EDICOLA ANCL CASERTA
Unione Provinciale di Caserta
Edicola del 12.10.2015
Lavoro
Il controllo a distanza dei lavoratori analizzato dai CdL
A seguito della modifica dell’art. 4, Legge n. 300/1970, intervenuta con l’entrata in vigore del
D.Lgs. n. 151/2015, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha analizzato la nuova
normativa con circolare n. 20 dell’8 ottobre 2015.
Il divieto assoluto
Sottolinea la circolare che, nonostante il nuovo dettato normativo, sono ancora assolutamente
vietati i controlli a distanza dei lavoratori che non abbiano finalità difensive, ovvero che non
siano giustificati da esigenze organizzative e produttive, legate alla sicurezza del lavoro ed alla
tutela del patrimonio aziendale.
L’impugnazione delle decisioni della DTL
Posto che permane l’obbligo di accordo sindacale o autorizzazione ministeriale, è scomparsa, dal
nuovo art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, la possibilità di impugnare in via amministrativa le
decisioni relative all’utilizzazione di sistemi di controllo a distanza, che consentiva il ricorso al
Ministero del Lavoro entro trenta giorni. Nel silenzio della norma, i Consulenti ritengono che le
istanze in materia vadano, quindi, rivolte al giudice.
Le eccezioni
L’autorizzazione preventiva è esclusa per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la
prestazione lavorativa e per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Evidenzia la circolare che, in pratica, si tratta di una sorta di presunzione legale di ipotesi della
più generale categoria delle esigenze organizzative e produttive, rispetto alle quali il legislatore
ha previsto una deroga, eccezionale, al regime generale. L’eccezione è, tuttavia, limitata agli
strumenti che servono al lavoratore per adempiere alle mansioni assegnate.
Le informazioni acquisite
Conclude la Fondazione ricordando che, ai sensi del nuovo testo dell’art. 4, le informazioni
raccolte grazie ad un’installazione legittima di un impianto o della dotazione di strumenti
concessa dalla legge, possono essere utilizzate per qualsiasi fine connesso al rapporto di lavoro,
in primis per i rilievi di natura disciplinare. Tuttavia, è necessario che al lavoratore sia data
adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e dell’effettuazione dei controlli,
“nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003†(c.d. “Codice della privacyâ€).
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Apprendistato formativo. Parte la sperimentazione con il coinvolgimento delle imprese
Con comunicato stampa dell’8 ottobre 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
reso note le dichiarazione del Sottosegretario Luigi Bobba, relative all’Avviso pubblico di Italia
Lavoro finalizzato ad “azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale
nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale”. Con tale Avviso parte, quindi, la
sperimentazione per l’apprendistato formativo contenuta nel decreto legislativo sulle politiche
attive del Jobs Act, volto a rendere più efficace per i giovani il conseguimento di competenze
professionali apprezzate dal mercato del lavoro. Attraverso l’Avviso pubblico verranno
selezionati 300 Centri di Formazione Professionale che proporranno ai giovani percorsi formativi
di tipo duale:
•metà dell’orario ordinamentale di studio verrà svolta presso l’istituzione formativa;
•la rimanente metà sarà svolta in impresa anche attraverso il nuovo apprendistato formativo di
primo livello e terzo livello.
Dopo la selezione delle strutture formative saranno coinvolte le imprese che potranno
beneficiare di un consistente abbattimento del costo del lavoro per l’apprendistato formativo.
Le aziende potranno, inoltre, accedere ad un bonus sia nel caso di nuova assunzione di
apprendisti sia quando ospitino giovani studenti nei percorsi formativi di alternanza rafforzata.
Previdenza sociale: l’accordo bilaterale Italia-Turchia
Dal 1° agosto 2015 è in vigore l’Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
Turchia sulla previdenza sociale firmato a Roma l’8 maggio 2012, ratificato con Legge n. 35
dell’11 marzo 2015. L’Accordo lega esclusivamente Italia e Turchia e sostituisce la Convenzione
Europea di sicurezza sociale del Consiglio d’Europa e relativo Accordo complementare in vigore,
per l’Italia, dal 12 aprile 1990. L’INPS, con circolare n. 168 del 9 ottobre 2015, in attesa della
stipula dell’Accordo amministrativo, ha fornito le prime istruzioni in materia di determinazione
della legislazione applicabile/distacchi, di prestazioni pensionistiche, di disoccupazione, malattia
e maternità .
Campo di applicazione
Ricorda l’Istituto che l’Accordo con la Turchia, per quanto concerne la legislazione italiana, si
applica alle seguenti forme di assicurazione:
1.assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità , vecchiaia e ai superstiti dei lavoratori
dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori
diretti, mezzadri e coloni) e la gestione separata di tale assicurazione;
2.assicurazione per la maternità e la malattia, compresa la tubercolosi;
3.assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
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4.assicurazione per la disoccupazione involontaria;
5.regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune
categorie di lavoratori, sempre che si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalla legislazione
indicata alle lettere precedenti.
Per quanto concerne la legislazione turca, l’Accordo si applica alle seguenti forme di
assicurazione:
1.invalidità , vecchiaia, reversibilità , infortuni sul lavoro e malattie professionali, indennità di
disoccupazione, malattia e maternità , in base alle assicurazioni sanitarie generali relative ai
lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro da uno o più datori di lavoro;
2.invalidità , vecchiaia, reversibilità , infortuni sul lavoro e malattie professionali e assicurazioni
sanitarie generali, per quanto concerne i lavoratori autonomi senza contratto di lavoro
dipendente;
3.invalidità , vecchiaia, reversibilità e assicurazioni sanitarie generali, per quanto riguarda i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
4.invalidità , vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali, indennità di
disoccupazione, malattia e maternità , in base alle assicurazioni sanitarie generali per i
dipendenti iscritti presso fondi (esclusi i dipendenti pubblici e il personale assunto in virtù del
Decreto Legge n. 399), di cui all’Articolo Provvisorio n. 20 della Legge sulla Previdenza Sociale n.
506.
L’Accordo non si applica, invece, alle legislazioni delle due Parti contraenti in materia di
prestazioni assistenziali e di altre prestazioni contributive finanziate dalla fiscalità generale o
relative all’integrazione al trattamento minimo.
Contenziosi ancora innanzi a DTL e DIL
Con nota prot. n. 16576 del 7 ottobre 2015 la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del
Ministero del Lavoro ha chiarito che, nonostante il D.Lgs. n. 149/2015, istitutivo dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro, sia entrato in vigore il 24 settembre 2015, l’efficacia delle disposizioni
nello stesso contenute è rinviata alla piena operatività del nuovo assetto istituzionale che
seguirà all’adozione dei decreti attuativi, i quali dovranno definire le funzioni e le attribuzioni
attualmente esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il tramite delle DTL e
delle DIL. Poiché l’Ispettorato è un soggetto che ancora non opera effettivamente, l’art. 9 del
D.Lgs. n. 149/2015, che regola la rappresentanza in giudizio dello stesso, non può attualmente
dispiegare alcun effetto. Quindi, i contenziosi dovranno essere instaurati nei confronti delle
articolazioni territoriali del Ministero del Lavoro che hanno adottato gli atti impugnati. In
definitiva, nelle more della piena operatività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’attività del
contenzioso resta regolata dal combinato disposto dell’art. 6, D.Lgs. n. 150/2011 e dell’art. 22,
Legge n. 689/1981 che limita la competenza delle strutture ministeriali alla rappresentanza nel
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primo grado di giudizio. La difesa nei gradi di giudizio successivi continuerà ad essere curata
esclusivamente dall’Avvocatura dello Stato.
Anche in : ItaliaOggi del 10 ottobre 2015, p. 33 – Fino al nuovo ispettorato il contenzioso è
vecchio – De Lellis
Contrattazione di prossimità . Interpello ANCLSU
L’ANCLSU, con nota prot. n. 1445/Pres. del 23 settembre 2015, ha presentato istanza di
interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in riferimento alla contrattazione di
prossimità introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito dalla
Legge n. 148/2011.
Più nello specifico l’Associazione ha chiesto se:
1.i livelli retributivi fissati dai contratti di prossimità costituiscono imponibile contributivo anche
in deroga ai minimali contributivi di cui all’art. 1, D.L. 338/1989, convertito dalla Legge n.
359/1989, ovvero se i contributi previdenziali sarebbero correttamente versati utilizzando come
imponibile le retribuzioni fissate nel rispetto del contratto di prossimità ;
2.se il rispetto del contratto di prossimità (che deroga al CCNL) integra le condizioni per accedere
alle agevolazioni contributive condizionate al rispetto del CCNL.
Diritto
Ok alla donazione compiuta dalla societÃ
Le società hanno, come tutte le persone giuridiche, capacità generale, ossia la capacità di essere
parte di qualsiasi atto o rapporto giuridico, anche non inerente l’oggetto sociale, tranne quegli
atti che presuppongono l’esistenza di una persona fisica. Ed infatti, non avendo la legge stabilito
specifiche limitazioni, le società hanno capacità giuridica e capacià di agire, talchè la
determinazione dell’oggetto sociale nell’atto costitutivo non comporta alcuna limitazione alla
capacità delle società stesse che rimangono capaci anche se trascendono e addirittura se
tradiscono il loro scopo. Del resto, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere come presupposta la
generale capacità giuridica e di agire delle società , anche rispetto ad atti a titolo gratuito o con
spirito di liberalità , salva la tutela dei terzi e dei creditori, alle condizioni stabilite, e salva la
responsabilità varia degli amministratori.
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L’oggetto sociale non è un limite
E secondo un’interpretazione ormai consolidata, l’oggetto sociale non costituisce un limite alla
capacità della compagine, quanto piuttosto un limite al potere deliberativo e rappresentativo
degli organi sociali. In definitiva, le società non hanno una capacità speciale limitata al
compimento di quegli atti strumentali rispetto all’oggetto sociale, bensì una capacità generale a
partecipare a qualsiasi atto o rapporto giuridico, tranne quelli – si ribadisce – che
presuppongono l’esistenza di una persona fisica. E’ quanto precisato dai giudici di Cassazione nel
testo della sentenza n. 18449 del 21 settembre 2015 e con cui è stata respinta la censura
avanzata da parte ricorrente e volta a far valere la nullità “genetica†di un atto di donazione per
asserita incompatibilità tra la causa dell’atto di liberalità e la causa del contratto di società .
Fisco
Nuova Sabatini, chiarimenti per i settori pesca e acquacoltura
Facendo seguito all’applicazione dei Regolamenti Europei per i settori agricolo, forestale e zone
rurali e per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della
pesca e dell’acquacoltura, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la circolare n.
74940, in data 8 ottobre 2015, con la quale si va ad integrare la precedente circolare direttoriale
del 10 febbraio 2014, n. 4567, relativa a termini e modalità di presentazione delle domande per
la concessione e l’erogazione del contributo per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e
attrezzature da parte di piccole e medie imprese appartenenti a tali settori (DM 27 novembre
2013). Le integrazioni offerte vengono rese dal Mise in relazione ai singoli settori di intervento.
Settori agricolo, forestale e zone rurali
Le agevolazioni sono concesse, per gli investimenti previsti ai seguenti articoli:
– articolo 14 – Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende;
– articolo 17 – Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della
commercializzazione di prodotti agricoli.
Le agevolazioni per tali settori sono concesse nel limite massimo del 50% dell’importo dei costi
ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo
2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell’UE-25 per il periodo di riferimento, ma
superiore al 75 % della media del PIL dell’UE-27; del 40% dell’importo dei costi ammissibili nelle
altre regioni.
Settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura
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Relativamente a tale settore le agevolazioni vengono concesse nel rispetto delle condizioni di cui
al Regolamento Ue 1388/2014 per gli investimenti previsti negli articoli (26, 28, 31, 41,42). Le
agevolazioni sono concesse nel rispetto dell’intensità massima dell’aiuto pubblico stabilita
dall’articolo 95 del Regolamento (UE) n. 508/2014, ovvero del 50% della spesa totale
ammissibile dell’intervento, nonché dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell’articolo 95,
paragrafo 5 di detto Regolamento. È precisato ulteriormente che, ai fini della concessione delle
agevolazioni, le imprese dei suddetti settori non si devono trovare in condizioni tali da risultare
“imprese in difficoltà â€.
Stabilità 2016. Pacchetto imprese, super ammortamento per i beni strumentali
Si va delineando sempre di più la prossima Legge di Stabilità e come confermato dallo stesso
Premier, Matteo Renzi, che ha partecipato all’assemblea di Unindustria a Treviso, in essa troverÃ
ampio spazio il cosiddetto “pacchetto impreseâ€: tutta una serie di misure volte ad incentivare
soprattutto chi investe nella propria azienda, per consolidare la crescita.
Super-ammortamento
Nelle carte del Governo anche un jolly, quello del super-ammortamento, che consentirà a chi
investirà in beni strumentali per la propria azienda, esclusi gli immobili, di avere la possibilità di
portare in ammortamento una percentuale del 140% (dunque, chi investe 100 può dedurre fino
a 140). Si tratta di uno sconto fiscale molto significativo per chi investe nel Paese e, di fatto, un
vero e proprio incoraggiamento da parte dello Stato per chi lavora. Nel confermare la misura
per il 2016, Renzi non esclude che il super-ammortamento potrebbe essere applicato anche agli
acquisti effettuati nell’ultimo trimestre del 2015. L’Ipotesi è attualmente allo studio dei tecnici di
Palazzo Chigi e dell’Economia e potrebbe entrare in vigore già da questo mese. L’obiettivo è
quello di non deprimere gli acquisti degli ultimi tre mesi dell’anno, soprattutto dopo
l’ufficializzazione della partenza dello sgravio fiscale (pari al 140%) riconosciuto a chi investirà in
nuovi macchinari nel nuovo anno. Questa misura farà parte del “pacchetto-imprese†da 1,8
miliardi di euro, che vede in lista un primo taglio dell’Ires e altri specifici interventi di sostegno
per il made in Italy e il Fondo di garanzia delle Pmi. Questo pacchetto di interventi, che deve
essere perfezionato dall’Esecutivo, dovrà fare i conti con le risorse disponibili e con gli interventi
necessari che dovranno essere delineati nei prossimi giorni, in vista del varo della Legge di
Stabilità fissato per il 15 ottobre.
Spending review
Da perfezionare anche il piano-spending che dovrebbe oscillare tra i 7 e gli 8 miliardi di euro. Di
questi, circa 5,5-6 miliardi dovrebbero arrivare dai tagli ai Ministeri, (tra gli 1,5 e i 2 miliardi), a
cui si dovrebbero poi andare ad aggiungere almeno 2 miliardi di minore spesa provenienti dalla
sanità , mentre risparmi tra gli 1,5 e i 2 miliardi dovrebbero essere realizzati con il nuovo
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meccanismo di centralizzazione degli acquisti Pa. Dal 2016, si potrebbero, poi, attendere
ulteriori risparmi grazie alla stretta sulle partecipate e a quella sugli uffici doppione.
Anche in : Il Sole 24 Ore 11 ottobre 2015, p. 5 – Super-ammortamenti da subito – Mobili, Rogar
Una Produzione a Cura del
Consiglio U.P. ANCL SU di Caserta