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Diritto Penale

Falsità ideologica se si sbaglia l’autocertificazione

Respinto il ricorso per Cassazione di un contribuente condannato del
delitto di falsità ideologica, previsto dall’art. 483 del codice
penale, per aver falsamente affermato in dichiarazione sostitutiva di
aver conseguito redditi pari a zero.

La Corte, con la sentenza n. 33218 depositata il 23 agosto 2012,
sottolinea come nel caso di specie non si esclude il dolo nel delitto
di falso, in quanto non vi è prova “che l’imputata abbia redatto la

propria dichiarazione con leggerezza”, essendo a conoscenza della
propria situazione reddituale.

L’autocertificazione, inoltre, integra il richiamato art. 483 del
codice penale che, avendo natura di norma in bianco, richiede il
collegamento con una diversa norma “che conferisca attitudine
probatoria all’atto in cui confluisce la dichiarazione non
veritiera”.
La dichiarazione sostitutiva attribuisce efficacia probatoria ai fini
amministrativi a quanto affermato dal contribuente, evitando
l’onere
di provarlo con la produzione di altra documentazione,“collegando
l’efficacia probatoria dell’atto al dovere dell’istante di
dichiarare
il vero”.

Il Sole 24 Ore РNorme e Tributi, p. 17 РNon ̬ giustificato chi
certifica un reddito falso – Iorio

Diritto Societario | Economia

In Agenda le aziende innovative

Grandi novità sono in arrivo con il nuovo decreto crescita: nasceranno
le iSrl, società semplificate statuto standard che potranno essere
costituite on line, attraverso una comunicazione alla Camera di
commercio. Per i primi 48 mesi avranno: la sospensione degli obblighi
di ricapitalizzazione, possibili esenzioni dal divieto di offerta al
pubblico di quote di srl start up, accesso alle categorie di azioni
previste dagli articoli 2348 e 2351 del codice civile; alle start
concessa la contabilità per cassa, fino a 5 milioni di fatturato,
relativamente al pagamento dell’Iva e dellÂ’Ires.

Tra le caratteristiche la iSrl dovrà avere oggetto sociale
rappresentato da sviluppo, produzione, vendita di prodotti o servizi
ad alto contenuto innovativo.

Novità sono in programma anche per i contratti di rete. Sono
annunciati lÂ’estensione dell’applicazione fino al periodo
d’imposta in
corso al 31 dicembre 2014 e l’aumento del limite massimo della
quota
di utili accantonabili a 2 milioni. Sarà, infine, modificato il codice
dei contratti pubblici per includervi anche le imprese aderenti ai
citati contratti di rete.

Intanto, per la parte dellÂ’agenda riservata al lavoro sul sito del
relativo Ministero si elencano le azioni che saranno portate avanti
dal Governo. Tra i punti c’è l’avvio di un “serio e puntuale”
monitoraggio degli effetti della riforma Fornero e lÂ’adozione di
provvedimenti per rafforzare la partecipazione dei lavoratori.

Il Sole 24 Ore, p. 9 – Digitale, start up, Pmi: il decreto crescita –
Fotina
lavoro.gov.it – News 28 agosto 2012 – Agenda del Governo per sostenere
la crescita

Fisco

EÂ’ elusione evidenziare la minusvalenza senza ragione economica

La Cassazione, con la sentenza 12622/2012, ha stabilito che è lecito
da parte del Fisco il recupero a tassazione delle maggiori imposte
derivate dal disconoscimento di una minusvalenza non supportata da
valide ragioni economiche. Nel caso di specie, un’impresa aveva
rinunciato a un credito verso un’azienda del proprio gruppo senza
motivare la ragione economica dell’operazione commerciale, da cui
lÂ’accertata aveva ottenuto esclusivamente lÂ’indebito risparmio
d’imposta contestato, configurando unÂ’elusione fiscale.

Nella sentenza è, inoltre, precisato che se il diritto di difesa del
contribuente non è stato violato non è necessaria la notifica della
segnalazione della GdF, in quanto l’obbligo di motivazione degli
atti
tributari può essere adempiuto anche per relationem, mediante il
riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti,
a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato o

che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale (art. 7 della legge
212/2000).

ItaliaOggi, p. 25 РLa rimessione dei debiti ̬ elusiva РAlberici

Lavoro

In edilizia slitta ancora la fase sperimentale degli indici di congruità

Con lÂ’accordo del 25 luglio 2012, siglato dai sindacati di imprese e
dai lavoratori del settore edile, si è deciso di prolungare
ulteriormente la fase sperimentale degli indici di congruità, la cui
entrata in vigore era prevista inizialmente a partire dal 1° gennaio
2012.

Il nuovo accordo modifica, infatti, sia la delibera n. 1/2011 che
prevedeva la proroga a tutto il 2012 con diverse fasi e scadenze, sia
l’iniziale accordo 28 ottobre 2010, che aveva fissato l’entrata
a
regime dal 1° gennaio 2012.

Pertanto, sono state decise nuove proroghe per gli indici di
congruità in edilizia ai fini del rilascio del Durc:

– dal mese di luglio scorso (scadenza ad agosto) slitta a gennaio 2013
(scadenza a febbraio 2013) l’obbligo di adozione del nuovo modello
di
denuncia per cantiere da parte delle imprese;
– è rimandata al 1° ottobre 2013 l’entrata in vigore a regime
della
congruità quale condizione di rilascio del Durc;
– per i lavori privati, la congruità sarà applicata esclusivamente
alle opere di entità complessiva pari o superiore a 100 mila euro e
non più 70 mila euro (costo dell’opera).

L’ulteriore proroga si è resa necessaria a seguito delle difficoltà
che sono emerse nel corso della fase sperimentale nelle aziende edili.

ItaliaOggi, p. 29 – Gli indici di congruità da gennaio – Cirioli

Professionisti

Cndcec. A novembre ammessi allÂ’esame di Stato i praticanti con 18 mesi
di tirocinio

La conferma ufficiale, per i praticanti commercialisti che hanno
svolto 18 mesi di praticantato, di poter partecipare allÂ’esame di
Stato che si terrà nel mese di novembre 2012, è giunta dallo stesso
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata dai candidati entro
il 19 ottobre, presso la segreteria dell’università dove intendono
sostenere le prove. Per coloro che al momento della presentazione
della domanda non abbiano completato il tirocinio, ma lo completeranno
entro la data di inizio degli esami, si ricorda che devono “dichiarare
nell’istanza che produrranno l’attestato di compimento della
pratica
professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli esami”
(ordinanza Ministero istruzione 30 marzo 2012).

Dopo che il Dpr di riforma delle professioni ha ridotto la durata del
periodo di tirocinio professionale da 3 anni a 18 mesi, molti
praticanti sono stati colti da dubbi che neppure gli stessi Ordini
territoriali sono riusciti a sciogliere. Di qui, lÂ’invito a rivolgersi
direttamente al Cndcec, che provvederà a spiegare tutte le novità in
materia di riforma delle professioni.

Il Consiglio ha anche ribadito la necessità di una norma ponte “che
permetta a chi sostiene l’esame di Stato dopo 18 mesi di pratica di

proseguire il tirocinio, condizione necessaria per raggiungere i 36
mesi di pratica indispensabili per l’attività di revisione dei
conti”.

Si resta in attesa, ora, che il Ministero della Giustizia, dopo il
Miur, riconosca lÂ’equipollenza dellÂ’esame di abilitazione alla
professione. Il decreto di equipollenza dellÂ’esame di Stato, previsto
nellÂ’ambito della direttiva della revisione legale dei conti, ma non
ancora emanato, servirebbe ad evitare che i commercialisti che
vogliono diventare revisori dei conti debbano sostenere due prove,
fermo restando che poi dovrebbero proseguire il tirocinio fino ai 36
mesi, come la normativa europea impone.

 

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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