OGGETTO ACCONTO IMU 2024 – VERSAMENTO ENTRO IL 17 GIUGNO

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ANNO 2024
RF071
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OGGETTO ACCONTO IMU 2024 – VERSAMENTO ENTRO IL 17 GIUGNO
RIFERIMENTI ART. 1 CO- 738-783 L. 160/2019; ART. 78, CO. 3, DL n. 104/2020; ART. 5-DECIES, DL n. 146/2021
CIRCOLARE DEL 23/05/2024
Sintesi: il prossimo 16 giugno scade il termine per il versamento della 1° rata dell’IMU dovuta per il 2024.
A tal fine merita evidenziare quanto segue:
– occupazioni abusive: sono esenti dall’imposta gli immobili per i quali sia stata presentata regolare
denuncia penale di occupazione abusiva
– abitazione principale: se i coniugi risiedono in immobili diversi (nel medesimo Comune o meno),
l’esenzione si applica in via autonoma per ciascuno di essi
– pensionati residenti all’estero: se in possesso di pensione maturata in regime di convenzione
internazionale l’imposta è ridotta al 50%.
Inoltre, si ricorda che la regione Friuli-Venezia Giulia ha disciplinato autonomamente l’imposta (cd. “ILIA”).
Entro il prossimo 17 giugno (il 16/06/2024 cade di domenica) scade il termine per il versamento della
1° o unica rata IMU 2024. Di seguito, il consueto riassunto degli obblighi di versamento.
VERSAMENTO DELL’ACCONTO IMI 2024
Il versamento dell’IMU per l’anno 2024 è dovuto come segue:
Modalità Scadenza Quantum Base di calcolo
2 rate
acconto 17/06/2024
imposta del primo 1°
semestre 2024
(50% dell’IMU 2022 in
caso di possesso per
tutto il 1° semestre)
Aliquote/detrazioni previste per il 2023
(anno precedente), anche laddove il
Comune abbia già deliberato le nuove
aliquote prima del 16/06/2024
saldo 16/12/2024 Imposta per l’intero
anno 2024
Delibere (aliquote, detrazioni, assimilazioni a
1° casa, ecc.) pubblicate sul sito del MEF
entro il 28/10/2024 (*)
N.B: in caso:
– di mancata pubblicazione nei termini
– nell’anno si applicano le aliquote “base”
(e non più quelle vigenti l’anno precedente).
(*) Per il solo 2023 il termine di pubblicazione era stato differito al 15/01/2024 dall’art. 1, co. 72, Legge di Bilancio 2024.
In alternativa è possibile versare in soluzione unica entro il 17/06/2024 (soluzione sconsigliata posto
che non considera eventuali modifiche che potrebbero introdurre le delibere comunali pubblicate dal MEF entro
il prossimo ottobre 2024)
Enti non commerciali: per gli immobili per i quali non opera l’esenzione, versano l’IMU in 3 rate di cui
– 1° e 2° rata (Acconti): da versare alle stesse date di cui sopra nella misura del 50% ciascuna, calcolata
sull’imposta dell’anno precedente (2023)
– 3° rata (Conguaglio): da versare entro il 16/06 dell’anno successivo (16/06/2025) a quello di imposizione.
Discipline regionali: i seguenti enti territoriali hanno disciplinato in modo autonomo l’imposta:
– Regione Friuli Venezia Giulia: con la recente introduzione della cd. “ILIA” (per i relativi versamenti col
mod. F24 vanno utilizzati i codici tributo istituiti dalla RM 10/2023)
– Provincia autonoma di Trento: con la cd. “IMIS”
– Provincia autonoma di Bolzano: con la cd. “IMI”
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IMU – DISPOSIZIONI GENERALI
Il presupposto impositivo dell’IMU è costituito dal possesso di un immobile in Italia a titolo di
proprietà o altro diritto reale ( usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).
In caso di comproprietà, ciascun contitolare è obbligato in via autonoma (e deve tenere conto delle
condizioni oggettive e soggettive personali)
ALCUNE REGOLE PARTICOLARI
Immobili
in leasing
Per gli immobili concessi in leasing (anche da costruire o in corso di
costruzione) soggetto passivo è l’utilizzatore a decorrere dalla data della
stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.
Aree demaniali Nel caso di concessione di aree demaniali (es: stabilimento balneare)
soggetto passivo è il concessionario (gestore del locale)
Estero Per gli immobili situati all’estero è dovuta l’Ivie (che sostituisce l’Imu).
CONIUGE ASSEGNATARIO DELLA CASA FAMILIARE
Nelle seguenti situazioni sorge un diritto ad utilizzare la casa “familiare” rilevante ai fini IMU:
successione
ereditaria
con l’apertura della successione, al coniuge superstite (non già separato) è riservato il
diritto (reale) di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, “anche ove
concorra con altri chiamati” – art. 540 c.c. – (i figli)
Soggetto passivo Imu risulta, dunque, il solo coniuge superstite (per il quale si
configura l’esenzione per abitazione principale), non anche i figli (per quanto diventino
proprietà ripercuote di tale abitazione)
separazione
legale
In presenza di separazione legale (Circ. MEF 1/DF/2020):
a) in presenza di figli minori / maggiorenni non economicamente autosufficienti: il
giudice assegna con provvedimento un diritto (personale, non reale) di
abitazione
b) in caso contrario (assenza di figli o figli maggiori d’età economicamente autonomi):
 il giudice non dovrebbe emettere un Provvedimento di assegnazione
dell’abitazione [“la casa coniugale non può essere assegnata ad uno dei due coniugi
a titolo di contributo al mantenimento, in sostituzione dell’assegno di mantenimento,
non avendo l’assegnazione una funzione assistenziale (Cass. 22/03/2007 n. 6979)”]
 in ogni caso l’individuazione della “casa familiare” effettuata dal Giudice non è
sindacabile da parte del Comune, a prescindere:
– dalla eventuale proprietà in capo a terzi (es: i nonni)
– e dai requisiti di residenza/dimora dell’assegnatario (irrilevanti ai fini Imu)
Esempio: marito possiede il 100% dell’ex casa familiare assegnato dal giudice alla moglie:
– soggetto passivo IMU è la moglie (anche se non titolare di un “diritto reale”), non il marito proprietario
– per la quale opera l’assimilazione ad abitazione principale (scatta, dunque, l’esenzione IMU)
Il Comune può contestare l’imposta al marito nel solo caso in cui un giudice revochi il precedente
provvedimento (es: i figli maggiorenni non convivono più col coniuge separato; questo si risposa; ecc.)
FABBRICATI ESENTI DA IMU
Di seguito le fattispecie in cui gli immobili risultano esenti dall’imposta.
ABITAZIONE PRINCIPALE
In relazione all’abitazione principale, l’IMU:
a) non è dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze (anche in caso di assegnazione
da parte di cooperativa a proprietà divisa)
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PERTINENZE: l’esenzione si applica ad 1 sola unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7
(anche se accatastate unitariamente all’abitazione); ulteriori pertinenze sono soggette all’aliquota ordinaria.
I Comuni non possono regolamentare l’individuazione delle pertinenze.
Esempio: un C/2 (cantina) risulta accatastata unitamente all’A/3: l’esenzione spetta solo per eventuali C/6
(box) e C/7 (tettoie), ma non per un secondo C/2 (soffitta). Se accatastate unitariamente, prima si calcolata
la relativa rendita (con stima di un tecnico) e, poi, si assoggetta ad Imu una delle due unità (quella inferiore).
N.B.: il requisito viene meno se la distanza tra box ed abitazione è tale che la durevolezza del vincolo
pertinenziale può essere rimosso “secondo la convenienza del contribuente” (Cass. n. 15668/2017).
b) ad eccezione delle unità immobiliari “di lusso”, individuate dalle categorie catastali A/1, A/8, A/9
Abitazione principale “di lusso”: continua a trovare applicazione la detrazione di € 200 (non modificabile
dal Comune) rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione (le pertinenze (nel
limite di 1 per singola C/2, C/6 e C/7) fruiscono del medesimo trattamento dell’abitazione principale).
CONCETTO DI “ABITAZIONE PRINCIPALE” (co. 741, L. 160/2019): si tratta dell’immobile nel quale:
1) sia il possessore che il suo nucleo familiare
2) dimorino abitualmente (requisito sostanziale) e abbiano la residenza anagrafica (requisito formale);
Così, non fruisce dell’esenzione l’unità per la quale si possa dimostrare la dimora abituale ma non risulti
quale abitazione principale nei registri anagrafici.
Non sono richiesti ulteriori requisiti; pertanto si ritiene esente anche l’unità “ad uso promiscuo” (per la dimora
abituale e per l’a propria attività d’impresa/professionale) – Interpello Comune di Roma n. 8/2017.
Se il nucleo familiare ha la dimora abituale e la residenza in immobili diversi (nello stesso Comune o meno)
l’esenzione IMU per l’abitazione principale (non di lusso) opera per 1 solo immobile, a scelta del contribuente.
N.B.: Coniugi con abitazioni diverse: la Corte Costituzionale (Sent. n. 209/2022) ha sancito:
 l’illegittimità della prima condizione
 mantenendo solo la seconda, da verificare autonomamente in capo a ciascun coniuge.
Ciò implica il venir meno del disposto riferito al nucleo che non dimori abitualmente/risieda nel medesimo
immobile. In tal caso, infatti, ponendo il caso dei coniugi che risiedono in immobili diversi:
– ciascuno di essi può applicare l’esenzione sull’immobile posseduto dove dimori abituale e risulti risiedere
– senza che i medesimi requisiti vadano soddisfatti anche dall’altro coniuge.
Casistica: in assenza di chiarimenti ufficiali, tale impostazione conduce alle seguenti soluzioni, riferite al caso
di due coniugi che vivono in appartamenti ubicati in via Roma (marito) e viale Zara (moglie):
Immobile Possesso ESENZIONE Notr
Caso 1 V

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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