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Legge di stabilità 2016 – Esonero contributivo autotrasportatori e assunzioni a tempo indeterminato
Lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2016 prevede l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi.
Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato decorrenti dal 1º gennaio 2016, con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, il co. 178 della Legge di Stabilità riconosce, infatti, per un periodo massimo di 24 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.
Sono esclusi dal novero dei rapporti incentivati, come per il passato, i contratti di apprendistato e quelli di lavoro domestico.
Inoltre, lo sgravio contributivo non spetta per le assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non è riconosciuto con riferimento ai lavoratori per i quali il beneficio in argomento sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
Sono escluse dal beneficio, anche le assunzioni di lavoratori con i quali i datori di lavoro, considerando anche le società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, abbiano comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti il 1° gennaio 2016.
Il beneficio, si ricorda, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente.
Per i datori di lavoro del settore agricolo (co. 179), le disposizioni di cui sopra nel rispetto dei limiti finanziari individuati si applicano alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, contratti di apprendistato esclusi, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016. Il beneficio è escluso per i lavoratori che nell’anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di

giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all’anno 2015. Lo sgravio nel settore agricolo è riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Infine, la Legge di Stabilità, innovando la precedente disciplina, prevede che il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preserva il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
Sgravio Nuove Assunzioni al SUD
E’ contenuta in un emendamento al disegno di legge di Stabilità 2016, proposto dal Governo e approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, la soluzione alla questione sullo sgravio per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno. L’emendamento prevede l’estensione dell’incentivo anche per le assunzioni effettuate nell’anno 2017 nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, con possibilità di aumentare la durata temporale e la misura. L’estensione non sarà automatica: occorrerà attendere un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Sarà il Governo con un successivo decreto, da emanarsi entro marzo 2016, a stabilire l’incremento dello sgravio per le nuove assunzioni al Sud. E’ stata questa, alla fine, la scelta dell’Esecutivo per regolare in maniera più vantaggiosa lo sgravio assunzioni nel Mezzogiorno rispetto a quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016 per la generalità dei datori di lavoro.
La modifica è stata proposta dal Governo con un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera in sede di esame del disegno di legge di Stabilità 2016, A.C. 3444.
L’emendamento al provvedimento – che ha concluso l’iter presso le diverse commissioni della Camera e si accinge a ricevere il via libera definitivo dell’Aula – contiene misure per favorire la ripresa degli investimenti nel Mezzogiorno e tra esse quelle relative alle assunzioni a tempo indeterminato.
Esonero contributivo autotrasportatori
La legge di Stabilità 2016, tra le varie misure previdenziali, prevede anche un esonero contributivo per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli rientranti nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 561/2006.
La disposizione in questione fa riferimento al trasporto su strada di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate oppure al trasporto su strada di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro

tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine. Il comma 651 della Legge di Stabilità fa, infatti, esplicito rimando ai conducenti che esercitano la propria attività con veicoli cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006, relativo – si ricorda – all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada al fine di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale, nonché ottimizzare il controllo da parte degli Stati membri.
Nel dettaglio, a decorrere dal 1º gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, per i conducenti che esercitano la propria attività con i veicoli di cui sopra, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, l’esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nella misura dell’80 per cento.
L’esonero contributivo è riconosciuto dall’ente previdenziale in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Laddove le risorse stanziate risultino insufficienti, in seguito ad una valutazione anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’esonero, l’ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, rendendone immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
L’ente previdenziale provvede, inoltre, al monitoraggio delle minori entrate, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Si ricorda, che per l’utilizzo dell’Esonero Contributivo, restano in vigore i seguenti requisiti Fondamentali:
1) Rispetto del C.C.N.L.;
2) Rispetto delle Norme ed Adempimenti in materia di Sicurezza dei Posti di Lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
3) Rispetto della Regolarità Contributiva (DURC Interno).
Per qualsiasi chiarimento rimaniamo a Vs. disposizione.
Cordiali Saluti
Una Produzione a Cura del
Consiglio U.P. ANCL SU di Caserta

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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