NEWS ANCL CASERTA
Edicola del 24/07/2013
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L’Errore nella dicitura del bonifico non pregiudica il bonus ristrutturazione se la
motivazione è chiara
Nel rispondere ad una richiesta avanzata dall’Agefis (Associazione dei geometri fiscalisti), circa la corretta applicazione della detrazione fiscale del
50% sulle spese di ristrutturazione sostenute nell’anno 2012, la Direzione regionale delle Entrate del Piemonte, con consulenza giuridica n. 901-
6/2013 del 19 luglio 2013 (documento trattato dagli organi di stampa), specifica quanto segue:
– anche nel caso in cui le ricevute dei bonifici per le spese sostenute nel 2012, presentate dai clienti in sede di dichiarazione dei redditi 2013, non
riportino il riferimento di legge corretto – cioè il richiamo all’articolo 16-bis del Tuir – ma, riferimenti normativi diversi – per esempio, il richiamo
all’articolo 1, comma 1, della legge n. 449/1997 o alla legge n. 214/2011 – il bonus fiscale del 50% può comunque essere applicato.
C’è solo una condizione che deve essere rispettata: la causale del bonifico deve essere ben specificata. La motivazione del pagamento deve
evidenziare che la spesa è stata sostenuta per lavori di ristrutturazione edilizia e l’errore nella dicitura non deve impedire alla banca o alla posta di
effettuare la ritenuta del 4% sull’importo accreditato all’impresa. Il bonifico “parlante†deve contenere tutti gli altri elementi fondamentali quali: la
causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, la partita Iva/codice fiscale del soggetto ricevente il bonifico. Il tal caso,
l’imprecisione riguardante il riferimento normativo può essere trascurata.
La precisazione si è resa necessaria anche a seguito del fatto che molte volte gli errori sono stati indotti da una modulistica non esatta che non
poteva essere corretta dal contribuente. Cosa che in molti casi ha portato ad una penalizzazione dello stesso, soprattutto dopo la stretta introdotta
dalla risoluzione n. 55/E/2012, che ha stabilito che in caso di bonifico carente, il contribuente perde il diritto all’agevolazione fiscale, se non è in
grado di produrre un nuovo bonifico corretto.
Roberta Moscioni
24/07/2013
Anche in:
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 15 – La causale non blocca il bonus – Dell’Oste – rassegnastampa.gabetti.it
Parole chiave:
ristrutturazioni edilizie,causale incompleta,bonifico parlante,ritenuta d’acconto 4%
Cartelle Archiviazione:
Agevolazioni fiscali
Immobili
Corte Ue: l’uso privato dell’immobile societario senza corrispettivo non costituisce
locazione esente da Iva
Con sentenza pronunciata il 18 luglio 2013 relativamente alle cause riunite C-210/11 e C-211/11, la Corte di giustizia Ue ha precisato che gli articoli
6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della Sesta Direttiva IVA n. 77/388/CEE devono essere interpretati nel senso di
impedire che costituisca una locazione d’immobile esente “la messa a disposizione di una parte di un bene immobile, appartenente a una persona
giuridica, per l’uso privato da parte del gestore di quest’ultima, senza che sia previsto a carico dei beneficiari, a titolo di corrispettivo per l’utilizzo di
tale immobile, un canone di locazione pagabile in denaroâ€; a tale riguardo – continuano i giudici europei – è ininfluente il fatto che, alla luce della
normativa nazionale relativa all’imposta sul reddito, tale messa a disposizione sia considerata come un beneficio in natura derivante
dall’esecuzione, da parte dei suoi beneficiari, del loro compito statutario o del loro contratto d’impiego.
In particolare, la circostanza che la totale o parziale messa a disposizione dell’immobile interamente destinato all’impresa, a favore dei gestori, degli
amministratori o dei soci di quest’ultima, presenti o meno un nesso diretto con la gestione dell’impresa va considerata come irrilevante per
determinare se tale messa a disposizione rientri nell’esenzione prevista.
In definitiva, la concessione di un immobile della società ad uso privato e senza corrispettivo, non può essere assimilata a una locazione esente da
Iva, e ciò anche qualora la normativa sull’imposizione diretta configuri tale uso come un compenso in natura per i beneficiari.
Eleonora Pergolari
24/07/2013
Anche in:
ItaliaOggi, p. 24 – Immobili, tassato l’uso dei terzi – Ricca – rassegnastampa.gabetti.it
Parole chiave:
Agevolazioni | Immobili
Diritto Internazionale | Immobili | Fisco
locazioni esenti da Iva, Corte Ue, uso privato, immobile societario
Cartelle Archiviazione:
Disposizioni comunitarie
Locazioni
IVA
Appalti. Rivalsa sul credito Iva solo dopo la fatturazione
Respingendo il ricorso di un appaltatore, che aveva chiamato in giudizio l’appaltante per ottenere subito l’Iva in rivalsa anche prima dell’emissione
della fattura, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17876 del 23 luglio 2013, sancisce che il credito Iva non sorge automaticamente solo in
virtù del fatto che la prestazione sia stata resa.
La Seconda sezione civile, avvalorando la pronuncia dei giudici di merito, ha precisato che nel caso di prestazioni di servizi, che rientrano appunto
tra le operazioni imponibili, per far emergere la base imponibile dell’imposta dovuta è necessario che venga emessa una fattura da parte del
prestatore d’opera per un importo pari all’ammontare del corrispettivo. In più, il soggetto che ha effettuato la prestazione è tenuto ad addebitare
l’imposta, a titolo di rivalsa, al committente che è tenuto al pagamento.
Dunque, solo con l’emissione della fattura si crea “l’evento generatore anche del credito di rivalsa Iva, autonomo rispetto al credito per la
prestazione, ma a esso soggettivamente e funzionalmente connessoâ€. Per cui non è possibile che il prestatore di servizi possa rivalersi dell’imposta
nei confronti del committente senza che prima abbia emesso la fattura.L’esercizio del diritto di rivalsa è, dunque, sempre subordinato all’emissione
della fattura anche se la legge prevede che l’esecutore dei lavori possa emettere tale documento sia al momento in cui riceve il compenso che al
momento della prestazione del servizio.
Roberta Moscioni
24/07/2013