EDICOLA ANCL CASERTA
Edicola del 30/04/2013
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Il mancato versamento dell’indennità di malattia non configura la truffa ai danni dell’Inps
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione – sentenza n. 18762 del 29 aprile 2013 – nel respingere il ricorso presentato dalla Procura
di Cagliari, che voleva vedere condannato un imprenditore per non aver anticipato ad un suo dipendente l’indennità di malattia e gli assegni familiari
pur avendo denunciato la sua posizione debitoria nel modello DM10, sancisce che tale condotta non configura il reato di truffa ma, semmai, di
appropriazione indebita.
Il datore di lavoro, infatti, ha solo omesso l’effettiva erogazione di somme che l’Inps è tenuto a corrispondere al lavoratore per il tramite del datore
stesso, senza con ciò disconoscere l’obbligo di corrisponderle; in tal caso realizza sicuramente un indebito guadagno, dal momento che pone in
essere atti volti a realizzare un ingiusto profitto, senza però causare alcun danno.
Di qui, la conclusione dei Supremi giudici dell’assenza della truffa, dato che l’imprenditore si è limitato a fornire dati e indicazioni false in sede di
denunce obbligatorie e non altro. Dunque, in tal caso è configurabile il reato di evasione contributiva di cui all’articolo 37 della Legge n. 689/1981 e
non il diverso reato di truffa, per il quale è necessario che oltre alle false dichiarazioni concorrano anche artifici e raggiri di altra natura.
Roberta Moscioni
30/04/2013
Anche in:
ItaliaOggi, p. 24 – Non è truffa non versare l’indennità di malattia – Alberici
Parole chiave:
Truffa,appropriazione indebita,assegni familiari,Inps
Cartelle Archiviazione:
Diritto Penale
Altre indennitÃ
Il contributo per la revisione biennale delle cooperative
Il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito la misura del contributo che gli enti cooperativi devono versare per le spese di revisione per il
biennio 2013/2014.
Fissati con il decreto 7 febbraio 2013 (pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale†n. 89, del 16 aprile 2013), i diversi importi del contributo variano da un
minimo di euro 280 fino a euro 2.380, a seconda dei parametri stabiliti.
Si precisa che per gli enti cooperativi di nuova costituzione il termine del versamento è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
Per gli enti cooperativi iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2013 è previsto l’esonero dal pagamento.
Il versamento dovrà essere effettuato mediante modello F24, utilizzando i codici tributo: 3010 (contributo biennale; maggiorazioni del contributo, ad
esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie; interessi per il ritardato pagamento), 3011 (maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative
edilizie, interessi di riterdato pagamento) e 3014 (sanzioni).
Cristina Ricciolini
30/04/2013
Anche in:
ItaliaOggi, p. 30 – Coop, fissato il contributo di revisione
Parole chiave:
cooperative, contributo revisione, biennio 2013/2014
Cartelle Archiviazione:
Società cooperative
Diritto Penale | Lavoro
Diritto Societario
Tia per le seconde case. Ok al numero degli occupanti desunto dalla superficie
dell’immobile
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8383 depositata il 5 aprile 2013, ha affermato la legittimità di una norma regolamentare adottata da un
comune ai fini del calcolo della quota variabile della Tia e con la quale, in particolare, per le abitazioni occupate da non residenti, il numero dei
componenti il nucleo familiare viene induttivamente determinato sulla base della superficie dell’immobile.
Secondo i giudici di legittimità , il ricorso al metodo proporzionale basato sulla superficie del bene non è irragionevole nelle ipotesi in cui non sia
possibile conoscere il numero dei soggetti che utilizzano il bene; questo criterio, infatti, non comporta alcuna indebita variazione del criterio
impositivo tra le prime e le seconde case.
Ne discende che in detto contesto – continua la Suprema corte – spetta al contribuente l’onere di provare l’eventuale infondatezza della
presunzione secondo cui più ampia è la superficie, maggiore è il numero degli occupanti.
Eleonora Pergolari
30/04/2013
Anche in:
ItaliaOggi, p. 29 – Presunzioni lecite – Trovato – www.csm.it
Cartelle Archiviazione:
Contenzioso tributario
TARSU (Tia)
Ufficiale la proroga del 730/2013
Con il Dpcm del 26 aprile 2013, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale†n. 99 del 29 aprile 2013, slitta al 16 maggio 2013 il termine per presentare il
modello 730/2013 ai sostituti d’imposta, che, a loro volta, ottengono più tempo per la consegna ai dipendenti e pensionati della dichiarazione dei
redditi elaborata e del prospetto di liquidazione (la nuova data è fissata al 14 giugno 2013).
La proroga è in ragione dei ritardi verificatisi nella consegna dei modelli Cud 2013.
Nessuna conseguenza per l’appuntamento al 31 maggio 2013 per chi presenta il modello 730 tramite un Caf o un intermediario abilitato.
Gioia Lupoi
30/04/2013
Anche in:
fiscooggi.it – Extra-time per presentare il 730 al proprio sostituto d’imposta – r.fo.
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 18 – Più tempo per il 730 al sostituto – Morina, Morina – www.anclsu.com
ItaliaOggi, p. 28 – Prima proroga per il mod. 730 – Bongi – www.anclsu.com
Parole chiave:
proroga 730/2013,Cud 2013
Cartelle Archiviazione:
Modello 730
Scadenze
Letta blocca l’Imu e (forse) l’aumento Iva, in attesa della revisione del sistema tasse
Imu: “stop sui pagamenti di giugnoâ€. L’annuncio nel programma del neo presidente del Consiglio dei ministri, Enrico Letta, che ha ottenuto la fiducia
alla Camera.
Il congelamento della rata dà il via ad una “riforma complessiva” del sistema di imposte. E non è tutto. L’idea è di scongiurare anche l’aumento Iva
al 22% a partire dal 1° luglio 2013.
L’obiettivo dichiarato è quello della riduzione fiscale senza indebitamento, piano difficile ma non impossibile perché necessario.
Anche il lavoro è al centro del programma che, in proposito, va nella direzione della riduzione del cuneo fiscale. Sarà data priorità all’abbassamento
della tassazione del lavoro stabile, di quello sui giovani e sui neo assunti. E si penserà a sciogliere il nodo esodati.
Tanto altro nel programma, che tocca anche i temi del reddito minimo per le famiglie bisognose con figli piccoli e dell’abolizione del finanziamento
pubblico ai partiti.
Fisco
Fisco | Lavoro
Già fissato il primo provvedimento del nuovo Governo: eliminazione dello stipendio dei ministri parlamentari che esiste da sempre in aggiunta alla
loro indennità .
Gioia Lupoi
30/04/2013
Anche in:
ItaliaOggi, p. 23 – Imu e aumento Iva congelati – Cerisano
corriere.it – «Stop al pagamento dell’Imu sulla prima casa» Corsa contro il tempo, rischio caos con i Comuni – Savelli
lastampa.it – Letta: “Reddito minimo e congelamento dell’Imu†– Grignetti
Il Sole 24 Ore, p. 6 – Una riforma per l’Imu, uno stop all’Iva – Mobili – rassegnastampa.gabetti.it
Parole chiave:
cuneo fiscale,esodati,reddito minimo,finanziamento pubblico ai partiti,
Cartelle Archiviazione:
IVA
ICI/IMU
Lavoro
Licenziamento sproporzionato rispetto alla mancanza? Solo risarcimento e nessuna
reintegra
Un lavoratore ingiustamente licenziato viene giustificato dal Tribunale di Voghera, con ordinanza del 14 marzo 2013, dato che sulla base dei fatti
accaduti è emerso che le mancanze commesse dal dipendente licenziato per giusta causa fossero di gravità tale da non determinare una lesione
irrimediabile del vincolo fiduciario, così da non far sussistere gli estremi della “giusta causa†per il suo licenziamento definitivo.
A questo punto, però, il Tribunale ha dovuto stabilire l’esatta misura della sanzione da applicare trovandosi di fronte ad un caso tipico di
licenziamento illegittimo perchè privo del requisito di proporzionalità rispetto alla mancanza.
La strada percorsa dal Tribunale – del tutto conforme alla normativa e all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori come novellato dalla legge 28
giugno 2012 n. 92 – porta alla seguente conclusione:i fatti contestati non possono considerarsi insussistenti, ma si constata che per essi la
contrattazione collettiva non prevede l’applicazione di sanzioni conservative, pertanto è escluso che si possa ricorrere alla reintegrazione del posto
di lavoro, dato che inoltre non vi sono elementi per ritenere la natura discriminatoria del recesso.
Ne deriva così, secondo l’ordinanza del 14 marzo, che deve trovare applicazione il comma 5 del nuovo articolo 18, che prevede una sanzione
puramente economica (dalle 12 alle 24 mensilità ) prevista per tutte le “altre ipotesi†di insussistenza di giusta causa, come nel caso di specie, in cui
le mancanze addebitate non configurano la gravità tale da giustificare il recesso per violazione del principio di reciprocità di cui all’articolo 2106 del
Codice civile.Dunque, la società è condannata a risarcire il dipendente ingiustamente licenziato per aver commesso un fatto meno grave rispetto
alle mancanze contestate. Il licenziamento è, così, da considerarsi illegittimo senza però che ciò comporti la reintegrazione del lavoratore
dipendente dal momento che il fatto contestato sussiste e nel contratto collettivo manca una norma che sanzioni l’azienda con la riassunzione.
Posizione diametralmente opposta a quella, per esempio, del Tribunale di Bologna (decisione 15 ottobre 2012), secondo cui il fatto che porta alla
reintegra non è tanto quello “materiale” bensì il “fatto giuridico”.
Roberta Moscioni
30/04/2013
Anche in:
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 20 – Strada più stretta per il reintegro – Bottini – www.csm.it
Parole chiave:
Insussistenza giusta causa,indennità risarcitoria,Statuto lavoratori,
Cartelle Archiviazione:
Licenziamento
Lavoro
Siglato il CCNL Vigilanza privata
L’8 aprile 2013 Assiv, Legacoop Servizi, Federlavoro e Servizi – Confcooperative, AgciServizi, con Filcams Cgil e Fisascat Cisl, hanno siglato il
testo definitivo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, che ha validitÃ
dal 1° febbraio 2013 al 31 dicembre 2015.
Cristina Ricciolini
30/04/2013
Anche in:
eDotto – Rinnovi CCNL del 30/04/2013 – CCNL Vigilanza privata
Parole chiave:
rinnovo ccnl, vigilanza privata
Cartelle Archiviazione:
CCNL
Lavoro accessorio, la notifica a carico del committente
Istruzioni operative sul lavoro occasionale accessorio dopo la riforma Fornero (legge n. 92/2012) sono fornite dall’Inail con la circolare n. 21, del 24
aprile 2013 (documento commentato dalla carta stampata, ma non pubblicato ufficialmente), nella quale si specifica che l’obbligo della
comunicazione preventiva, per avvio della prestazione o in caso di eventuali variazioni, resta a carico del committente.
Diversi i canali di comunicazione a seconda del canale di distribuzione dei buoni lavoro:
– per i voucher cartacei emessi dalle sedi Inps la comunicazione va fatta direttamente all’Inail;
– per i voucher emessi dai tabaccai abilitati, dagli uffici postali, dagli sportelli delle Banche popolari e per i voucher gestiti con procedura telematica
dal sito Inps, la comunicazione è destinata direttamente all’Inps, con invio in tempo reale all’Inail.
La circolare informa che i due Istituti stanno formalizzando un accordo per semplificare gli adempimenti a carico del datore di lavoro.
Restano invariate le aliquote per le imprese familiari, pari al 4% nei buoni lavoro per il pagamento dei premi assicurativi, pari al 7% per le altre
tipologie di lavoro.
Cristina Ricciolini
30/04/2013
Anche in:
ItaliaOggi, p. 31 – Voucher a notifica preventiva – Cirioli – www.anclsu.com
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 20 – Per i voucher avviso dell’Inps all’Inail – Toriello – www.inps.it
Parole chiave:
lavoro accessorio, istruzioni Inail, notifica
Cartelle Archiviazione:
Prestazioni di lavoro occasionale e accessorio
Inail