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Edicola del 02/08/2013

Decreto energia, il Senato approva!

Il decreto energia è legge, prossima è la pubblicazione in “Gazzetta”.

Dunque, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 i privati potranno ottenere l’ecobonus incrementato al 65% sugli interventi di riqualificazione

energetica, che torna a ricomprendere la sostituzione delle caldaie, l’installazione delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici

a bassa entalpia. La detrazione dall’Irpef del 65% della spesa sostenuta avverrà con una rata l’anno per dieci anni. Nell’ecobonus rientrano anche

la rimozione dell’amianto dagli edifici, l’adeguamento antisismico per le abitazioni principali e per le imprese, nelle zone più a rischio, e i lavori di

depurazione delle acque contaminate da arsenico.

Una novità si registra anche per il bonus sulle ristrutturazioni – detrazione dall’Irpef del 50% delle spese attraverso una rata l’anno per dieci anni –

che varrà anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (bonus mobili, con tetto di spesa di 10 mila euro) destinati all’arredamento di

immobili ristrutturati. Il tetto dei 10mila euro è aggiuntivo rispetto a quello di 96 mila euro per le spese di ristrutturazione.

Nel corso della seconda lettura alla Camera, il dl ha imbarcato l’obbligatorietà dell’Attestato di prestazione energetica (Ape), a pena di nullità del

contratto, in caso di compravendite di immobili e locazioni. La previsione nuocerà sicuramente ad un mercato già messo alla prova, come quello

delle locazioni immobiliari. Del problema si è caricata la Commissione finanze del Senato, che ha inserito al decreto del Fare, un emendamento ad

hoc, per stemperare la portata dell’obbligo, tuttavia intercorrerà un lasso di tempo fisiologico prima che il decreto del Fare arrivi in Gazzetta, durante

il quale si vedranno i danni della norma in questione.

Si ricorda, infine, che la legge approvata impone al Governo di rendere strutturali gli incentivi in oggetto, anche se potranno variare le aliquote di

sconto.

Gioia Lupoi

02/08/2013

Anche in:

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 17 – Ecobonus, sconto allargato – De Stefani

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 17 – L’Aiuto per i mobili copre anche i grandi elettrodomestici – L.D.S.

lastampa.it РIl decreto Ecobonus ora ̬ legge Sconti da frigo a condizionatori

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 17 – L’Ipoteca dell’”Ape” sulla validità degli accordi – Sa. Fo.

ItaliaOggi, p. 22 – Ecobonus, l’Ape è obbligatoria – Migliorini

Parole chiave:

Decreto energia,ecobonus,ristrutturazioni,amianto,adeguamento antisismico,bonus mobili,Ape,attestato di prestazione energetica

Cartelle Archiviazione:

Agevolazioni fiscali

Oneri detraibili

Finte ingiunzioni di pagamento in nome del Fisco

L’Agenzia delle entrate, con comunicato stampa datato 1 agosto 2013, allerta i contribuenti che hanno ricevuto degli avvisi contenenti delle

ingiunzioni di pagamento da parte dell'”Esattoria Agenzia riscossioni – Ufficio entrate di Roma”.

Infatti, non trattasi di comunicazioni ufficiali da parte dell’amministrazione fiscale, bensì di avvisi inviati da una società privata di recupero crediti, la

quale, proprio per trarre in inganno i cittadini, si avvale anche di un sito internet con un’impostazione simile a quella delle Entrate.

L’Agenzia invita i potenziali destinatari di questa tipologia di raggiro a esporre denuncia presso qualsiasi ufficio delle Entrate e alle forze di Polizia e

ricorda appunto il proprio sito ufficiale (www.agenziaentrate.gov.it).

Daniela Vichi

02/08/2013

Anche in:

fiscooggi.it – Finte ingiunzioni di pagamento per ingannare i contribuenti – r.fo.

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 19 – Finte ingiunzioni a nome dell’Agenzia

ItaliaOggi, p. 23 – Il Fisco allerta su finte ingiunzioni

Cartelle Archiviazione:

Fisco

Agevolazioni | Fisco

Fisco

Apertura del Fisco con la 26/E: deduzione più facile per le perdite su crediti

A seguito delle modifiche normative apportate dal Dl 83/2012, convertito con la Legge 134/2012, all’articolo 101, comma 5, del Tuir, l’Agenzia delle

Entrate è intervenuta pubblicando la circolare n. 26 del 1° agosto 2013, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al nuovo regime di

deducibilità fiscale delle perdite su crediti in vigore dal periodo d’imposta 2012.

Si tratta di un vero e proprio vademecum di ben 32 pagine atteso già da tempo: sarebbe stato molto più opportuno, infatti, se il chiarimento su come

operare correttamente la deduzione delle perdite su crediti fosse arrivato in anticipo per consentire l’esatto calcolo dei versamenti di giugno. Al di là,

della scadenza ormai passata, l’intervento è comunque fondamentale per i contribuenti, che così hanno a disposizione istruzioni chiare sulle

modalità di calcolo del reddito d’impresa, mettendosi al riparo da eventuali contestazioni avanzate dagli uffici accertatori.

In base al vecchio articolo 101, comma 5, del Tuir, fino al 2011 la perdita su crediti poteva essere portata in deduzione dalla società creditrice solo

in presenza di elementi certi e precisi.

Con le modifiche normative introdotte al citato comma 5, vi sono ora dei casi particolari in cui tali elementi possono essere considerati

automaticamente realizzati.Si tratta delle ipotesi in cui il credito: è di modesta entità ed è scaduto da almeno sei mesi; è prescritto; rientra in un

accordo di ristrutturazione omologato ai sensi dell’articolo 182-bis della legge fallimentare; è cancellato in bilancio per un evento estintivo.

Dunque a partire dall’anno d’imposta 2012, cioè con il nuovo modello Unico 2013, alcune perdite su crediti potranno essere dedotte in via

automatica senza dover effettuare alcuna dimostrazione aggiuntiva circa il loro stato.

Riguardo alla rilevanza del riferimento agli elementi certi e precisi, la circolare indica la necessità di ricorrere ad una valutazione caso per caso

dell’idoneità di tali elementi al fine di dimostrare la definitività della perdita, tenendo in considerazione il contesto in cui la stessa è maturata. Nelle

istruzioni agenziali, dunque, si forniscono alcune linee guida per individuare quando si è in presenza o meno delle effettive condizioni di

deducibilità, facendo una distinzione tra le perdite determinate tramite un processo valutativo interno e quelle originatesi a seguito di un atto

realizzativo.

Tra gli altri chiarimenti resi ce ne sono alcuni che evidenziano una vera e propria apertura da parte dell’Agenzia delle Entrate circa la rilevanza

fiscale delle scelte operate dalle imprese. Viene, per esempio, affermata la legittimità della deduzione in presenza di atti dispositivi, come cessioni a

terzi, remissioni e transazioni, molte volte oggetto di contestazione da parte dei verificatori.

Altre importanti precisazioni riguardano anche le procedure concorsuali. Al riguardo, si stabilisce la possibilità (al verificarsi di particolari condizioni)

di dedurre le perdite su crediti verso fallimenti anche in anni successivi all’apertura della procedura concorsuale. Inoltre, si specifica che per l’esatta

individuazione dell’anno in cui va dedotta la perdita su crediti – nel caso in cui il debitore sia soggetto ad una procedura concorsuale – occorre far

riferimento alle ordinarie regole di competenza.

Roberta Moscioni

02/08/2013

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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