Sono state, infatti, previste due diverse modalità legate ai diversi nuovi termini temporali ipotizzati dal D.L..

 

Cordiali saluti

                                                                                  Il Direttivo UP ANCL Caserta

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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