A.N.P.A.R (associazione nazionale per l’arbitrato & la conciliazione dal 1995)

www.anpar.it                    info@anpar.it  

Dal tribunale di Lamezia Terme, giudice Dott.ssa Giusi Ianni, arriva una  sentenza
che sconcerta  i detrattori della mediazione civile e commerciale.  All’ignaro cittadino, dice Pecoraro dell’ANPAR, sono state consigliate scelte sbagliate, come ad esempio quella di rinunciare  senza che il proprio cliente sapesse nulla alla mediazione. Questo e’ un fatto deontologicamente gravissimo messo in atto da chi la giustizia  la dovrebbe saper ben interpretare.  Quanto affermato dal giudice  Ianni nella nell’ordinanza ,”La norma, invero, e’ ancora valida ed efficace al momento dell’emanazione della presente ordinanza, non essendo stata depositata ne’ pubblicata la preannunciata sentenza che ne ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale per eccesso di delega” , rispetta in pieno quanto  dal me scritto all’indomani dello scarno comunicato della Consulta.   
Ma c’e’ di piu’, come giustamente  rileva  un nostro docente  Avv. Maurizio Rossi il quale afferma che, secondo lui, nella citata ordinanza “oltre alla pleonastica affermazione della operativita’ della obbligatorieta’ della mediazione in attesa della pubblicazione della sentenza della corte costituzionale, va positivamente stigmatizzata anche con riferimento al dispositivo finale laddove in modo specifico dice che “ove nelle more dovesse essere pubblicata la sentenza della corte costituzionale- l’invito deve essere considerato come mediazione demandata ai sensi dell’art. 5 comma 2 (e non comma 1 come per l’obbligatorietà) rimanendo comunque vincolante ai fini delle ripercussioni ex art. 116 c.p.c. a carico delle parti che non dessero seguito al procedimento di mediazione.
Si prega divulgare fra i cittadini il presente comunicato.
Ufficio stampa
A.IANNO 

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *