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Edicola del 12/07/2013
Zone franche urbane, si attende il bando per le agevolazioni
Pubblicato in “Gazzetta Ufficiale†il decreto del 10 aprile 2013, del Ministero dello sviluppo economico, che indica condizioni, limiti, modalità e
termini di decorrenza delleagevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccoleimprese localizzate nelle Zone franche urbane delle
regionidell’Obiettivo «Convergenza».
Le imprese collocate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e nei comuni della provincia Carbonia-Iglesias possono usufruire di benefici
fiscali e contributivi consistenti nell’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’imposta regionale sulle attività produttive, dall’imposta municipale propria
per i soli immobili siti nelle Zfu e nell’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
I soggetti richiedenti, in possesso dei requisiti riepilogati nel decreto, potranno accedere alle agevolazioni – previa pubblicazione di apposito bando
che sarà predisposto dal Ministero dello sviluppo economico – presentando un’istanza nella quale dovrà essere indicato l’importo delle agevolazioni
complessivamente richiesto e dichiarato l’ammontare delle eventuali agevolazioni ottenute a titolo di “de minimis†nell’esercizio finanziario in corso
alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.
Cristina Ricciolini
12/07/2013
Anche in:
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 15 – Zone franche: «count down» per il bando – M.Pri.
Parole chiave:
zone franche urbane, benefici, bando
Cartelle Archiviazione:
Agevolazioni
Lavoro autonomo occasionale, nessuna ritenuta se i compensi percepiti sono pari alle
spese
Un altro passo concreto verso il percorso di semplificazione degli adempimenti tributari è stato compiuto dall’Amministrazione finanziaria con la
risoluzione n. 49 dell’11 luglio 2013.
Il documento di prassi, nell’ottica di snellire gli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti, precisa quanto segue:se un lavoratore autonomo
occasionale viene incaricato di svolgere una prestazione per la quale non percepisce alcun compenso a titolo personale, ma solo il rimborso delle
spese di viaggio, vitto e alloggio, non deve operare alcuna ritenuta d’acconto sulle somme percepite se il rimborso ottenuto è pari alle spese
sostenute. Ciò vale sia nel caso in cui il percipiente sia residente in Italia sia nel caso risulti fiscalmente non residente. Lo stesso lavoratore
percipiente, inoltre, non è poi obbligato a riportare i compensi percepiti e le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi.
Analoga semplificazione è prevista dall’Agenzia anche per quanto riguarda il soggetto che eroga i compensi: nel caso di specie una Fondazione
che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e assicura l’apporto di ricercatori italiani d’eccellenza ad istituti esteri.
Per il Fisco, anche la Fondazione, per non essere gravata dall’onere di effettuare e versare la ritenuta alla fonte in ipotesi di attività occasionali di
carattere sostanzialmente gratuito (compenso pari alle spese sostenute), non è tenuta ad assoggettare alla ritenuta, di cui all’articolo 25 del Dpr n.
600/1973, i rimborsi erogati. L’esonero vale anche nel caso in cui le spese sono state sostenute anticipatamente dallo stesso Istituto. Per il
committente resta ferma solo la rilevanza dei costi ai fini dell’Irap.
Ovviamente la semplificazione non vale nel caso in cui il compenso erogato/percepito eccede le spese strettamente necessarie per lo svolgimento
dell’attività occasionale, perché in tal modo verrebbe meno il carattere gratuito della prestazione. Di conseguenza, la stessa dovrebbe essere
correttamente ricondotta nella fattispecie del reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile alla ritenuta alla fonte.
Roberta Moscioni
12/07/2013
Anche in:
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 15 – Niente ritenuta d’acconto se c’è solo il «recupero» spese – Morina, Morina – www.anclsu.com
ItaliaOggi, p. 25 – Addio alle ritenute – Bongi – www.anclsu.com
nuovofiscooggi.it – Lavoro occasionale degli speakers. Nessuna ritenuta sui rimborsi spese
Parole chiave:
Lavoro autonomo occasionale,ritenuta alla fonte,rimborso spese,
Agevolazioni