A.N.P.A.R. (Associazione Nazionale per l’Arbitrato & la Conciliazione)
 Come tutte le cose italiane si sta generando una confusione sulla circolare emanata dalla ministero della Funzione Pubblica sul se i dipendenti pubblici possono o meno essere destinati a risolvere controversie in materia civile e commerciale ai sensi degli art. 2 e 5 del D. Lsg. 28/2010. Si stanno esprimendo tante opinioni. Come ad esempio la circolare: è “equivoca” ….. “non si capisce in alcuni punti”…. “non è chiara” e come tutte le cose chi ne paga le conseguenze sono gli indecisi che spesso ascoltano le parole di chi ha altri interessi da salvaguardare. L’A.N.P.A.R. il problema l’ha risolto da sola da oltre due anni. Lo testimonia il fatto che lo stesso ministero di Giustizia ha autorizzato (vedi quelle pubblicate fra le news), con le opportuni osservazione, i propri dipendenti allo svolgimento dell’attività   (vedi cancellieri e personale di alt! ri settori con esclusione di giudici e giudici di pace). A leggere bene le tantissime lettere che l’organismo autonomo dell’A.N.P.A.R riceve in materia d’incompatibilità , appare subito evidente che la prima confusione che si fa è quelle di parlare di “‘esercizio di attività professionale extra lavoro dipendente” così non è! Chi ha eseguito “veramente e attentamente” un corso per diventare mediatore dovrebbe sapere che il mediatore è un “freelance” che offre la propria “DISPONIBILITA'” – a risolvere per conto dell’organismo – al quale è iscritto – una controversia. L’autorizzazione dunque, così come ha fatto l’A.N.P.A.R, deve essere richiesta alla pubblica amministrazione  – non tanto dal dipendente o anche dal dipendente o meglio ancora unitamente – dall’organismo che “acce! tta la disponibilità di quel mediatore”  a risolvere controversie, possibilmente, fuori orario di lavoro. E’ palese che l’organismo non può designare a risolvere una controversia, per esempio, nei confronti di un Comune chiamato a mediare se il mediatore designato risiede in quel Comune medesimo .Questo non significa però che all’organismo non può designare quel mediatore in una controversia contro un Comune diverso. Ma c’è di più, cosa dovrebbe fare l’organismo nel caso in cui sono le parti concordemente a scegliere per mediatore un soggetto che è anche pubblico dipendente? Secondo me l’organismo NON PUO’ esimersi dal NON designare il mediatore scelto.
Il problema è uno solo – dice PECORARO responsabile legale dell’organismo dell’A.N.P.A.R. – . gli uffici legali interni, là dove esistenti e i professionisti esterni, che fino a ieri e forse ancora oggi hanno fatto “affari con la pubblica amministrazione”, banche ed assicurazioni” hanno in mente un solo ed unico interesse: far fallire la mediazione o inventarsi incompatibilità inesistenti, pur di mantenere inalterati i propri privilegi e spesso, forse anche con la complicità anche di qualche organismo pubblico e/o privati nati o nascono per l’occorrenza.
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