Consulenti del Lavoro-proroga termine svolgimento Formazione Continua Obbligatoria biennio 2011-2012.
Roma, 01 febbraio 2013 Oggetto: proroga termine svolgimento Formazione Continua Obbligatoria biennio 2011-2012.
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Prot. n. 0001247/U/24
Circolare n. 1090
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Ai Consigli Provinciali
dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. SS.
e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali
e Revisori dei Conti
del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. II.
Al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Generale delle relazioni
industriali e dei rapporti di lavoro
Divisione V
00192 ROMA
Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale
Affari Civili e Libere Professioni
00186 ROMA
Al Signor Presidente del
Consiglio di Amministrazione ENPACL
00147 ROMA
Alle Organizzazioni Sindacali di
Categoria
Loro Sedi
A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, regolamento recante la riforma degli ordinamenti
professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, la mancata formazione continua costituisce illecito disciplinare.
L’articolo 7 del suddetto D.P.R. attribuisce al Consiglio Nazionale dell’Ordine il compito di emanare (entro un anno e previo parere favorevole del Ministero vigilante) un regolamento che definisca:
a) le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli Ordini o Collegi territoriali;
b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.
Com’è noto i Consulenti del Lavoro, in adempimento dell’art. 14, lett. i), della legge n. 12 dell’11 gennaio 1979, hanno adottato un regolamento sulla formazione continua obbligatoria in linea con i principi deontologici.
Alla luce di quanto sopra lo scrivente Consiglio ha avviato lo studio per la redazione di un nuovo regolamento sulla formazione continua obbligatoria che contempli, sia i già consolidati principi deontologici, sia quanto disposto dal citato D.P.R. n. 137/2012.
Ciò premesso, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro nella seduta Consigliare del 30 gennaio 2013, considerata la prossima entrata in vigore del nuovo regolamento, al fine di consentire il completamento del piano formativo previsto dal vigente regolamento, ha assunto la deliberazione di seguito specificata:
i Consigli Provinciali, nell’ambito della loro autonomia in materia, potranno determinare un periodo di recupero dei crediti formativi dei loro iscritti, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) i Consulenti del Lavoro che abbiano conseguito nel biennio formativo 2011-2012 almeno 32 crediti possono completare l’iter formativo previsto entro il 30 aprile 2013, con facoltà di utilizzare le piattaforme e-learning in misura superiore al 30 per cento. Rimane obbligatorio il conseguimento di tutti i crediti in materia di ordinamento e deontologia professionale;
2) i Consulenti che si avvalgono della proroga sono obbligati a presentare entro il 15 maggio 2013 al Consiglio Provinciale competente un’ulteriore dichiarazione relativa alla formazione svolta durante il periodo di proroga 1 gennaio 2013 – 30 aprile 2013 a copertura dei crediti richiesti per il biennio 2011-2012.
Nel suddetto periodo non si applicano le sanzioni per la mancata formazione di cui all’art. 14 del Regolamento.
Resta inteso che il nuovo biennio formativo inizia regolarmente il 1 gennaio 2013 e l’eventuale formazione svolta nel periodo di proroga, pertanto, non potrà essere conteggiata a valere per quest’ultimo biennio.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Marina E. Calderone)
MEC/cz