ANCLCASERTANEWS
|Diritto Civile | Diritto Societario |Fisco |Lavoro|
Diritto Civile | Diritto Societario
Legittimati ad impugnare solo i soci espressamente abilitati a
succedere nel processo
Qualora una società di persone – nella specie una società in nome
collettivo – venga cancellata dal Registro delle imprese nel corso di
un giudizio iniziato nei confronti della società medesima, i singoli
soci “possono essere legittimati a proseguire il giudizio stesso solo
se risulti che agiscano in qualità di soci abilitati a succedere nel
processo alla società estinta e sempre che non risulti che la società ,
sciogliendosi e facendosi cancellare dal registro, abbia scelto di non
coltivare il processo stesso”.
EÂ’ il principio enunciato nel testo della sentenza n. 15525 del 17
settembre 2012 dai giudici di Cassazione, i quali hanno condiviso la
decisione con cui la Corte di appello aveva rigettato il gravame
proposto da due persone fisiche, non altrimenti qualificate, avverso
la sentenza di primo grado che era stata, invece, pronunciata nei
confronti della snc.
Per la Corte di secondo grado lÂ’evidente non coincidenza tra soggetti
processuali rispettivamente presenti nelle due suddette fasi del
processo determinava il rigetto dellÂ’appello per la carenza di
legittimazione ad impugnare dei due appellanti, i quali non erano da
ritenere “portatori di alcun particolare interesse processuale
rispetto alla sentenza impugnata, non pronunciata nei loro confronti”.
ItaliaOggi, p. 24 – Azienda condannata, no allÂ’appello dei soci –
Alberici
Fisco
Studi di settore. Aggiornate le Faq online per chiarire i dubbi dei
contribuenti
Nei mesi scorsi molti contribuenti sono stati raggiunti da avvisi
dellÂ’agenzia delle Entrate con i quali venivano invitati a presentare
i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi
di settore a seguito delle modifiche alle sanzioni per lÂ’omessa
presentazione.
Il tutto ha sollevato parecchie perplessità e ha spinto la stessa
Amministrazione finanziaria ad intervenire con delucidazioni raccolte
nelle faq pubblicate lo scorso mese di luglio sul sito internet.
Ora, queste faq sono state aggiornate. In particolare, con lÂ’occasione
sono state aggiunte 9 nuove faq, mentre altre risposte sono state
integrate.
Il primo chiarimento offerto è che i contribuenti che iniziano e
chiudono un’attività nello stesso anno, non soggetti agli studi di
settore, sono tenuti a inserire in dichiarazione solo la causa di
esclusione relativa all’inizio dell’attività (codice 1) e a
presentare, se previsto, il modello Ine (Indicatori di normalitÃ
economica). LÂ’Agenzia specifica che ogni eventuale correzione da parte
del contribuente in sede di compilazione degli studi di settore
richiede sempre la presentazione di una dichiarazione integrativa, dal
momento che gli uffici non possono mai procedere con delle rettifiche
autonome.