CLP SPA . LA DICHIARAZIONE DI GUERRA DELLA UGL : L’AZIENDA NON IN REGOLA CON I CONTRIBUTI AI LAVORATORI.

 

di Giovanna Paolino

Non c’e’ pace per i lavoratori dell Clp spa, azienda concessionaria del trasporto pubblico locale in provincia di Caserta, nei confronti della quale sono in atto accertamenti amministrativi e giudiziari a causa di ben due provvedimenti di interdittiva antimafia.

A scendere in campo, in questi giorni, la sigla sindacale Ugl che, proprio in merito alla gestione della Clp spa , attualmente affidata alla amministrazione straordinaria dei Commissari Vincenzo Molisso e Giovanni Armonioso, ha chiesto dei chiarimenti alla Prefettura di Napoli, alla Direzione Generale Inps, al Presidente della Regione Campania, al Presidente della IV Commissione Regionale Trasporti, agli Amministratori Regionali Clp spa e all’Amministratore Unico Clp.

L’istanza e’ firmata dal Segretario Provinciale Ugl Donato Giorgio e dal Segretario Regionale Ugl Leoagita Eduardo.

Alla base dell’istanza la ” forte preoccupazione della Ugl nell’apprendere che la Clp spa non e’ in regola con i versamenti di contributi Inps per circa 2,5 milioni di euro “.

Per tale ragione, nell’interesse dei lavoratori, l’Ugl ha chiesto di conoscere le motivazioni che hanno indotto l’azienda ad accumulare un cosi’ forte indebitamento con l’Inps.

Ma non e’ tutto.

L’Ugl chiede altresi’ alle suindicate istituzioni , alla luce di quanto accaduto, quali iniziative esse intendano attuare nei confronti di Clp spa in considerazione, tra l’altro, della eventuale mancanza di capacita’ finanziaria per l’espletamento del servizio ai sensi della legge regionale in mancanza di contratti di servizio =L.R. N. 3 /2007 artt. 26 e 27.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 26 sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di
lavori, forniture e servizi, nè possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi
contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza
del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio
o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, se l’impresa non dimostra di aver adottato
atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva, in ogni
caso, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del Codice, l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale
e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio
statale o dell’osservatorio regionale;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o
che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti
dai dati in possesso dell’osservatorio statale;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentano la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il
disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006 n. 248 (1).
n) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione società organismi
di attestazione (SOA) da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultanti dal casellario informatico o nei cui confronti sia stata accertata dall’autorità
competente la inottemperanza degli obblighi sanciti dal decreto legislativo 19 settembre 1994,
n.626, e successive modifiche (2).

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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