ANCL CASERTA

Carmine Esposito Presidente ANCL Caserta

ARGOMENTI TRATTATI

|Agevolazioni |Bilancio | Enti locali |Diritto Civile |Fisco |Lavoro
|Operazioni straordinarie |Tutela e sicurezza|

Agevolazioni

Bonifico bancario incompleto. No al bonus del 36% sulle spese di
recupero del patrimonio edilizio

Una contribuente si rivolge allÂ’agenzia delle Entrate per sapere se
lÂ’incompletezza dei dati nellÂ’ordine di bonifico da effettuarsi per
lÂ’acquisto di un box possa considerarsi preclusivo per la fruizione
del beneficio fiscale previsto dalla Legge n. 449 del 1997 (detrazione
del 36% per le spese sostenute per la realizzazione di interventi di
recupero del patrimonio edilizio).

LÂ’istante ritiene di poter fruire della suddetta detrazione
richiamando a proprio favore la circolare n. 95/2000 del Ministero
delle Finanze e la risoluzione n. 300/E/2008.

LÂ’Agenzia risponde con la risoluzione n. 55 del 7 giugno 2012.

Adducendo come motivazione il mutato quadro normativo a seguito
dell’entrata in vigore dell’articolo 25 del Dl n. 78/2010, in virtù
del quale il pagamento delle spese detraibili mediante il bonifico
bancario/postale ha assunto anche una funzione strumentale nei
riguardi degli istituti bancari e/o postali obbligati ad applicare la
ritenuta dÂ’acconto, lÂ’Agenzia precisa che lÂ’incompletezza dei dati
esposti nell’ordine di bonifico non può essere colmata semplicemente
inviando alla banca dove si effettua il bonifico il codice fiscale, il
numero di partita Iva della ditta beneficiaria del pagamento e gli
estremi della norma agevolativa.

Pertanto, il contribuente che intende usufruire dellÂ’agevolazione
fiscale di cui allÂ’articolo 1 della Legge n. 449/1997, deve effettuare
il pagamento con bonifico bancario/postale completo di tutti i
riferimenti normativi oltre che della causale del versamento, del
codice fiscale del beneficiario della detrazione e del numero di
partita IVA, oppure deve indicare il codice fiscale del soggetto a
favore del quale il bonifico è effettuato.

Vi è, tuttavia, un modo per salvare la detrazione. L’Agenzia, infatti,
prevede che nellÂ’ipotesi in cui si proceda alla ripetizione del
pagamento alla ditta beneficiaria mediante nuovo bonifico,
l’integrazione dei dati mancanti è tale da consentire alle banche e
alle Poste di poter effettuare la ritenuta del 4% e, di conseguenza,
il contribuente potrà fruire della detrazione al 36% della spesa
sostenuta in sede di dichiarazione dei redditi riferita allo stesso
periodo dÂ’imposta dellÂ’anno della ripetizione (Unico 2013 o modello
730/2013, in caso di ripetizione del pagamento nellÂ’anno 2012).

nuovofiscooggi.it – Agevolazione del 36% preclusa nel caso di bonifico
incompleto

ItaliaOggi, p. 31 – Ristrutturazioni, si rischia il bonus con il
bonifico errato – Poggiani

Bilancio | Enti locali

Si avvicina la presentazione della domanda per gli elenchi dei
revisori dei conti

Con l’avviso pubblico del 5 giugno 2012, il Ministero
dell’Interno
comunica che perentoriamente entro e non oltre trenta giorni
successivi a quello di pubblicazione dell’avviso stesso nella
“Gazzetta Ufficiale” sarà possibile presentare la domanda per
l’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti
locali,
previsto dal regolamento approvato con decreto del Ministro
dell’Interno n. 23, del 15 febbraio 2012.

La presentazione dovrà avvenire esclusivamente in via telematica,
accedendo all’home page del sito della Direzione centrale della
finanza locale http://finanzalocale.interno.it/ , attraverso il link
“Elenco revisori locali”. Nella compilazione della domanda sarà
richiesto di dichiarare il possesso dei requisiti previsti sotto la
propria responsabilità, a rischio di sanzioni penali in caso di
dichiarazioni mendaci.

Avrà prevalenza l’iscrizione con maggiore anzianità per i soggetti
iscritti sia nel Registro dei revisori contabili che all’Ordine dei

dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 25 – Autocertificazione per i
revisori locali – Trovati

Diritto Civile

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Piano nazionale per la
famiglia

Il Consiglio dei ministri ha approvato il piano per la famiglia. Ne dà
notizia con il comunicato 33 del 7 giugno 2012.

Nel testo le priorità: famiglie con minori, in particolare quelle
numerose; famiglie con disabili o anziani non autosufficienti;
famiglie con disagi conclamati sia nella coppia, sia nelle relazioni
genitori-figli.

Il piano si snoderà sui principi di equità economica (fiscalità
generale, tributi locali, revisione dellÂ’ISEE), sulle politiche
abitative per la famiglia, sul lavoro di cura familiare (servizi per
la prima infanzia, congedi, tempi di cura e interventi sulla
disabilità e non autosufficienza), sulle pari opportunità e
conciliazione tra famiglia e lavoro. Guadagnano attenzione il privato
sociale, il terzo settore e reti associative familiari, i servizi
consultoriali e di informazione (consultori, mediazione familiare,
centri per le famiglie), il sostegno alle famiglie immigrate, le
alleanze locali per le famiglie, il monitoraggio delle politiche
familiari.

Il Sole 24 Ore, p. 10 – Approvato il piano nazionale per la famiglia

Fisco

Zone terremotate, sospesi fino al 30 settembre 2012 gli obblighi
fiscali e contributivi

Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 131, del 7 giugno 2012, è
pubblicato il
Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, concernente “Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”.

Il decreto, nel prorogare fino al 31 maggio 2013 lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 22
e del 30 maggio 2012, fissa al Capo I gli interventi immediati per il
superamento dell’emergenza.

Nell’articolo 8, in particolare, vengono fornite tutte le
specifiche
riguardanti la sospensione dei termini amministrativi, contributivi
previdenziali ed assistenziali, in aggiunta a quanto disposto dal
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° giugno
2012.

E’ prevista l’istituzione del Fondo per la ricostruzione
delle aree
colpite dal sisma.

I Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
operano in qualità di Commissari delegati, provvedendo agli interventi
indicati nel decreto e coordinando le attività per la ricostruzione a
decorrere dall’entrata in vigore del decreto e per l’intera
durata
dell’emergenza.

Gli interventi per la ripresa economica sono contenuti nel Capo II,
che si occupa di sostegno alle imprese danneggiate, interventi a
favore delle imprese agricole, sostegno al reddito dei lavoratori,
promozione turistica.

L’entrata in vigore del decreto è l’8 giugno 2012.

ItaliaOggi, p. 26 – Sisma, stato dÂ’emergenza al 2013 – Bartelli

Pronti i codici tributo per pagare lÂ’imposta sugli immobili e i conti
allÂ’estero

Il Dl n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.
214/2011, allÂ’articolo 19 ha previsto, a decorrere dal 2011,
unÂ’imposta sul valore degli immobili situati allÂ’estero, a qualsiasi
uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello
Stato (Ivie), e un’imposta sul valore delle attività finanziarie
detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato.

Stabilite con il provvedimento agenziale del 5 giugno 2012 le
disposizioni attuative per il pagamento delle suddette imposte,
lÂ’Amministrazione finanziaria fissa ora i codici tributo necessari per
effettuare il relativo pagamento mediante modello F24.

I codici, istituiti con la risoluzione n. 54/E del 7 giugno 2012,
sono i seguenti:

“4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati
all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche
residenti
nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv.,
con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”
“4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati
all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche
residenti
nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv.,
con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie”
“4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie
detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla
L. n. 214/2011, e succ. modif.”

In sede di compilazione del modello F24, i riferiti codici tributo
sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme
indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione,
nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si
effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

Per i codici tributo 4041 e 4043, in caso di versamento rateale, nel
campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il numero della
rata che si sta versando oltre al numero delle rate complessivo.

nuovofiscooggi.it – In cassa con lÂ’F24 per immobili e attività
finanziarie oltralpe

ItaliaOggi, p. 28 – Varati i codici per le imposte sulle case e i
conti allÂ’estero

Lavoro

Le norme europee sui lavoratori altamente qualificati di paesi terzi
accolte dal CdM

Approvate con decreto, dal CdM riunito il 7 giugno 2012, le condizioni
di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendono
svolgere lavori altamente qualificati.

Dopo lÂ’approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri del 16
febbraio 2012 e i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari
competenti, è stato approvato in via definitiva il decreto che
recepisce la normativa comunitaria in merito. Negli obiettivi di
Lisbona sulla crescita sostenibile si auspica lÂ’attrazione dei
lavoratori altamente qualificati provenienti da Paesi terzi attraverso
nuovi e migliori posti di lavoro.

Ai lavoratori interessati è rilasciata la Carta blu Ue, ossia un
permesso di soggiorno per la durata del contratto o per due anni nel
caso di contratto a tempo indeterminato.

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 24 – Carta blu agli stranieri
qualificati – Milano
governo.it – Consiglio dei Ministri n. 33 del 7 giugno 2012

Operazioni straordinarie

Dal CdM operazioni straordinarie con semplificazioni Ue

È stato approvato, dal CdM del 7 giugno 2012, il decreto legislativo
che recepisce le norme comunitarie in materia di relazioni e
documentazione in caso di fusione e scissioni (direttiva 2009/109/CE).
Con la possibilità di pubblicare il progetto di fusione e scissione
sul sito internet delle società coinvolte, in alternativa alla sua
iscrizione nel Registro Imprese, il decreto semplifica lÂ’adempimento
della pubblicizzazione e documentazione obbligatoria e riduce gli
oneri amministrativi a carico delle società: la stessa, ad esempio,
non è più tenuta a fornire le copie se è possibile scaricare dal sito
il documento.

Alcune criticità in merito: i siti delle società non sono censiti nel
Registro Imprese, dunque la loro ricerca può presentare difficoltà;
non si avrà la certezza della data di inizio pubblicazione, dalla
quale dipende tutta la procedura successiva.

Altre previsioni:

– nelle fusioni con il consenso unanime dei soci delle società
partecipanti, si può omettere la redazione della situazione
patrimoniale delle società, al pari delle scissioni;

– nelle società quotate non è necessario redigere la situazione
patrimoniale se non siano trascorsi più di 120 giorni tra il deposito
o la pubblicazione del progetto di fusione e la chiusura del bilancio
d’esercizio, né siano trascorsi più di sei mesi dal giorno della
relazione finanziaria semestrale;

– l’organo amministrativo deve segnalare ai soci in assemblea e
all’organo amministrativo delle altre società partecipanti alla
fusione, le modifiche rilevanti degli elementi dell’attivo e del
passivo apportate tra la data di elaborazione del progetto di fusione
e la data dell’assemblea che deve deliberare sul progetto stesso;

– nella scissione con costituzione di una nuova società non sono da
predisporre né la relazione dell’organo amministrativo né la
situazione patrimoniale.

governo.it – Consiglio dei Ministri n. 33 del 7 giugno 2012

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 24 – Per fusioni e scissioni il
progetto va su internet – Busani

ItaliaOggi, p. 25 – Più libertà per fusioni e scissioni – Rigamonti

Tutela e sicurezza

Datore responsabile dellÂ’adozione e dellÂ’applicazione delle misure di
sicurezza

Per la Corte di cassazione – sentenza n. 9199 del 2012 – la
responsabilità del datore per gli infortuni sul luogo di lavoro
occorsi ai propri dipendenti va riconosciuta quando lo stesso ometta
di adottare le misure di sicurezza più evolute, ma anche quando lo
stesso non vigili sull’effettiva applicazione di queste misure da
parte dei dipendenti.

Detta responsabilità – continua la Corte – va, infatti, esclusa solo
nei casi di comportamento abnorme ed eccezionale del lavoratore.

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 25 – Sicurezza, aziende sempre
responsabili – Falasca

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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